Estate Appeal Withdrawal and Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a lower court order concerning the administration of an estate, but the appellant subsequently withdrew the appeal due to an agreement reached between the parties and proposed compensating the opposing party's legal costs. The appellate court noted the appellant's withdrawal and the other party's silence in response to the cost compensation proposal, and consequently struck the case from the rolls due to the withdrawal, imposed reduced court fees on the appellant, and ruled that the parties' respective legal costs would be mutually absorbed given the non-merits conclusion of the case due to the parties' amicable resolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Estate Appeal Withdrawal and Cost Allocation: The appellate court noted the appellant's withdrawal and the other party's silence in response to the cost compensation proposal, and consequently struck the case from the rolls due to the withdrawal, imposed reduced court fees on the appellant, and ruled that the parties' respective legal costs would be mutually absorbed given the non-merits conclusion of the case due to the parties' amicable resolution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify the reduction of procedural costs due to the case not ending with a judgment on the merits.
Cited as the basis for the procedural disposal, implicitly covering the declaration of withdrawal/desistance.
Testo completo
Incarto n. 11.1999.00105 · Lugano, 30 maggio 2000/ld · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
visto l'appello del 12 agosto 1999 presentato da
__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________) contro
la sentenza del 2 agosto 1999 (inc. __.__.______) con cui il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato in luogo e vece del Pretore l'amministrazione dell'eredità lasciata da __________ (1946–1999), su istanza di
__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);
preso atto che con lettera del 15 maggio 2000 l'appellante ha dichiarato di ritirare il ricorso per intervenuto accordo fra le parti, dichiarando di assumere gli oneri processuali e proponendo di compensare le ripetibili;
ricordato che con ordinanza del 18 maggio 2000 il giudice delegato ha fissato all'appellata un termine di 5 giorni per esprimersi sulla prospettata compensazione delle ripetibili, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come tacito accordo;
accertato che nel termine predetto l'appellata è rimasta silente;
considerato che gli oneri processuali vanno adeguatamente ridotti per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a*) tassa di giustizia fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario