Paternity Contest Dismissal Cost Award Reversal Based on Just Motives
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant, who initiated a paternity contestation and subsequently withdrew the action after biological testing confirmed paternity with 99.99% probability, appealed a lower court decision that required him to reimburse the opposing party for legal costs. The appellate court allowed the appeal, holding that while withdrawing an action generally mandates the withdrawing party to bear costs, there were "just motives" to deviate because the wife's contradictory behavior—including seeking support from another man and refusing genetic testing—had reasonably induced the husband to contest paternity in the first place, thus warranting the annulment of the cost award against him.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 CPC, Art. 148 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 254 n. 1 CC; Paternity Contest Dismissal Cost Award Reversal Based on Just Motives: The appellate court allowed the appeal, holding that while withdrawing an action generally mandates the withdrawing party to bear costs, there were "just motives" to deviate because the wife's contradictory behavior—including seeking support from another man and refusing genetic testing—had reasonably induced the husband to contest paternity in the first place, thus warranting the annulment of the cost award against him.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to establish that the decree of dismissal for withdrawal of the action is appealable, which governs the ground for accepting the appeal regarding costs.
Cited as the basis for allocating the procedural costs of the appeal proceedings according to the outcome of the appeal.
Cited in the reasoning regarding the principle of inquiry that governs paternity law, although its application is procedural/substantive context for the decision on costs.
Testo completo
Incarto n. 11.99.00118 · Lugano 25 ottobre 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa __.__._____ (contestazione di paternità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 26 marzo 1999 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________) contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________) e
__________ (1998), __________ (rappresentata dal curatore __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 17 settembre 1999 presentata da __________ contro il decreto di stralcio emesso il 9 settembre 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ (1967) e __________ nata __________ (1969), cittadina nordcoreana, si sono sposati il 20 giugno 1998;
che dall’unione è nata la figlia __________ (__________1998);
che il 26 marzo 1999 __________ ha contestato giudizialmente la sua paternità davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona;
che nella sua risposta del
27 maggio 1999 __________ si è opposta alla petizione, mentre il curatore della figlia ha chiesto il 30 agosto 1999 la prova della paternità mediante perizia biologica;
che il 3 settembre 1999, vista la perizia del Laboratorio __________ di __________del 25 agosto 1999 dalla quale risulta la sua paternità con una probabilità del 99.99%, __________ ha dichiarato di ritirare la petizione;
che con decreto del 9 settembre 1999 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, senza prelevare tasse né spese, ma condannando l’attore a rifondere alla moglie fr. 1’200.– per ripetibili;
che con appello del 17 settembre 1999 __________ chiede di essere esonerato dal pagamento delle ripetibili;
che nelle sue osservazioni del 21 ottobre 1999 __________ conclude per il rigetto dell’appello, mentre __________ i si è rimessa, il 25 ottobre 1999, al giudizio della Camera;
e considerando
in diritto: che in materia di spese e ripetibili un decreto di stralcio per ritiro dell’azione (art. 352 CPC) è senz’altro appellabile (Rep. 1985 pag. 145 in fondo);
che i nuovi documenti prodotti dall’appellante sono ammissibili in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione e nelle contestazioni di paternità (art.
254 n. 1 CC) vale tanto per l’attore quanto per il figlio (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4ª edizione, pag. 100, n. 14.10);
che l’appellante sostiene di nulla dovere alla controparte poiché egli è stato indotto a contestare la paternità dal comportamento della moglie, la quale aveva chiesto finanche un contributo alimentare per la figlia a un terzo e rifiutava di sottoporsi a perizia;
che il ritiro di un’azione equivale a desistenza e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili (Rep. 1985 pag. 146; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 148);
che di regola le ripetibili sono dovute alla controparte qualunque sia la causa della desistenza, salvo che siano dati “giusti motivi” per derogare a tale principio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC);
che in concreto il marito è stato effettivamente indotto a contestare la paternità a causa dell'atteggiamento – a dir poco – contraddittorio della moglie;
che, invero, il 16 novembre 1998 e il 23 febbraio 1999 la convenuta aveva chiesto a __________, con il quale aveva avuto una relazione, un contributo alimentare per la figlia (doc. B e C di appello);
che inoltre la moglie rifiutava senza motivo di sottoporsi a perizia (ciò che avrebbe evitato l’introduzione della causa), per di più mettendo essa medesima in dubbio la paternità del marito;
che nelle circostanze descritte ben si giustificava la contestazione di paternità, di modo che soccorrono giusti motivi per esonerare l’attore dal versare ripetibili;
che gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è accolto e il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato:
Non si assegnano ripetibili.
2. Gli oneri processuali, consistenti in
*a)* tassa di giustizia fr. 150.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 200.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________, che rifonderà all’appellante fr. 400.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
– __________, ufficio del tutore ufficiale, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario