Appeal Dismissal Due to Desistance and Cost Allocation in Divorce Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal originating from a divorce decree that established spousal and child support obligations and property division, the main appellant withdrew their appeal, which consequently rendered the cross-appeal moot, leading the court to remove the case from the docket due to desistance, holding that the withdrawal typically necessitates the appellant to bear the incurred costs, though the court reduced the fine given the lack of a final judgment on the merits, and ordered the main appellant to pay the reduced court costs while compensating the attorneys' fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Appeal Dismissal Due to Desistance and Cost Allocation in Divorce Case: decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. L'appello adesivo è dichiarato caduco e la causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to remove the case from the roll due to the withdrawal of the main appeal.
Used to justify the reduction of the court fee because the case did not end with a final judgment.
Testo completo
Incarto n. 11.1999.152 · Lugano 28 giugno 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario: · Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.97.659 (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'8 settembre 1997 da
AO 1 (patrocinata dall RA 2 ) contro
AP 1 (patrocinato dall' RA 1 )
premesso che con sentenza del 17 novembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1941) e AO 1 (1960), ha affidato il figlio N__________ (1988) alla madre, ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 4500.– mensili fino al 30 settembre 2004, di fr. 3500.– mensili dal 1°ottobre 2004 al 31 dicembre 2006 e di fr. 2000.– mensili dal 1 gennaio 2007 vita natural durante, oltre a un contributo alimentare per il figlio di fr. 2000.– mensili, ha obbligato il convenuto a versare all'attrice fr. 23 460 .– in liquidazione del regime dei beni e ha posto la tassa di giustizia (fr. 5000.–) con le spese (fr. 6000.–) a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili;
ricordato che contro tale sentenza è insorto AP 1 con un appello del 13 dicembre 1999 inteso a ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso di sopprimere il contributo alimentare per la moglie, di ridurre a fr. 1500.– mensili quello per il figlio e di condannare l'attrice a versargli fr. 83 810.25 in liquidazione del regime dei beni;
accertato che nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2000 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e con appello adesivo ha postulato il versamento da parte del marito di fr. 32 827.29 in liquidazione del regime dei beni, la condanna del convenuto al pagamento della tassa di giustizia e delle spese in ragione di 4/5, come pure la corresponsione di fr. 12 000.– a titolo di ripetibili;
rilevato che con osservazioni del 13 marzo 2000 AP 1 ha concluso per il rigetto dell'appello adesivo;
rammentato che su richiesta delle parti la procedura di appello è stata sospesa dall'allora presidente della Camera con ordinanza del 19 settembre 2000 in vista di trattative per il componimento della lite;
constatato ora che con lettera del 27 giugno 2006 AP 1 dichiara di ritirare l'appello principale, il che fa decadere l'appello adesivo (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 151), mentre AO 1 dichiara di aderire alla prospettata compensazione delle ripetibili;
stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);
ritenuto che – di regola – il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
considerato che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio (né l'appellante principale pretende il contrario), ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa non terminando in appello con un giudizio finale (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. L'appello adesivo è dichiarato caduco e la causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia unica fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante principale, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario