Appellant v. Co-ownership Association: Untimely Payment of Court Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant, challenging a prior decision in a dispute with a co-ownership association, failed to timely remit the required advance for court costs by the specified deadline, despite the payment order being issued correctly; the court ruled that when using collective payment services, the deadline is met only if the data carrier is submitted to the post office by the due date, and since the payment order was processed by the post office after the deadline, the appeal was struck from the roll as inadmissible due to the untimely payment and the absence of a request for reinstatement of time.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 cpv. 2 CPC, Art. 137 CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant v. Co-ownership Association: Untimely Payment of Court Costs: An appellant, challenging a prior decision in a dispute with a co-ownership association, failed to timely remit the required advance for court costs by the specified deadline, despite the payment order being issued correctly; the court ruled that when using collective payment services, the deadline is met only if the data carrier is submitted to the post office by the due date, and since the payment order was processed by the post office after the deadline, the appeal was struck from the roll as inadmissible due to the untimely payment and the absence of a request for reinstatement of time.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the reasoning explaining the procedural basis for declaring the appeal time-barred due to non-payment of the advance, which led to the final order.
This provision governs the imposition of procedural costs, which were applied against the appellant in order 2.
Testo completo
Incarto n. 11.99.00021 · Lugano, 23 marzo 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G.A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (contestazione di delibera assembleare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione dell’8 gennaio 1997 da
__________ __________ __________ in __________ __________, __________ (__________, __________) (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ __________ ”, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
visto l’appello del 3 febbraio 1999 presentato da __________ __________ __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 14 gennaio 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
premesso che l’8 febbraio 1999 l’appellante è stata invitata a versare entro il 26 febbraio 1999, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 800.– sul conto corrente postale __________-__________-__________ del Tribunale di appello, introiti __________, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato l’appello sarebbe stato dichiarato deserto (art.
312 cpv. 2 CPC e 12 cpv. 1 LTG);
richiamato quanto figurava esplicitamente sulla richiesta di pagamento, ovvero che qualora fosse stato usato il servizio degli ordini collettivi SOC sarebbe stata determinante la scadenza indicata dall’utente SOC alla posta, non la data dell’ordine impartito alla banca, incombendo alla parte di provvedere perché la banca esegua l’ordine tempestivamente;
ricordato in effetti che, ove si faccia capo al servizio degli ordini collettivi delle PTT (art. 133*d* OSP: RS 783.01), il termine per versare l’anticipo è considerato rispettato se la data di scadenza figurante sul supporto dei dati è, al più tardi, quella dell’ultimo termine fissato dal Tribunale e se il supporto dei dati è stato consegnato a un ufficio postale svizzero entro tale termine (DTF 117 Ib 220, 118 Ia 8 confermata ancora in DTF del luglio 1997 nella causa T., consid. 3 e in DTF del 12 giugno 1998 nella causa
B. & F., consid. 5);
accertato che nella fattispecie la data di scadenza figurante sul supporto dei dati (“va-luta”) era verosimilmente quella dell’ultimo termine fissato dal Tribunale (avviso di addebito 26 febbraio 1999 inviato dalla Banca __________ __________ __________ __________ __________ al patrocinatore dell’appellante), ma che il supporto dei dati è stato consegnato alla posta solo il marzo 1999, giorno in cui l’ordine di pagamento è stato elaborato (comunicazione
marzo 1999 di Postfinance, __________ Ricerche);
preso atto che il versamento risulta quindi intempestivo, senza che l’appellante abbia postulato una restituzione del termine (art. 137 CPC);
stabilito che in tali circostanze l’appello non può essere esaminato nel merito;
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per tardivo versamento dell’anti-cipo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 80.–
*b)* spese fr. 20.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________i, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria