Divorce Appeal Withdrawal and Procedural Cost Waiver
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a divorce case, an appellant withdrew an appeal against a provisional order after the opposing party voluntarily provided income documentation, which the court treated as a withdrawal equivalent to desistance, rendering the appellant technically unsuccessful. However, the court decided, exceptionally, to waive all procedural costs and awarded no legal fees because the appeal seemed to stem from a misunderstanding of a prior ruling, and since the appeal had not yet been formally served, the opposing party incurred no expenses defending it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 cpv. 1 CPC; Divorce Appeal Withdrawal and Procedural Cost Waiver: However, the court decided, exceptionally, to waive all procedural costs and awarded no legal fees because the appeal seemed to stem from a misunderstanding of a prior ruling, and since the appeal had not yet been formally served, the opposing party incurred no expenses defending it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for the court's decision regarding the withdrawal of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 11.1999.00146 · Lugano, 14 dicembre 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa__.__.______ (azione di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 novembre 1999 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. Dott. __________, __________) Contro
__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________);
premesso che il 25 novembre 1999 __________ ha introdotto appello contro un decreto cautelare emanato dal Pretore l'11 novembre 1999;
preso atto che il 2 dicembre 1999 essa ha dichiarato di ritirare l'appello, il convenuto avendo accettato spontaneamente, nel frattempo, di dare informazioni sui propri redditi;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), sicché l'interessata andrebbe considerata soccombente;
osservato nondimeno che l'appellante sembra avere ricorso per avere frainteso la portata della sentenza apparsa in Rep. 1997 pag. 121;
accertato inoltre che al momento del ritiro l'appello non era ancora stato intimato al convenuto, il quale non ha quindi dovuto affrontare spese;
ritenuto che nelle circostanze descritte si giustifica – eccezionalmente – di rinunciare tanto al prelievo di oneri processuali quanto all'attribuzione di ripetibili;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. dott. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario