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11.1999.11 • TRAC TI 11.1999.11 Generato dall'IA

Hedge Height Dispute Appeal Dismissal Upon Withdrawal

Numero d'incarto 11.1999.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning a lower court order that required reducing the height of a hedge to 1.25 meters, the appellate court dismissed the case because the appellant formally withdrew the appeal due to an agreement reached between the parties. The court reasoned that the withdrawal of the appeal constituted a voluntary cessation of proceedings, resulting in the appellant being considered the unsuccessful party, though the costs were minimally assessed, and the parties agreed to compensate their respective legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Hedge Height Dispute Appeal Dismissal Upon Withdrawal: The court reasoned that the withdrawal of the appeal constituted a voluntary cessation of proceedings, resulting in the appellant being considered the unsuccessful party, though the costs were minimally assessed, and the parties agreed to compensate their respective legal fees.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese legali desistenza ritiro dell'istanza giudiziaria fine del processo legittimazione a ricorrere diritto di togliere le addizioni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

Cited in the considerations to justify the reduction of the court fee due to the case not ending with a judgment on the merits.

art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited in the considerations, likely supporting the procedural disposal of striking the appeal from the rolls due to withdrawal.

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Testo completo

Incarto n. 11.1999.00011 · Lugano 12 dicembre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 9 aprile 1997 da

__________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________) Contro

__________. __________ __________. __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

premesso che con sentenza dell'11 dicembre 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato a __________ __________ di ridurre l'altezza della siepe di tuja posta sulla sua proprietà fino a 1.25 m;

constatato che contro tale sentenza il convenuto ha presentato un appello del 18 gennaio 1999 in cui ha chiesto di respingere la petizione;

preso atto che con lettera del 30 novembre 2000 l'appellante ha dichiarato di ritirare il ricorso per intervenuto accordo fra le parti;

ricordato che il ritiro dell'appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), sicché l'interessato va ritenuto soccombente;

accertato che le parti hanno concordato di compensare le ripetibili;

considerato, in ogni modo, che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a*) tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.

3. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario