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11.1999.4 • TRAC TI 11.1999.4 Generato dall'IA

Guardianship Delegation Appeal of Child Custody Modification Dismissed for Lack of Standing and Untimely Filing

Numero d'incarto 11.1999.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed by a guardianship delegation against the court-approved agreement between divorced parents modifying child custody and parental authority, which had previously shifted custody to the father due to the mother's health issues, followed by the mother's recovery and subsequent agreement to resume custody. The court dismissed the appeal as inadmissible, primarily because the guardianship delegation lacked the legal standing to appeal the court's ratification of agreements concerning the ancillary effects of divorce, and secondly, because the appeal was filed beyond the statutory twenty-day deadline, although the court noted that the delegation could pursue a future modification petition under the relevant civil code articles.

Regesto Legislator

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Art. 157 CC, Art. 133 cpv. 3 nCC, art. 313bis CPC, art. 133 CPC, art. 131 CPC; Guardianship Delegation Appeal of Child Custody Modification Dismissed for Lack of Standing and Untimely Filing: The court dismissed the appeal as inadmissible, primarily because the guardianship delegation lacked the legal standing to appeal the court's ratification of agreements concerning the ancillary effects of divorce, and secondly, because the appeal was filed beyond the statutory twenty-day deadline, although the court noted that the delegation could pursue a future modification petition under the relevant civil code articles.

Parole chiave

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modifica dell'autorità parentale tutela legittimazione a ricorrere deposito tardivo conseguenze accessorie del divorzio divorzio su azione di un coniuge Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

The appeal was processed under the simplified procedure due to its inadmissibility.

art. 133 CPC

Cited regarding the calculation of the deadline, although the appeal was deemed inadmissible on other grounds.

art. 131 CPC

Cited regarding the calculation of the deadline, although the appeal was deemed inadmissible on other grounds.

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Testo completo

Incarto n.: 11.99.00004 · Lugano 1° febbraio 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa __.__.______ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 1° ottobre 1998 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, __________o

giudicando ora sul ricorso (*recte*: appello) presentato il 12 gennaio 1999 dalla

Delegazione tutoria di __________

avverso l’omologazione da parte del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, dell’accordo raggiunto il 27 novembre 1998 da __________ __________ e __________ __________ in modifica della sentenza di divorzio emanata il 27 marzo 1997;

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 27 marzo 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra i coniugi __________ __________ e __________ nata __________, omologando una convenzione del 18 febbraio 1997 sugli effetti accessori del divorzio, la quale prevedeva l’affidamento dei figli __________ (__________1986) e __________ (__________1988) alla madre, con l’esercizio dell’autorità parentale (inc. __.__________.__________);

che il 5 novembre 1997 lo stesso Pretore ha omologato, nell’am-bito di un esperimento di conciliazione facoltativo, un nuovo accordo del 10 ottobre 1997 in cui i genitori concordavano il trasferimento della custodia e dell’autorità parentale sui figli al padre, a seguito di gravi problemi di salute della madre (inc. __________.__________.__________);

che il 1° ottobre 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo di essere convocata con l’ex marito a un esperimento facoltativo di conciliazione, essendo intenzionata a riavere l’autorità parentale sui figli, ritornati a vivere con lei dopo la sua guarigione;

che il Segretario assessore della Pretura ha assunto informazioni sul caso presso il Servizio medico-psicologico di __________ e ha acquisito agli atti un rapporto del 4 novembre 1998, dal quale risultava che la madre era nuovamente in grado di occuparsi dei figli in modo adeguato;

che all’udienza del 27 novembre 1998, preso atto dell’interve-nuto accordo tra genitori sul trasferimento dell’autorità parentale e accertato che tale modifica era nell’interesse dei figli, il Segretario assessore ha omologato l’intesa in calce al verbale;

che la Delegazione tutoria di __________, ricevuto il verbale d’udienza il 30 novembre 1998, è insorta davanti a questa Camera il 12 gennaio 1999, chiedendo l’annullamento dell’omolo-gazione conferita il 27 novembre 1998 all’accordo tra i genitori;

che il gravame non è stato intimato alle parti;

e considerando

in diritto: che per sua stessa ammissione la Delegazione tutoria di __________ ha ricevuto il verbale d’udienza del 27 novembre 1998 il 30 novembre 1998, di modo che il gravame, interposto il 12 gennaio 1999, si rivela d’acchito tardivo, il termine di venti giorni per l’appello, tenendo conto delle ferie giudiziarie, essendo scaduto il

7 gennaio 1999 (art. 131 e 133 CPC);

che, si volesse pur prescindere da ciò, l’appello non sarebbe destinato a miglior esito;

che le Delegazioni tutorie non hanno infatti la legittimazione per interporre appello contro le omologazioni dei Pretori riguardanti convenzioni (o modifiche di convenzioni) sugli effetti accessori del divorzio;

che il ricorso in esame, manifestamente irricevibile, può di conseguenza essere trattato con la procedura semplificata dell’art. 313*bis* CPC;

che l’esito dell’attuale procedura non impedirà alla Delegazione tutoria, in ogni modo, di chiedere una modifica dell’omologazio-ne giusta l’art. 157 CC e di instare per il ripristino dell’autorità parentale alla madre, visto che il Tribunale federale esclude in modo categorico l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta (DTF 123 III 445, 117 II 523);

che tale possibilità sarà data anche nel nuovo diritto del divorzio, in vigore dal 1° gennaio 2000 (art.

134 e 315b nCC), poiché il mantenimento dell’autorità parentale congiunta sarà subordinato al preminente interesse dei figli (art. 133 cpv. 3 nCC);

che, vista la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese, mentre non si attribuiscono ripetibili agli appellati, cui il gravame non è nemmeno stato intimato;

per questi motivi,

pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– Delegazione tutoria di __________;

– avv. __________ __________, __________;

– __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria