Interlocutory Appeal of Provisional Construction Halt Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant, a co-owner of a property, appealed a lower court's provisional measure that ordered them to cease construction work, which had initially been granted without adversarial proceedings. The appellate court found the appeal inadmissible because the provisional proceedings were still underway following a hearing where evidence had been presented but no final discussion had occurred; since the lower court still needed to complete the evidentiary phase and schedule a final discussion, the decision being appealed was not considered a final ruling susceptible to appeal under the relevant procedural code, rendering the appeal immediately non-examinable on the merits, though the appellant's arguments could be raised later.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 CPC, Art. 379 cpv. 3 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313bis CPC; Interlocutory Appeal of Provisional Construction Halt Order: The appellate court found the appeal inadmissible because the provisional proceedings were still underway following a hearing where evidence had been presented but no final discussion had occurred; since the lower court still needed to complete the evidentiary phase and schedule a final discussion, the decision being appealed was not considered a final ruling susceptible to appeal under the relevant procedural code, rendering the appeal immediately non-examinable on the merits, though the appellant's arguments could be raised later.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to decide the appeal through the simplified procedure due to its manifest inadmissibility.
Cited to determine that the costs of the current judgment follow the outcome (loser pays).
Testo completo
Incarto n.: 11.99.00050 · Lugano 30 marzo 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __.__._____ (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa
con istanza del 10 febbraio 1999 dall’
__________. __________. __________ __________, __________ __________ contro
__________.__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________o)
istanza notificata anche a __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
*giudicando ora* *sul decreto cautelare emanato il 5 marzo 1999* dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 22 marzo 1999 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 5 marzo 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________, __________ e __________ __________ sono comproprietari in ragione di un terzo ciascuno della particella n. __________RFD di __________ __________, gravata da usufrutto in favore della loro madre __________ __________;
che __________ __________ ha instato il 10 febbraio 1999 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud perché fosse ordinato a __________ __________ di astenersi dal continuare i lavori intrapresi sulla particella n. __________e dall’effettuarne dei nuovi;
che con decreto dell’11 febbraio 1999, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ingiunto a __________ __________ di non continuare i lavori sul fondo e di non eseguirne altri;
che alla discussione del 4 marzo 1999 __________ __________ ha postulato la revoca del decreto, mentre __________ __________ ha confermato la propria istanza, offrendo diversi mezzi di prova;
che con ordinanza a verbale il Pretore ha respinto due mezzi di prova indicati dall’istante, accogliendo invece il richiamo dell’incarto dell’ufficio tecnico di __________ di questa Camera (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 382; da ultimo: I CCA, sentenza del 3 giugno 1997 nella causa T. c. B) per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, ma solo la discussione finale, indetta dopo l’eventuale assunzione delle prove (Rep. 1983 pag. 280);
che nel caso concreto all’udienza del 4 marzo 1999 l’istante ha mantenuto le proprie domande di giudizio e ha notificato vari mezzi di prova, mentre il convenuto ha chiesto la revoca del decreto emanato senza contraddittorio l’11 febbraio 1999;
che il Pretore ha statuito seduta stante sull’ammissibilità delle prove, ammettendo solo il richiamo di un incarto dall’Ufficio tecnico di __________ __________ e con decreto del 5 marzo 1999 ha parzialmente revocato anche precedenti misure;
che l’istruttoria cautelare è tuttora in corso, come risulta in modo chiaro dal verbale di udienza del 4 marzo 1999 (*act*. III, pag. 2) e dallo stesso decreto impugnato;
che di conseguenza l’udienza del 4 marzo 1999 non può essere considerata una discussione finale (art.
395 CPC);
che in tali circostanze il decreto impugnato non è appellabile e il gravame sfugge già d’acchito a un esame di merito;
che si può prescindere dall’esaminare se l’appello non possa essere trattato come istanza di revoca e come tale rinviato al Pretore per l’indizione del contraddittorio (art. 126 combinato con l’art. 379 cpv. 3 CPC);
che infatti il primo giudice deve ancora ultimare l’assunzione delle prove e, conclusa l’istruttoria, citare le parti per la discussione finale, ragione per cui un simile rinvio sarebbe inutile;
che l’appellante potrà far valere tutte le sue argomentazioni alla discussione finale;
che, vista la manifesta irricevibilità, l’appello può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313*bis* CPC;
che le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________. __________. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria