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11.1999.140 • TRAC TI 11.1999.140 Generato dall'IA

Child Support Modification Denial Upheld Despite Income Reduction

Numero d'incarto 11.1999.140
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's rejection of a provisional measure to reduce child support payments following a divorce decree, based on a subsequent reduction in his income after changing employment. The appellate court upheld the rejection, reasoning that although the appellant sufficiently evidenced a reduction in income, he still possessed a monthly surplus of at least 899 units after calculating his minimum necessary subsistence (excluding contested amounts for utilities and car expenses which are not typically considered for minor children support), thereby demonstrating he could still afford the previously established support amount of 700 units pending the final judgment on modification. Consequently, the appeal was dismissed, and the request for legal aid was denied due to the lack of apparent likelihood of success.

Regesto Legislator

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Art. 134 cpv. 2 CC, Art. 279 CC, Art. 286 CC, Art. 134 CC, Art. 286 cpv. 2 CC, Art. 152 vCC; Child Support Modification Denial Upheld Despite Income Reduction: The appellate court upheld the rejection, reasoning that although the appellant sufficiently evidenced a reduction in income, he still possessed a monthly surplus of at least 899 units after calculating his minimum necessary subsistence (excluding contested amounts for utilities and car expenses which are not typically considered for minor children support), thereby demonstrating he could still afford the previously established support amount of 700 units pending the final judgment on modification. Consequently, the appeal was dismissed, and the request for legal aid was denied due to the lack of apparent likelihood of success.

Parole chiave

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modifica del mantenimento del figlio diminuzione del reddito sentenza di divorzio figlio minorenne gratuito patrocinio provvisorio opposizione al divorzio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 120 II 231
Ciò significa che il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid.
DTF 120 II 178
fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione diversa rispetto a quella iniziale e se il cambiamento di situazione è duraturo (DTF 120 II 178 consid.
DTF 122 III 404
Federal Court Annuls Restrictive Visitation and Holiday Access Order Due to Insufficient Justification
DTF 118 II 97
Father Relieved of Maintenance Obligation for Adult Child's Vocational Training Due to Financial Incapacity
DTF 123 III 1
Jurisdictional Dispute on Setting Maintenance Below Obligor's Minimum Subsistence
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 157 CPC

Used to reject the request for legal aid because the cumulative requirement of a prospect of success was lacking.

art. 148 cpv. 1 CPC

Used to assign procedural costs to the appellant.

art. 419b CPC

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of taking new evidence in appeal, although the court ultimately ruled against taking it.

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Testo completo

Incarto n. 11.1999.00140 · Lugano 26 settembre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (modifica sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di __________ promossa con petizione del 18 febbraio 1999 da

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________) contro

__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);

*giudicando ora sul decreto del 29 ottobre 1999* con cui il Pretore ha respinto un'istanza di misure cautelari presentata dall'attore contestualmente alla petizione;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 12 novembre 1999 presentata da __________ contro il decreto cautelare emesso il 29 ottobre 1999 dal Pretore del Distretto di Blenio;

2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 10 marzo 1992 il Pretore del Distretto di Leventina ha pronunciato il divorzio tra __________ (1955) e __________ nata __________ (1961). La convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata con la sentenza prevedeva, fra l'altro, l'obbligo per il marito di versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 350.– mensili per la moglie fino al compimento del 10° anno di età da parte del figlio __________ (1988), a lei affidato, e un contributo per il figlio di fr. 600.– mensili indicizzati fino al compimento del 6° anno di età, aumentato a fr. 700.– fino 12° anno di età e a fr. 800.– fino alla maggiore età. Al momento della pronuncia del divorzio il marito lavorava per __________ SA; dal luglio 1997 è impiegato presso la ditta __________ SA di __________. La moglie, nel frattempo risposatasi con __________ __________, è madre di altri due figli e non risulta esercitare attività lucrativa.

B. Il

18 febbraio 1999 __________ ha promosso davanti al Pretore del Distretto di __________ un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio, postulando la riduzione del contributo alimentare per il figlio Sandro a fr. 500.– fino al compimento del 16° anno di età e a fr. 550.– fino alla maggiore età. In via cautelare egli ha chiesto di ridurre il contributo per il figlio a fr. 500.– mensili già dal 1° marzo 1999. All'udienza del 22 marzo 1999 __________ si è opposta all'istanza. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 10 agosto 1999 l'attore ha confermato il suo punto di vista. Statuendo il 29 ottobre 1999, il Pretore ha respinto l'istanza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, sono state poste a carico dello Stato. Non sono state assegnate ripetibili.

C. Contro il citato decreto __________ è insorto con un appello del 12 novembre 1999 nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la sua istanza sia integralmente accolta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 22 novembre 1999 __________ propone di respingere il gravame.

D. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 1° settembre 2000 il giudice delegato di questa Camera ha invitato le parti a formulare eventuali osservazioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. __________ ha postulato l'interrogatorio formale dell'attore, l'edizione da quest'ultimo del contratto di lavoro e una perizia sul valore locativo di alcuni stabili, come pure sul costo di ristrutturazione di un immobile in particolare. __________ è rimasto silente.

Considerando

in diritto: 1. In concreto l'appello verte sulla mancata riduzione cautelare del contributo stabilito in una convenzione sugli effetti accessori del divorzio (omologata con sentenza del 10 marzo 1992: doc. A) in favore di un figlio minorenne. Ora, l'art. 7*a* cpv. 3 tit. fin. CC prevede che la modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura. Trattandosi di figli minorenni, dal 1° gennaio 2000 la modifica del contributo alimentare è disciplinata quindi dall'art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 e 9 ad art. 7*a* tit. fin. CC; Breitschmid in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 135). Sono pertanto applicabili le norme di procedura prescritte dall'art. 279 CC per l'azione di mantenimento (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC) e continua a vigere, come dianzi, il principio inquisitorio illimitato (Wullschleger, op. cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC). Ciò significa che il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146).

2. Per quanto riguarda le misure provvisionali, il nuovo diritto del divorzio non apporta novità. Tali provvedimenti possono quindi essere emanati ove appaiano urgenti e indispensabili, in analogia a quanto prevedono gli art. 281 segg. CC (Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 53 ad art. 134 CC). Per l'art. 286 cpv.

2 CC, di conseguenza, il contributo di mantenimento può essere modificato se

fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione diversa rispetto a quella iniziale e se il cambiamento di situazione è duraturo (DTF 120 II 178 consid. 3a; Hegnauer in: Berner Kommentar, 1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger, op. cit., n. 5 ad art. 286 CC). In caso di dubbio, la disciplina adottata dal giudice del divorzio va mantenuta (Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, § 16, pag. 87 in alto).

3. La convenuta ha postulato l'assunzione di nuove prove in appello. Ciò è ammissibile (art. 419*b* CPC), anche in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 122 III 404). Il provvedimento però non è necessario. A prescindere dal fatto che ci si può domandare se una procedura cautelare sia la sede adatta per esperire accertamenti peritali, gli atti finora acquisiti sono ampiamente sufficienti ai fini di un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali. Non soccorrono dunque gli estremi per assumere nuove prove.

4. Il Pretore, pur accertando che dal luglio 1997 il reddito conseguito dall'attore è inferiore a quello ritratto al momento della pronuncia del divorzio, ha rilevato che l'interessato ha cominciato a incontrare difficoltà nel pagamento degli obblighi alimentari solo dall'autunno 1998, ragione per cui non vi era urgenza di ridurre il contributo per il figlio. L'appellante ribadisce, da parte sua, di lavorare a tempo pieno e di guadagnare soltanto fr. 3004.– mensili, ciò che gli consente di disporre unicamente di un'eccedenza mensile di fr. 424.–. Sostiene inoltre di avere svolto lavori straordinari per far fronte ai propri obblighi e di avere finanche cercato un accordo con la controparte. Solo dopo avere deciso di abbandonare i lavori straordinari egli ha promosso l'azione di modifica della sentenza.

5. Dal fascicolo processuale risulta che al momento del divorzio l'appellante lavorava – come detto – per la __________ SA, con uno stipendio di fr. 4'193.80 mensili netti (doc. B). Dal mese di luglio 1997 egli è stato assunto dalla ditta __________ SA di __________, ove ha guadagnato nel 1998 fr. 3'004.– mensili (doc. C). Nel 1999 lo stipendio mensile netto ammontava a fr. 2'823.50, cui va aggiunta la quota tredicesima di fr. 250.–, per un reddito complessivo di fr. 3'073.– mensili (conteggi di salario nel fascicolo “richiami”). L'appellante ha quindi reso verosimile una riduzione del suo reddito. Rimane da esaminare se egli abbia anche reso verosimile di non poter continuare a versare pendente causa il contribuito per il figlio stabilito nella sentenza di divorzio.

6. Il Pretore non si è interrogato sul fabbisogno minimo mensile dell'appellante, che per ammissione dell'attore ammonta a fr. 2'150.– mensili (petizione, pag. 3). L'appellante chiede che tale fabbisogno sia aumentato del 20% per tenere conto degli oneri non compresi nel minimo vitale. Se non che, tale maggiorazione può essere fatta valere dall'ex coniuge debitore di una rendita d'indigenza a norma dell'art. 152 vCC (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 02.58, pag. 86), rispettivamente dal genitore tenuto al mantenimento di un figlio maggiorenne (DTF 118 II 97). Nei confronti di un figlio minorenne, per contro, il debitore di un contributo alimentare ha il diritto di vedersi garantito il solo fabbisogno minimo (DTF

123 III 1; Hausheer/Spycher, op. cit., n. 06.128, pag. 371). Del resto i supplementi rivendicati dall'attore riguardano spese di elettricità per fr. 201.90 (doc. P), che per prassi invalsa di questa Camera sono già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 297 consid. 5), e costi per l'automobile (fr. 136.70), che possono essere riconosciuti solo ove l'uso di un veicolo privato sia necessario per recarsi al lavoro o per esercitare il diritto di visita. Nessuna delle due ipotesi è stata resa attendibile. Stralciati gli importi predetti, il fabbisogno minimo dell'appellante risulta perciò di fr. 1'812.– mensili. Anche volendo maggiorare tale cifra del 20%, il totale non eccederebbe

fr. 2'174.–. Ne segue che, con un reddito mensile di fr. 3'073.– e un fabbisogno di fr. 2'174.– mensili, l'appellante ha a disposizione almeno fr. 899.– mensili, ciò che gli consente di versare fr. 700.– mensili per il figlio senza intaccare il fabbisogno minimo. Nelle circostanze descritte si può esigere che fino all'emanazione della sentenza di merito – o quanto meno finché non sarà reso verosimile un rilevante peggioramento delle sue condizioni economiche – egli continui a onorare il contributo alimentare fissato nella sentenza di divorzio.

7. Gli oneri processuali vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria presentata con il gravame non può essere accolta, poiché

– quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza – nel caso in rassegna difettava sin dall'inizio il requisito cumulativo della parvenza di buon esito (art. 157 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario