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11.1999.6 • TRAC TI 11.1999.6 Generato dall'IA

Appeal of Denial of Legal Aid in Defamation Case

Numero d'incarto 11.1999.6
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning the denial of legal aid in a personality rights case where a teacher sued parents for critical statements regarding teaching methods, the appellate court overturned the lower court's decision which had denied assistance based on the wife's ownership of two apartments. The court reasoned that the appellants met the indigence requirement because their income was insufficient to cover basic living expenses, and forcing them to mortgage or sell their primary residence, which is a fundamental existential need, to cover legal fees was unreasonable, especially since the merit of their defense against the main claim did not appear frivolous.

Regesto Legislator

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Art. 156 cpv. 1 CPC, Art. 152 OG, Art. 157 CPC, Art. 158 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 155 CPC; Appeal of Denial of Legal Aid in Defamation Case: The court reasoned that the appellants met the indigence requirement because their income was insufficient to cover basic living expenses, and forcing them to mortgage or sell their primary residence, which is a fundamental existential need, to cover legal fees was unreasonable, especially since the merit of their defense against the main claim did not appear frivolous.

Parole chiave

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gratuito patrocinio diffamazione diritto di soggiorno spese legali personalità diritti fondamentali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 158 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis allowing the court to potentially revoke the granted legal aid later.

art. 157 CPC

Cited in conjunction with art. 155 CPC as a cumulative prerequisite for granting legal aid, which the court found satisfied in order to allow the appeal.

art. 155 CPC

Cited as a prerequisite for granting legal aid (indigence), which the court found satisfied in order to allow the appeal.

art. 156 cpv. 1 CPC

Cited to establish the general requirement for submitting a reasoned motion for legal aid.

art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the losing party must bear the procedural costs of the appeal.

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Testo completo

Incarto n.: 11.99.00006 · Lugano 12 febbraio 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente

per statuire nelle cause __.__._____ e __.__.___ (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

promosse con petizione del 1° settembre 1998 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);

*giudicando ora sul decreto 30 dicembre 1998* cui il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dai convenuti il 16 novembre 1998;

esaminati gli atti,

posti i seguenti,

punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 15 gennaio 1999 presentato da __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 30 dicembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

2.

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Nel corso dell’anno scolastico 1997/98 __________ __________, docente presso le __________ __________ di __________ -__________, è stato oggetto di critiche sui suoi metodi educativi da parte dei genitori di alcuni allievi. Le divergenze hanno assunto toni aspri e sono state portate non solo all’attenzione delle autorità scolastiche, ma anche a quella del Municipio e del Consiglio comunale. Ritenendosi indebitamente leso nella sua personalità dalle affermazioni di taluni genitori, __________ __________ ha promosso nei loro confronti procedure penali e civili. Così il 1° settembre 1998 egli ha convenuto davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna i coniugi __________ e __________ __________, genitori di un suo allievo, chiedendo che fosse accertata la lesione dei suoi diritti della personalità, che fosse ordinato a costoro di astenersi da esternazioni nei suoi confronti e che gli fossero versati fr. 4’645.80 in risarcimento del danno patito, oltre fr. 5’000.– per riparazione del torto morale. I convenuti si sono opposti alla petizione e in via riconvenzionale hanno postulato il versamento di fr. 2’620.– come risarcimento del danno. Contestualmente alla risposta, inoltre, essi hanno instato il 16 novembre 1998 per il beneficio dell’assistenza giudiziaria. __________ __________ si è opposto alla domanda e ha presentato il 7 dicembre 1998 la replica con risposta riconvenzionale.

B. Statuendo il 30 dicembre 1998, il Pretore ha negato ai convenuti l’assistenza giudiziaria per il motivo che __________ __________ è proprietaria di due appartamenti e non aveva dimostrato l’impos-sibilità di procurarsi i mezzi per le spese legali gravando ulteriormente i suoi fondi.

C. __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 15 gennaio 1999 contro il citato decreto, chiedendo che in riforma del giudizio impugnato il beneficio dell’assistenza giudiziaria sia loro concesso in misura totale. Con osservazioni del 5 febbraio 1999 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto pretorile.

Considerando

in diritto: 1. L’assistenza giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). Presupposti indispensabili per l’ammissione al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria sono – da un lato – la condizione di indigenza e – dall’altro – la probabilità di esito favorevole della causa (art. 155 e 157 CPC).

2. Il requisito dell’indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia. La condizione di indigenza non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale del

diritto esecutivo, ma tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso, quali la complessità della causa, l’urgenza, l’entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all’interessato, così come i suoi impegni finanziari (RDAT 1993 II 278; Rep. 1983 pag. 118). Il giudizio sull’esistenza dello stato di indigenza deve basarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui essa presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179) rispettivamente al momento della decisione sull’istanza (cfr. l’art. 152 OG; DTF 108 V 265 segg.).

3. In concreto il Pretore ha constatato che i convenuti non coprono con il loro reddito il fabbisogno domestico, ma ha negato loro il beneficio dell’assistenza giudiziaria, senza pronunciarsi sul requisito della probabilità di esito favorevole, per il motivo che essi avrebbero potuto procurarsi i mezzi necessari al finanziamento della causa gravando ulteriormente le proprietà immobiliari della moglie. Gli appellanti obiettano che gli immobili in questione sono già gravati da un debito ipotecario di fr. 250’000.– e che non è loro possibile procurarsi altri crediti ipotecari. Essi sostengono inoltre che, quand’anche trovassero un istituto bancario disposto a concedere loro un mutuo ipotecario, con il reddito del marito (il quale è già indebitato con la propria attività commerciale per fr. 100’000.–) non sarebbero in grado di far fronte ai relativi maggiori oneri ipotecari.

4. La censura è provvista di buon diritto. Intanto il primo giudice ha accertato che con il reddito mensile del marito, fissato dalle autorità fiscali in fr. 3’650.– mensili (tassazione doc. 20), i convenuti non sono nemmeno in grado di coprire il fabbisogno minimo del diritto esecutivo, da lui calcolato in fr. 3’660.– tenendo conto solo delle voci indispensabili (decreto impugnato, pag. 2). Non vi è quindi dubbio che dal profilo del reddito i convenuti sono da considerare indigenti (DTF 124 I 1). Né si vede quali concrete possibilità essi abbiano di trovare, in simili circostanze, un ulteriore finanziamento ipotecario, viste le notorie esigenze degli istituti bancari sulla solvibilità dei debitori. Del resto, anche ammettendo che gli appellanti possano reperire un finanziamento, essi non sarebbero in grado di pagare i relativi oneri. L’attore sostiene che l’appello sfocerebbe nella temerarietà, poiché l’irrisorio aggravio ipotecario necessario ai fini della causa si tradurrebbe in un onere mensile supplementare di fr. 80.–/100.–. L’argomentazione non è seria. Nella situazione finanziaria dei convenuti, che non riescono a coprire neppure il loro fabbisogno esistenziale, ogni spesa supplementare, anche minima, risulta manifestamente insopportabile.

5. Assodata l’impossibilità di gravare ulteriormente gli immobili, rimane da esaminare se i convenuti possano essere costretti a consumare la loro sostanza immobiliare per far fronte alle spese di causa. I beni immobiliari in questione consistono nell’alloggio di quattro locali in cui abita la famiglia (foglio PPP __________, fondo base n. __________di __________ -__________: estratto del registro fondiario, fascicolo blu richiamato) e in un appartamento gravato da

diritto di usufrutto a favore dei genitori della convenuta (doc. 23). Quest’ ultimo bene – come ammette lo stesso attore nelle sue osservazioni all’appello

– è difficilmente commerciabile. Resta l’ap-partamento in cui vivono i convenuti con i due figli minorenni, di 11 e 7 anni. Ora, è vero che la giurisprudenza di questa Camera è restrittiva nel concedere l’assistenza giudiziaria ai proprietari di immobili. Nei casi sinora giudicati, tuttavia, le proprietà immobiliari consistevano in abitazioni secondarie e di vacanza (da ultimo: I CCA, sentenza del 14 maggio 1998 nella causa De B.). La fattispecie odierna è ben diversa, perché l’immobile che dovrebbe essere venduto per finanziare la causa è quello in cui abita la famiglia dei convenuti. L’alloggio è un bisogno esistenziale della famiglia (art. 13 cpv. 1 della Costituzione cantonale) e non si può ragionevolmente pretendere che gli appellanti si privino in pendenza di causa dell’abitazione familiare, il cui onere ipotecario (fr. 800.– mensili: doc. 21 e 22) è ancora favorevole rispetto a un canone di locazione per un appartamento analogo. Gli appellanti inoltre sono costretti a difendersi in una causa promossa nei loro confronti e devono ottemperare a precisi termini per la presentazione degli atti scritti. Essi devono quindi poter far fronte tempestivamente ai costi legali, senza attendere un’ipotetica vendita dell’appartamento, i cui tempi potrebbero essere lunghi, soprattutto quando il mercato immobiliare ristagna. La sostanza da considerare nella valutazione dell’indigen-za, invece, deve essere disponibile già al momento dell’introdu-zione del processo (DTF 118 Ia 369). Ne discende che gli appellanti devono essere considerati indigenti anche dal profilo della sostanza.

6. Il primo giudice non si è pronunciato sulla sussistenza del requisito – cumulativo – della probabilità di esito favorevole della causa (art. 157 CPC). A un sommario esame la posizione dei convenuti, costretti a difendersi dalle pretese giudiziarie dell’attore, non può dirsi sprovvista di esito favorevole. L’attore adduce che la resistenza dei convenuti sarebbe destinata all’insuccesso poiché il Procuratore pubblico ha promosso nei loro confronti l’accusa per diffamazione, subordinatamente ingiuria (doc. EE, HH). L’argomentazione non è decisiva. La promozione dell’accusa non equivale ancora a una condanna e fino a conclusione della procedura penale i convenuti devono essere considerati innocenti. La loro resistenza alla petizione non può pertanto essere definita temeraria, quanto meno allo stato attuale della causa. L’appello deve dunque essere accolto, i convenuti avendo diritto di beneficiare dell’assistenza giudiziaria per la procedura giudiziaria di prima sede. L’assistenza giudiziaria potrà, se del caso, essere revocata in ogni tempo qualora ne decadessero i presupposti (art. 158 cpv. 1 CPC).

7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’attore ha proposto con le sue osservazioni di respingere l’appello e deve quindi sopportare i costi del presente giudizio, con obbligo di rifondere agli appellanti un’equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato:

__________ e __________ __________ sono ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 300.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 350.–

sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ e __________ __________ fr. 600.– complessivi per ripetibili di appello.

3. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. Brenno __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria