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11.1998.90 • TRAC TI 11.1998.90 Generato dall'IA

Association Appeal Inadmissible Due to Lack of Final Hearing on Provisional Measures

Numero d'incarto 11.1998.90
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Members of an association appealed a lower court's decision that rejected their urgent motions seeking to invalidate resolutions made by the cantonal committee, including the dissolution of cantonal sections and the appointment of an interim president, and to enjoin actions like convening a congress. The appellate court found the appeal inadmissible because the lower court's decision was issued without a final hearing ("previo contraddittorio"), which is a prerequisite for appealing provisional measures, as the parties had not explicitly waived their right to such a final debate following the rejection of their proposed evidence, meaning the decision must be treated as a non-appealable preliminary measure, necessitating a future final discussion on the merits of the provisional applications.

Regesto Legislator

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Art. 60 CC, Art. 376 cpv. 1 CPC, Art. 382 cpv. 1 CPC, art. 313*bis* CPC, art. 148 cpv. 1 CPC; Association Appeal Inadmissible Due to Lack of Final Hearing on Provisional Measures: The appellate court found the appeal inadmissible because the lower court's decision was issued without a final hearing ("previo contraddittorio"), which is a prerequisite for appealing provisional measures, as the parties had not explicitly waived their right to such a final debate following the rejection of their proposed evidence, meaning the decision must be treated as a non-appealable preliminary measure, necessitating a future final discussion on the merits of the provisional applications.

Parole chiave

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audizione delle parti rinuncia al diritto provvedimenti provvisori decisione pregiudiziale difetto di legittimazione dell'associazione associazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313*bis* CPC

The appeal was decided using the simplified procedure mentioned in this article.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article was cited to establish that procedural costs follow the losing party (the appellants).

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Testo completo

Incarto n. 11.98.00090 · Lugano 29 maggio 1998/lcg · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa __.__.______ (contestazione di risoluzioni sociali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

promossa con petizione del 24 febbraio 1998 da

__________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________, e __________ __________, ______________________________, __________)

contro

__________ __________ __________ __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________ __________, __________);

*giudicando ora sul decreto del 14 maggio 1998* con cui il Pretore ha respinto due istanze presentate il 24 febbraio e 25 marzo 1998 dagli attori;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 25 maggio 1998 presentata da __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 14 maggio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

2.

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ sono membri del __________ __________ del __________, associazione ai sensi dell’art. 60 CC;

che alla riunione del comitato cantonale del 13 novembre 1997 i presenti hanno deciso di accettare le dimissioni di __________ __________ dalla segreteria e di sciogliere la medesima, di nominare provvisoriamente __________ __________ presidente *ad interim* del partito, di sciogliere le sezioni cantonali e di sospendere le pubblicazioni del giornale del partito __________ *__________*;

che con petizione del 24 febbraio 1998 __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di dichiarare nulle le risoluzioni prese dal comitato cantonale il 13 novembre 1997;

che in via cautelare essi hanno instato perché fosse ordinato a __________ __________ di astenersi da ogni atto di competenza del comitato cantonale e della segreteria, in particolare dal convocare il congresso e dal nominare un amministratore per le gestioni della casella postale __________ di __________, del conto corrente postale e per il tesseramento e la convocazione del congresso;

che alla discussione cautelare del 16 marzo 1998 le parti hanno tentato un accordo, accettato immediatamente dagli attori, ma respinto il 24 marzo successivo dai convenuti;

che il 25 marzo 1998 __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno presentato una nuova istanza cautelare per ottenere che fosse ingiunto a __________ __________ di annullare la convocazione per il congresso del partito previsto per il 5 aprile 1998, come pure che fosse bloccata la casella postale n. __________di __________ e il conto corrente postale dell’asso-ciazione;

che le parti sono state citate all’udienza dell’8 aprile 1998 per proseguire il contraddittorio del 16 marzo 1998 e per discutere l’istanza del 25 marzo 1998;

che in tale occasione gli istanti hanno notificato diversi mezzi di prova;

che, statuendo il 14 maggio 1998, il Pretore ha respinto entrambe le istanze, ponendo la tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese a carico degli istanti, tenuti a rifondere ai convenuti fr. 650.– per ripetibili;

che contro il decreto predetto __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 25 maggio 1999 in cui chiedono – previa concessione dell’effet-to sospensivo al gravame – l’accoglimento delle loro istanze e la conseguente riforma del decreto impugnato;

che l’appello non è stato notificato alle controparti;

e considerando

in diritto: che per l’art. 376 cpv. 1 CPC il giudice ordina, anche prima dell’introduzione dell’azione, su istanza di parte, provvedimenti cautelari idonei quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole;

che solo i provvedimenti emessi previo contraddittorio sono appellabili (art. 382 cpv. 1 CPC);

che secondo costante giurisprudenza di questa Camera per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, ma solo la discussione finale, indetta dopo l’eventuale assunzione delle prove (Rep. 1983 pag. 280; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 382);

che alla discussione dell’8 aprile 1998 gli istanti hanno proposto vari mezzi di prova, segnatamente l’audizione di 5 testi e l’inter-rogatorio formale di Norberto Crivelli, sull’ammissibilità dei quali il giudice non si è pronunciato, manifestando così, di fatto, il rifiuto di assumerle;

che, tuttavia, il diniego di compiere atti istruttori non preclude alle parti la possibilità di esprimersi un’ultima volta sulla cautelare, almeno per indicare se – nonostante il rigetto delle prove offerte – esse mantengono le rispettive conclusioni (I CCA, sentenza del 7 ottobre 1993 nella causa T. c. V. SA e C. SA; del 25 marzo 1994 nella causa K. c. K.; del 19 luglio 1995 nella causa R. c. R.);

che dal verbale dell’udienza tenutasi l’8 aprile 1998 non risulta un’esplicita rinuncia delle parti al dibattimento finale cautelare, né tale rinuncia può essere presunta (anzi, l’omissione del dibattimento finale costituisce in linea di principio una violazione del diritto di essere sentito);

che la ricevibilità di un rimedio giuridico va esaminata d’ufficio, come quella di ogni atto singolo processuale (art. 97 n. 5 CPC);

che nella fattispecie il decreto 14 maggio 1998, in assenza di discussione finale, non può ritenersi emesso “previo contraddittorio”, ma va considerato alla stregua di un provvedimento supercautelare, con la conseguenza che l’appello è irricevibile e sfugge a un esame nel merito (Rep. 1974 pag. 304, 1983 pag. 280; da ultimo: I CCA, sentenza del 1° settembre 1994 nella causa G. c. G.);

che, ciò premesso, le parti dovranno ancora essere convocate per la discussione finale sulle istanze cautelari;

che l’appello può essere deciso così con la procedura semplificata dell’art. 313*bis* CPC;

che l’irricevibilità dell’appello rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo postulata dagli appellanti;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica attribuire ripetibili alle controparti, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico degli appellanti. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria