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11.1999.24 • TRAC TI 11.1999.24 Generato dall'IA

Divorce Decree Appeal: Spousal Support Upheld, Visitation Moot

Numero d'incarto 11.1999.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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This appeal arose from a divorce decree where the appellant challenged the initial ruling regarding child visitation rights and spousal support, following a prior appellate decision that was subsequently annulled by the Federal Tribunal. The appellate court determined that the request for visitation rights was moot as the child had reached the age of majority during the appeal proceedings, but it largely upheld the spousal support amounts established in the prior, annulled appeal, reasoning that the calculation was sound and had not been successfully challenged before the federal court. Both parties were granted legal aid due to financial hardship, and the court allocated litigation costs based on the limited success achieved by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 148 cpv. 2 CPC, art. 64 LTF; Divorce Decree Appeal: Spousal Support Upheld, Visitation Moot: The appellate court determined that the request for visitation rights was moot as the child had reached the age of majority during the appeal proceedings, but it largely upheld the spousal support amounts established in the prior, annulled appeal, reasoning that the calculation was sound and had not been successfully challenged before the federal court. Both parties were granted legal aid due to financial hardship, and the court allocated litigation costs based on the limited success achieved by the appellant.

Parole chiave

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sentenza di divorzio sostegno finanziario gratuito patrocinio mantenimento del figlio opposizione al divorzio caso di rigore coniugale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 2 CPC

This article was cited to rule on the allocation of procedural costs based on the parties' respective successes/failures.

art. 64 LTF

This article was cited to grant both parties the benefit of legal aid (assistenza giudiziaria) due to their financial hardship.

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Testo completo

Incarto n. 11.99.00024 (Rinvio TF) · Lugano 1° giugno 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa __.__._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa

con petizione del 9 novembre 1994 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 18 dicembre 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 28 novembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta con l’appello;

3. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;

4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ (1940) e __________ nata __________

(1961) si sono sposati a __________ il __________ 1980. Dal matrimonio è nata la figlia __________ (__________1981). Con sentenza del 28 novembre 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha affidato __________ alla madre, senza diritto di vista per il padre, ha obbligato quest’ultimo a corrispondere un contributo alimentare per la figlia di fr. 700.– mensili indicizzati fino al 17° anno e di fr. 854.– mensili indicizzati fino alla maggiore età, oltre un contributo per la moglie di fr. 500.– mensili indicizzati fino al __________ 1998, fr. 400.– mensili indicizzati fino al __________ 1999 e fr. 745.– mensili indicizzati fino al 30 novembre 2001.

B. Statuendo il 26 maggio 1998, questa Camera ha parzialmente accolto un appello presentato da __________ __________ contro la sentenza del Pretore, nel senso che ha concesso all’appellante un diritto di visita, obbligandolo nondimeno a versare un contributo per la convenuta di fr. 428.– mensili indicizzati fino al ____________________ 1998, di fr. 274.– mensili indicizzati fino al __________ 1999 e di fr. 745.– mensili indicizzati fino al 30 novembre 2001. Adito da __________ e __________ __________, il Tribunale federale ha annullato il 29 ottobre 1998 la sentenza di appello, ciò che rende necessaria l’emanazione di un nuovo giudizio. I fatti alla base della controversia, riassunti dallo stesso Tribunale federale, sono già stati accertati da questa Camera nella sentenza del 26 maggio 1998 (consid. A–L).

Considerando

in diritto: 1. Nella misura in cui l’appellante chiede di riconoscergli un diritto di visita nei

confronti della figlia, l’appello è diventato privo d’oggetto, __________ __________ avendo raggiunto la maggiore età

in pendenza di appello (__________1999).

2. Per quanto riguarda il contributo alimentare a favore della moglie, nella sentenza del 26 maggio 1998 questa Camera aveva già accertato che l’attore, con un reddito mensile di fr. 3’750.– netti, un fabbisogno personale (maggiorato del 20%) di fr. 2’622.– e un contributo per la figlia (fino alla maggiore età), era in grado di versare alla moglie unicamente fr. 428.– mensili fino al __________ 1998, fr. 274.– fino al __________ 1999 e fr. 745.– fino al 30 novembre 2001. La determinazione del contributo alimentare non essendo stato oggetto di ricorso all’autorità federale, mal è dato di capire perché la sentenza di questa Camera sia stata annullata anche al riguardo. Sia come sia, non rimane che ribadire il precedente giudicato, i cui motivi si danno in questa sede per riprodotti, e accogliere l’appello entro tali limiti.

3. Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Per quanto riguarda il diritto di visita alla figlia, considerate le motivazioni del Tribunale federale, a un esame meramente sommario l’appello non avrebbe avuto possibilità di successo, sicché per finire l’appellante ottiene solo una lieve riduzione del contributo in favore della moglie. Ciò giustifica di addebitargli i sette ottavi dei costi del processo. Gli andrebbe imposta inoltre la rifusione di un’indennità alla controparte per ripetibili ridotte, la cui riscossione tuttavia sarebbe di ben difficile incasso, data la sua situazione di indigenza. Ritenuto che entrambi i coniugi versano in grave ristrettezza e che sia l’appello sia le osservazioni presentavano probabilità di esito favorevole parziale, si giustifica di ammettere entrambe le parti al beneficio dell’assistenza giudiziaria. L’esito dell’appello non incide apprezzabilmente sulla ripartizione degli oneri di prima sede, che può rimanere invariato.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile e non è diventato privo d’oggetto, l’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:

__________ __________ verserà mensilmente a favore di __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, le seguenti rendite di indigenza:

fr. 428.– fino al __________ 1998,

fr. 274.– fino al __________ 1999 e

fr. 745.– fino al 30 novembre 2001.

Tali somme vanno adeguate al rincaro, in conformità all’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio 1998 sulla base dell’indice del dicembre 1997.

Per il resto la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 750.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 800.–

sono posti per sette ottavi a carico dell’appellante e per il resto a carico dell’appellata. __________ __________ rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.

3. __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

4. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. dott. __________ __________ __________.

5. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. dott. __________ __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria