Appeal Withdrawal Treated as Desistance with Costs Imposed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal stemming from a divorce action, the appellant withdrew the appeal, which the court treated as a desistance, thereby generally subjecting the withdrawing party to procedural costs and an indemnity to the counterparty. The court reasoned that because the appeal was withdrawn, the request for judicial assistance by the appellant was meritless, and furthermore, a preliminary review indicated the appeal lacked prospect of success, as the appellant's critiques regarding the division of vested retirement benefits under the applicable law were unfounded, given the lower court's possession of relevant financial data and its broad discretion in the matter, which appropriately considered the appellant's difficult financial situation; consequently, the case was removed from the rolls due to desistance, costs were imposed on the appellant, and the opposing party was granted judicial assistance due to their precarious financial status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 LFLP, Art. 151 cpv. 1 sia, Art. 152 CC, Art. 7 cpv. 1 LPP, Art. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Appeal Withdrawal Treated as Desistance with Costs Imposed: The court reasoned that because the appeal was withdrawn, the request for judicial assistance by the appellant was meritless, and furthermore, a preliminary review indicated the appeal lacked prospect of success, as the appellant's critiques regarding the division of vested retirement benefits under the applicable law were unfounded, given the lower court's possession of relevant financial data and its broad discretion in the matter, which appropriately considered the appellant's difficult financial situation; consequently, the case was removed from the rolls due to desistance, costs were imposed on the appellant, and the opposing party was granted judicial assistance due to their precarious financial status.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied to determine that the court fee must be adequately reduced.
Cited as the basis for the procedural orders, specifically concerning the withdrawal of the appeal and related costs.
Cited in the reasoning to dismiss an appellant's contention regarding pension contributions, but this article is not explicitly cited in the dispositive orders 1-5.
Cited in the reasoning to evaluate the merits of the appeal regarding the division of vested benefits, but this article is not explicitly cited in the dispositive orders 1-5.
Testo completo
Incarto n.: 11.1999.00134 · Lugano 17 dicembre 1999/ld · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__.____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 6 settembre 1996 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________) contro
__________, __________ (__________) (patrocinato dall'avv. Alberto F. Forni, Viganello);
premesso che il 20 ottobre 1999 __________ ha presentato appello contro la sentenza di divorzio emanata il 29 settembre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
preso atto che il 7 dicembre 1999 egli ha dichiarato di ritirare l'appello, confermando la domanda di assistenza giudiziaria presentata il 20 ottobre 1999;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;
rilevato che per principio la richiesta di assistenza giudiziaria presenta dall'appellante non potrebbe essere accolta, un ricorso ritirato non avendo alcuna possibilità di buon esito;
ritenuto che comunque, a un sommario esame, l'appello non avrebbe avuto probabilità di buon esito, i rimproveri mossi al Pretore dall'appellante per quel che concerne l'applicazione dell'art. 22 LFLP rivelandosi a prima vista infondati;
accertato in effetti che il primo giudice aveva a disposizione una dichiarazione 20 gennaio 1997 della __________, attestante un avere di vecchiaia di fr. 8751.– (fascicolo "corrispondenza diversa"), ragione per cui cadrebbe nel vuoto il rimprovero di aver deciso senza dati oggettivi;
osservato che nell'attribuzione di una parte della prestazione di uscita a norma dell'art. 22 LFLP il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento e tiene conto di tutte le circostanze concrete, in particolare del fatto che l'assegnazione di una rendita non entra in considerazione (DTF 121 III 297) – come nella fattispecie – sia per quel che concerne le prestazioni dell'art. 151 cpv. 1 sia quelle dell'art. 152 CC, sicché le considerazioni dell'appellante in merito alla colpa appaiono inconsistenti;
stabilito che il primo giudice ha tenuto conto della difficile situazione finanziaria dell'appellante, esonerandolo da ogni contributo non solo in favore dell'ex moglie, ma anche dei due figli minorenni;
constatato che la censura, rivolta al Pretore, di avere trasferito a torto alla moglie anche i contributi previdenziali versati dall'appellante prima del matrimonio cadrebbe nel vuoto, poiché il convenuto aveva 23 anni al momento del matrimonio e non era quindi ancora soggetto al prelievo di contributi previdenziali, l'obbligo contributivo iniziando dal 1° gennaio successivo al compimento del ventiquattresimo anno di età (art. 7 cpv. 1 LPP: RS 831.40);
accertato, in sintesi, che in concreto non si verificano circostanze tali da giustificare una deroga al principio della soccombenza;
ritenuto, in ogni modo, che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art.
21 LTG);
preso atto che la concessione di ripetibili renderebbe, di per sé, priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice, ma che la situazione precaria dell'appellante, constatata dal Pretore, lascia presagire l'impossibilità di incassarle, così che l'appellata può essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria (DTF 122 I 322);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 150.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
3. La domanda di assistenza giudiziaria di __________ è respinta.
4. __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
5. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario