Appellant v. Denial of Legal Aid for Divorce Support Modification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged the denial of legal aid regarding a modification of divorce support payments, arguing that while he had a lump sum of capital, it was earmarked to cover significant arrearages owed to his ex-spouse under executive procedures, leaving him without means to cover current legal costs despite his minimal monthly income after his reduced support obligation. The appellate court reasoned that although the appellant possessed funds when initially requesting aid, by the time of the lower court's decision, these funds were depleted by the required support payments, thereby satisfying the requirement of indigence at the time of the decision, leading the court to overturn the denial and grant the benefit of legal aid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 156 cpv. 1 CPC, Art. 152 OG, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 155 e 157 CPC, art. 64 LTF, art. 156 e 159; Appellant v. Denial of Legal Aid for Divorce Support Modification: The appellate court reasoned that although the appellant possessed funds when initially requesting aid, by the time of the lower court's decision, these funds were depleted by the required support payments, thereby satisfying the requirement of indigence at the time of the decision, leading the court to overturn the denial and grant the benefit of legal aid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the procedure for requesting legal aid, though not strictly the main ground for the final order on the appeal outcome, it informs the application of Art. 155/157 CPC leading to the admission.
These articles establish the prerequisites (indigence and probability of favorable outcome) used to justify admitting the appeal regarding legal aid.
Cited in the reasoning as the general rule for allocating costs, relevant to the decision in Order 2.
Cited in the reasoning to support the timing requirement for assessing indigence, relevant to the decision in Order 3.
While 'Art. 64 LTF' is not explicitly present, the decision addresses legal aid and free professional assistance ('assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio'). Assuming the intent based on the context (free legal aid application being accepted), the provision for costs/legal aid in the cantonal code (CPC/OG) would govern this. Since the reasoning mentions CPC articles concerning legal aid (Art. 155, 157 CPC) which justify the outcome in Order 3, and the instruction states to include provisions cited in the dispositive, we must look strictly at what is cited in Orders 1, 2, 3, II, III, IV.
Referenced in the reasoning concerning the definition of a party and cost allocation regarding the State of Ticino, underpinning the decision in Order 2.
Mentioned in relation to the definition of a party, relevant to cost allocation in Order 2.
Mentioned in relation to the definition of a party, relevant to cost allocation in Order 2.
Not cited in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 11.1999.00060 · Lugano 26 giugno 2000/ld · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 novembre 1997 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
*giudicando ora sul diniego dell'assistenza giudiziaria* chiesta dall'istante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 23 aprile 1999 presentata da __________ __________ contro il decreto emanato il 12 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
3.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 23 dicembre 1991 il Segretario assessore sostituto della Pretura del Distretto di Lugano ha pronunciato in luogo e vece del Pretore il divorzio tra __________ __________ (1932) e __________ nata __________ (1924). La convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata con la sentenza prevedeva, fra l'altro, l'obbligo per il marito di versare alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 1'150.– mensili.
B. Il
10 novembre 1997 __________ __________ ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione di modifica della sentenza di divorzio per essere liberato dal pagamento di ogni contributo alimentare. Inoltre egli ha instato per la soppressione dell'obbligo già in via cautelare e ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La convenuta si è opposta alla domanda. Esperita l'istruttoria, le parti hanno ribadito le loro domande e rinunciato alla discussione finale. Statuendo il 12 aprile 1999, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ridotto il contributo alimentare a fr. 1'191.– mensili dal 10 novembre 1997 al 28 febbraio 1999 e a fr. 538.– mensili in seguito. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste per un terzo a carico della convenuta e per due terzi a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1'000.– per ripetibili ridotte. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria è stata respinta.
C. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria __________ __________ è insorto con un appello del 23 aprile 1999 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, tale beneficio gli sia concesso. __________ __________ ha dichiarato, il 4 maggio 1999, di rimettersi al giudizio di questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. L'assistenza giudiziaria può essere postulata in ogni stadio di procedura con istanza motivata al giudice, il quale decide una volta esperite le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). Presupposti per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria sono – da un lato – la condizione di indigenza e – dall'altro – la probabilità di esito favorevole della causa (art.
155 e 157 CPC). Il requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). Tale condizione non si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all'interessato, così come i suoi impegni finanziari (RDAT 1993 II 278; Rep. 1983 pag. 118). Il giudizio sullo stato di indigenza deve basarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui essa presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179), rispettivamente al momento della decisione sull'istanza medesima (cfr. l'art. 152 OG; DTF 108 V 265 segg.; RDAT 1998 II 19).
2. In concreto il Pretore ha respinto la concessione dell'assistenza giudiziaria poiché l'istante dispone di un certo capitale liquido con il quale può far fronte al pagamento dei costi legali. L'appellante contesta ciò, sostenendo di essere titolare di un solo conto sul quale sono depositati fr. 10'999.40, ma che tale importo è destinato al pagamento del contributo alimentare arretrato dovuto alla convenuta.
3. Nella fattispecie è fuori discussione – né il Pretore ha accertato il contrario – che con le sue sole entrate l'appellante non è in grado di far fronte ai costi del processo, quanto gli rimane a fine mese (fr. 538.–) essendo destinato al mantenimento dell'ex moglie. Dagli atti si evince per vero che l'interessato, al momento in cui ha presentato la richiesta di assistenza giudiziaria (novembre del 1997), ha chiuso un conto presso la __________ di __________ sul quale erano depositati fr. 9'600.– (doc. O), denaro trasferito su un conto corrente postale (interrogatorio formale del 13 agosto 1999, risposta n. 1), il cui saldo ammontava nel settembre del 1998 a fr. 10'999.40 (doc. P). Se non che, nei confronti dell'istante l'ex moglie ha avviato due procedure esecutive per complessivi fr. 12'912.– intese all'ottenimento di contributi alimentari arretrati (da giugno 1997 a ottobre 1998: doc. Q e R), i quali sono poi stati pagati nel 1999. Se al momento in cui ha introdotto l'istanza di assistenza giudiziaria, quindi, l'istante poteva anche non essere considerato indigente, al momento in cui il Pretore ha statuito egli non risultava più disporre dei fondi necessari per coprire gli oneri del processo. Ne segue che l'appello dev'essere accolto e l'istante ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'indennità al patrocinatore d'ufficio sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso per trattare con ragionevole speditezza una causa analoga.
4. Gli oneri seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La convenuta però si è rimessa al giudizio di questa Camera, rinunciando a proporre la reiezione dell'appello. Non può dunque essere considerata soccombente (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto a versare ripetibili (sulla nozione di parte: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 156 e n. 1 ad art. 159). Nelle circostanze descritte la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'interessato dev'essere accolta pure in appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.
L'appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato:
2.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono poste per un terzo a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 1'000.– per ripetibili.
3.
__________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
II.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
III. __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
IV. Intimazione a:
_ avv. __________ __________, _________.
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario