Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.1999.76 • TRAC TI 11.1999.76 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Construction Dispute

Numero d'incarto 11.1999.76
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was lodged against a lower court's precautionary order that suspended construction work potentially impeding vehicular access between two property parcels. As the appellant subsequently withdrew the appeal, the court deemed this withdrawal equivalent to desistance, resulting in the case being struck from the rolls; consequently, the appellant was ordered to bear the procedural costs, including a reduced court fee, and to compensate the opposing parties who responded to the appeal, while one non-responding party was not awarded costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 21 LTG, Art. 352 CPC; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Construction Dispute: As the appellant subsequently withdrew the appeal, the court deemed this withdrawal equivalent to desistance, resulting in the case being struck from the rolls; consequently, the appellant was ordered to bear the procedural costs, including a reduced court fee, and to compensate the opposing parties who responded to the appeal, while one non-responding party was not awarded costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
ripartizione delle spese costo di costruzione decisioni incidentali finzione di ritiro contravvenzione per violazione edilizia accesso al fondo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 21 LTG

Cited in the reasoning preceding the dispositive for the adequate reduction of the court fee due to withdrawal.

art. 352 CPC

Cited as the procedural basis for striking the case from the rolls due to withdrawal (desistenza).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.99.00076 · Lugano 20 luglio 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._____ (accesso necessario: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 22 dicembre 1998 da

__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________) Contro

__________ __________, __________ __________ __________, __________ (patrocinate dall’avv. dott. __________ __________, __________) e __________ __________ __________, __________ (__________) (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

premesso che il 17 maggio 1999 __________ __________ ha presentato appello contro un decreto cautelare del 4 maggio 1999 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campa-gna le ha ordinato di sospendere immediatamente, sul subalterno f della particella n. __________RFD di __________, ogni lavoro di costruzione suscettibile di impedire l’accesso veicolare al subalterno *a* della particella n. __________;

accertato che nelle loro osservazioni __________ __________ e __________ __________ __________ hanno concluso per il rigetto dell’appello, mentre __________ __________ non ha preso posizione;

preso atto che l’appellante ha comunicato il 5 luglio 1999 di ritirare il gravame;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con l’obbligo di rifondere alle controparti costituitesi in giudizio una congrua indennità per ripetibili;

ritenuto, in ogni modo, che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art. 21 LTG);

accertato che non si giustifica di assegnare ripetibili ad __________ __________, la quale non ha presentato osservazioni;

richiamato l’art. 352 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ e a __________ fr. 700.– ciascuno per ripetibili. Non si attribuiscono ripetibili ad __________.

3. Intimazione:

– __________, __________;

– avv. dott. __________, __________;

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario