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11.1999.146 • TRAC TI 11.1999.146 Generato dall'IA

Divorce Appeal Withdrawal and Procedural Cost Waiver

Numero d'incarto 11.1999.146
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a divorce case, an appellant withdrew an appeal against a provisional order after the opposing party voluntarily provided income documentation, which the court treated as a withdrawal equivalent to desistance, rendering the appellant technically unsuccessful. However, the court decided, exceptionally, to waive all procedural costs and awarded no legal fees because the appeal seemed to stem from a misunderstanding of a prior ruling, and since the appeal had not yet been formally served, the opposing party incurred no expenses defending it.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 1 CPC; Divorce Appeal Withdrawal and Procedural Cost Waiver: However, the court decided, exceptionally, to waive all procedural costs and awarded no legal fees because the appeal seemed to stem from a misunderstanding of a prior ruling, and since the appeal had not yet been formally served, the opposing party incurred no expenses defending it.

Parole chiave

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rinuncia al reddito ritiro dell'azione di divorzio spese di procedura caso di rigore coniugale eccezioni processuali procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis for the court's decision regarding the withdrawal of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.1999.00146 · Lugano, 14 dicembre 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa__.__.______ (azione di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 novembre 1999 da

__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. Dott. __________, __________) Contro

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________);

premesso che il 25 novembre 1999 __________ ha introdotto appello contro un decreto cautelare emanato dal Pretore l'11 novembre 1999;

preso atto che il 2 dicembre 1999 essa ha dichiarato di ritirare l'appello, il convenuto avendo accettato spontaneamente, nel frattempo, di dare informazioni sui propri redditi;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), sicché l'interessata andrebbe considerata soccombente;

osservato nondimeno che l'appellante sembra avere ricorso per avere frainteso la portata della sentenza apparsa in Rep. 1997 pag. 121;

accertato inoltre che al momento del ritiro l'appello non era ancora stato intimato al convenuto, il quale non ha quindi dovuto affrontare spese;

ritenuto che nelle circostanze descritte si giustifica – eccezionalmente – di rinunciare tanto al prelievo di oneri processuali quanto all'attribuzione di ripetibili;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. dott. __________, __________;

– avv. __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario