Condominium Fee Dispute and Procedural Peremption Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn owner in a co-ownership property association challenged a decision regarding the allocation of condominium fees, seeking exemption from contributions due to the uninhabitability of their unit, leading the lower court to strike the case as time-barred after two years of procedural inactivity following the initial petition submission in 1996. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, under established jurisprudence, an appeal against a dismissal for procedural peremption is limited to challenging the determination of peremption itself or the associated costs, not the underlying reasons for the inactivity, which in this case, related to the appellant's lack of awareness or failure to seek a grace period, neither of which negated the absolute presumption of peremption based on two consecutive years of procedural silence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 351 cpv. 2 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313*bis* CPC; Condominium Fee Dispute and Procedural Peremption Appeal: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, under established jurisprudence, an appeal against a dismissal for procedural peremption is limited to challenging the determination of peremption itself or the associated costs, not the underlying reasons for the inactivity, which in this case, related to the appellant's lack of awareness or failure to seek a grace period, neither of which negated the absolute presumption of peremption based on two consecutive years of procedural silence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to decide the appeal via simplified procedure because it was manifestly destined to fail.
Applied to place the procedural costs on the unsuccessful appellant.
Testo completo
Incarto n.: 11.99.00073 · Lugano 14 maggio 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __.__.___ (contestazione di deliberazione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
promossa con petizione del 19 giugno 1996 da
ing. __________ __________, __________, Contro
Comunione dei comproprietari del condominio “__________ __________ ”, __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 7 maggio 1999 presentata da __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 22 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con petizione in tedesco del 19 giugno 1996, __________ __________ ha contestato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, una deliberazione assembleare adottata il 24 maggio 1996 della Comunione dei comproprietari del Condominio “__________ __________ ” (particella n. __________RFD di __________), insorgendo contro la ripartizione di spese condominiali e chiedendo l’esonero dal pagamento dei contributi condominiali per inabilità dello studio (proprietà per piani n. 25);
che la petizione, dopo essere stata tradotta in italiano, è stata intimata alla parte convenuta il 2 luglio 1996;
che il 23 settembre 1996 l’avv. __________ __________ ha comunicato di aver assunto il patrocinio della convenuta;
che statuendo il 22 aprile 1999, il Pretore ha constatato non essere intervenuto alcun atto processuale dal 2 luglio 1996 e ha stralciato la causa dai ruoli per perenzione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese a carico dell’attore;
che contro il decreto di stralcio __________ __________ ha inoltrato il 7 maggio 1999 un appello in tedesco, nel quale chiede, in sostanza, l’annullamento del decreto impugnato e la continuazione della causa;
che l’appello non è stato intimato alla controparte;
Considerando
in diritto: che giusta l’art. 351 cpv. 2 CPC il giudice, udite le parti, stralcia la causa dal ruolo se nel corso di due anni consecutivi nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale;
che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Camera un decreto di stralcio per intervenuta perenzione processuale è appellabile solo in materia di spese e ripetibili oppure sull’effettivo verificarsi della perenzione, mentre non può vertere sui motivi che possono avere indotto la parte a rimanere inattiva (da ultimo: massima pubblicata in Bollettino dell’Ordine degli avvocati, 16/1998 pag. 9; I CCA, sentenza dell’8 novembre 1995 in re S., sentenza del 6 dicembre 1994 in re D.);
che in concreto l’ultimo atto processuale risale al 23 settembre 1996, data della comunicazione dell’avv. __________ __________;
che l’appellante non contesta – a giusto titolo – il verificarsi della perenzione processuale, ma sostiene di non essere stato tenuto al corrente della procedura in corso e si duole della mancata assegnazione di un termine di grazia;
che nella misura in cui è incentrato sui motivi che avrebbero indotto l’attore a rimanere inattivo, l’appello si rivela d’acchito irricevibile;
che nella misura in cui si duole del mancato contraddittorio, l’appello è di per sé proponibile, ma l’omissione è stata – comunque sia – rimediata in questa sede, giacché una violazione del diritto d’essere sentito è sanata quando la parte in causa può esprimersi successivamente davanti a un’autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo (Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo), com’è questa Camera, che esamina liberamente il fatto e il diritto;
che del resto, anche davanti al Pretore, l’attore non avrebbe potuto addurre alcuna valida scusante della sua biennale inattività, la presunzione dell’art. 351 cpv. 2 CPC avendo carattere assoluto (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 13 ad art. 351), mentre per quanto riguarda l’assegnazione di un termine di grazia, essa non è prevista dalla legge;
che l’appello, manifestamente destinato all’insuccesso, può essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313*bis* CPC senza che sia necessario assegnare all’appellante un termine per tradurre il ricorso in italiano;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono quindi a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’appellata, cui il gravame non è nemmeno stato notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria