Father's Appeal of Visitation Rights Withdrawn; Costs and Legal Aid Determined.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was brought against a decision by the guardianship delegation regarding visitation rights for a father with his minor daughter, which was upheld by the supervisory authority, and the father subsequently filed a document also containing criminal accusations against officials, prompting the appellate court to order him to limit the submission to civil law matters; upon the father's withdrawal of the appeal after receiving extensions to comply, the court struck the matter from the roll due to desistance, exceptionally waiving court costs and refusing to award costs to the appellee because the withdrawal helped de-escalate tensions in the child's best interest, and granted the appellant legal aid despite the lack of merit in a withdrawn appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 151 CPC, art. 64 LTF; Father's Appeal of Visitation Rights Withdrawn; Costs and Legal Aid Determined: __________ __________ è ammesso la beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section that precedes the operative part, which justifies the decision on costs and legal aid.
Applied implicitly in order no. 3, which grants the benefit of legal aid/free representation.
Testo completo
Incarto n.: 11.99.00007 · Lugano 8 luglio 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (diritto alle relazioni personali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa dalla
Delegazione tutoria di __________
per regolamentare le relazioni personali di __________ __________ (1992) con il padre
__________ __________, __________;
premesso che con risoluzione n. __________del 16 novembre 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha disciplinato d’ufficio le relazioni personali di __________ __________ con la figlia minorenne __________ durante le vacanze scolastiche del Natale 1998 e che contro tale regolamentazione __________ __________ ha interposto ricorso il 30 novembre 1998 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele;
preso atto che la Sezione degli enti locali ha respinto il ricorso con decisione del 21 di-cembre 1998 e che __________ __________ è insorto a questa Camera il 15 gennaio 1999 con un atto denominato “ricorso e denuncia” nel quale, dopo aver posto una serie di domande, chiede l’accoglimento del suo gravame come denuncia per ripetuto abuso d’autorità e per maltrattamento di minorenni, reati a suo dire commessi da funzionari dell’autorità di vigilanza sulle tutele e della Delegazione tutoria nel determinare le sue relazioni personali con la figlia __________, postulando il perseguimento d’ufficio dei querelati e costituendosi parte civile;
ricordato che con ordinanza del 10 febbraio 1999 la giudice delegata ha assegnato a __________ __________ un termine di 30 giorni per sostituire il ricorso con un allegato succinto, limitato agli aspetti di diritto civile, e che scaduto tale termine essa gli ha assegnato, con ordinanza del 9 aprile 1999, un ultimo termine per la sostituzione dell’allegato, con la comminatoria della dichiarazione di irricevibilità in caso di decorrenza infruttuosa;
constatato che il 27 aprile 1999 __________ __________ ha comunicato, per il tramite del proprio patrocinatore, di ritirare il ricorso e ha rinnovato la richiesta di assistenza giudiziaria formulata con il “ricorso e denuncia” del 15 gennaio 1999;
osservato che il ritiro di un rimedio giuridico equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
rilevato che per principio la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non potrebbe essere accolta, un ricorso ritirato non avendo alcuna possibilità di buon esito;
ritenuto nondimeno che nel caso concreto appare giustificato derogare, in via del tutto eccezionale, dal principio della soccombenza, il ritiro dell’appello contribuendo a stemperare le tensioni sulla disciplina delle relazioni personali tra padre e figlia, ciò che si rivela nell’interesse della minorenne;
osservato che ad ogni modo nella tassazione della nota presentata dal patrocinatore si terrà conto solo dell’impegno indispensabile per discutere ed esaminare con il cliente le ordinanze emesse dalla giudice delegata il 10 febbraio e il 9 aprile 1999 e le relative conseguenze giuridiche;
considerato che, viste le particolarità del caso, appare equo rinunciare al prelievo di oneri processuali, mentre non si giustifica l’attribuzione di ripetibili all’appellata, cui il gravame nemmeno è stato notificato;
richiamato l’art. 151 CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. __________ __________ è ammesso la beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
4. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria di __________.
Comunicazione alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario