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11.1999.42 • TRAC TI 11.1999.42 Generato dall'IA

Revision and Annulment Denied in Parental Authority and Visitation Dispute Due to Unsubstantiated Claims of False Expert Reports

Numero d'incarto 11.1999.42
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court reviewed a request for revision and a subordinate request for full annulment concerning a prior decision that partially granted an appeal by extending visitation rights for a parent seeking parental authority deprivation and custody of their child, with the revision being based on allegations that the prior decision relied on false expert reports and supplementary evaluations. The court rejected both the revision and the annulment request, reasoning that the appellant failed to provide objective evidence, such as a criminal finding of forgery, to substantiate claims that the underlying expert reports were false, and noting that the prior judgment was reached after due process and consideration of the evidence then available.

Regesto Legislator

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Art. 340 CPC, Art. 347 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313*bis* CPC; Revision and Annulment Denied in Parental Authority and Visitation Dispute Due to Unsubstantiated Claims of False Expert Reports: The court rejected both the revision and the annulment request, reasoning that the appellant failed to provide objective evidence, such as a criminal finding of forgery, to substantiate claims that the underlying expert reports were false, and noting that the prior judgment was reached after due process and consideration of the evidence then available.

Parole chiave

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prova oggettiva conflitto genitoriale revisione di una decisione autorità parentale procedura di annullamento falsa testimonianza Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313*bis* CPC

Used to justify deciding the groundless application using the simplified procedure.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis for imposing procedural costs based on the losing party.

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Testo completo

Incarto n.: 11.99.00042 · Lugano 12 aprile 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________/__________.__________-__________.__________ (privazione dell’autorità parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 10 dicembre 1997 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________ __________, ora in __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________);

*giudicando sulla domanda di revisione*, subordinatamente di restituzione in intero presentata il 13 marzo 1999 dall’istante con riferimento alla sentenza emessa il 16 febbraio 1999 da questa Camera (inc. __________.__________.__________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta la domanda di revisione;

2. Se deve essere accolta la domanda di restituzione in intero contro la sentenza;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 10 dicembre 1997 __________ __________ ha introdotto alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, un’istanza per ottenere la privazione dell’auto-rità parentale di __________ __________ __________ sulla figlia __________ __________ (1992) e l’affidamento di quest’ultima a sé medesimo;

che l’autorità di vigilanza ha respinto la domanda il 12 ottobre 1998 e che contro tale decisione __________ __________ ha presentato appello a questa Camera il 2 novembre 1998, chiedendo l’estensione del suo diritto di visita già in via cautelare;

che __________ __________ __________ ha proposto di respingere il gravame e ha resistito alle domande cautelari dell’appellante, formulando a sua volta conclusioni cautelari sull’estensione del diritto di visita;

che le domande cautelari di entrambi i genitori sono state discusse davanti a questa Camera a un’udienza dell’11 gennaio 1999;

che, giudicando simultaneamente la provvisionale e il merito, con sentenza del 16 febbraio 1999 questa Camera ha parzialmente accolto l’appello e ha esteso il diritto di visita di __________ __________ a un fine settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore 17.00 fino alla domenica alle 20.00 e a un mercoledì pomeriggio ogni due dalle ore 13.30 alle 20.00 (inc. __________.__________.__________);

che il 13 marzo 1999 __________ __________ ha introdotto a questa Camera una domanda di revisione – subordinatamente di restituzione in intero – in cui critica la lentezza nell’emanazione della sentenza sulla domanda cautelare, contesta la sentenza medesima, a suo dire fondata su una falsa perizia e su un falso complemento di valutazione, chiede che il suo diritto di visita sia migliorato, che gli venga concesso l’affidamento della figlia previo complemento di istruttoria sugli accertamenti da lui ripetutamente chiesti, che “tutti i riferimenti dove la verità è incontrastabilmente esclusa” siano rivisti o annullati e che sia annullato anche il complemento di valutazione dell’Unità di intervento regionale di __________ (UIR);

che la domanda in questione non è stata notificata alla controparte;

e considerando

in diritto: che il richiedente invoca i titoli di revisione previsti dall’art. 340 lett. a, b, c e d, adducendo che la sentenza del 16 febbraio 1999 sarebbe erronea poiché fondata su falsi documenti, in particolare una falsa perizia allestita dal dott. __________ il

22 gennaio 1996 e un complemento di valutazione dell’Unità di intervento regionale di Locarno (UIR) datato 24 luglio 1998;

che nella prolissa istanza il richiedente formula inoltre tutta una serie di domande, le quali esulano manifestamente dai motivi di revisione previsti dall’art. 340 CPC;

che ad ogni modo questa Camera ha statuito il 16 febbraio 1999 dopo lo scambio degli allegati imposto dalla procedura di appello e dopo aver sentito le parti all’udienza dell’11 gennaio 1999;

che il caso è quindi stato trattato con celerità e ha anzi avuto la precedenza rispetto ad altri incarti che sarebbero stati prioritari per ordine cronologico di entrata;

che non spetta a questa Camera dare alle parti consulenze o istruzioni su come far valere le proprie domande in procedure pendenti davanti ad altre autorità;

che la sentenza 16 febbraio 1999 espone in modo dettagliato i motivi per i quali una privazione dell’autorità parentale non era giustificata al momento in cui l’autorità ha statuito e non abbisogna di altre spiegazioni;

che a detta del richiedente la sentenza 16 febbraio 1999 dovrebbe essere oggetto di revisione perché sarebbe fondata su tutta una serie di documenti falsi, in particolare sulla perizia del dott. __________, sulla valutazione 24 luglio 1998 dell’UIR e su altri rapporti agli atti;

che questa Camera ha dichiarato irricevibile il 26 gennaio 1998 un appello con il quale il richiedente (inc. __________.__________.__________) intendeva far annullare la perizia allestita il 22 gennaio 1996 dal dott. __________;

che il complemento di valutazione 24 luglio 1998, rassegnato su richiesta dell’autorità di vigilanza, è stato versato agli atti (doc. 8 incarto Autorità di vigilanza) ed è stato comunicato alle parti, che si sono potute esprimere al riguardo;

che il richiedente postula l’annullamento della valutazione 24 luglio 1998 sulla base delle sue sole affermazioni, asserendo che “le prove [della falsità] le fornisco in seguito” (istanza, pag. 6) e dilungandosi in una spiegazione dalle quale trasparirebbe l’inesistenza e la falsità del documento;

che dallo scritto in questione emerge che il richiedente imputa una lunga serie di delitti e crimini in suo danno alle autorità tutorie, le quali a suo dire sarebbero incorse in ripetuti abusi;

che tali affermazioni, fondate sulla personale convinzione del richiedente, non sono oggettivamente sufficienti per dimostrare la pretesa falsità del complemento di valutazione del 24 luglio 1998, da ritenere pertanto alla stregua di un valido mezzo di prova;

che il giudice penale, per quanto risulta dagli atti, non ha accertato nel caso concreto alcun reato di falsa perizia, né per quel che concerne il referto peritale del 22 gennaio 1996 né per il complemento del 24 luglio 1998;

che non sono quindi dati, nella fattispecie, i presupposti per una revisione della sentenza;

che in via subordinata il richiedente postula la restituzione in intero contro la sentenza, sempre per falsità della perizia 22 gennaio 1996;

che anche tale richiesta si rivela manifestamente infondata, non essendo stato accertato dal giudice penale il reato di falsa perizia (art. 347 cpv. 1 CPC);

che la domanda in esame, priva di ogni consistenza, può essere decisa pertanto con la procedura semplificata dell’art. 313*bis* CPC;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui la domanda non è nemmeno stata intimata;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. La domanda di revisione è respinta.

2. La domanda di restituzione in intero è respinta.

3. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia unica fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico del richiedente. Non si attribuiscono ripetibili.

4. Intimazione:

– __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________, __________.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria