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11.1998.89 • TRAC TI 11.1998.89 Generato dall'IA

Appeal on Refusal of Legal Aid in Separation Action

Numero d'incarto 11.1998.89
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an appeal against the refusal of legal aid in a separation action, the appellate court reviewed the lower court's finding that the appealing spouse, with a monthly income of 2,200 and a calculated surplus of 617.30, could cover legal costs. The appellate court revised the necessary expenses by increasing the housing cost to the actual rent of 622, including 140 for meals outside due to employment requirements, and adjusting travel expenses, ultimately determining the monthly surplus to be only 136.70, concluding that the appellant could not reasonably bear the legal costs and thus granted the application for legal aid and free counsel retroactively to the date of the initial request, while dispensing with court fees and awards for costs due to the non-contesting nature of the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 156 cpv. 1 CPC, Art. 152 OG, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 155 e 157 CPC, art. 64 CPC; Appeal on Refusal of Legal Aid in Separation Action: The appellate court revised the necessary expenses by increasing the housing cost to the actual rent of 622, including 140 for meals outside due to employment requirements, and adjusting travel expenses, ultimately determining the monthly surplus to be only 136.70, concluding that the appellant could not reasonably bear the legal costs and thus granted the application for legal aid and free counsel retroactively to the date of the initial request, while dispensing with court fees and awards for costs due to the non-contesting nature of the opposing party.

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio separazione dei coniugi patrocinatore di controparte aiuti all'occupazione costi d'alloggio opposizione al divorzio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 156 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish the procedure for requesting legal aid, though the specific application for the appeal's merits is found in art. 64 CPC/OG context (implied by the orders, see below).

art. 155 e 157 CPC

Cited in the reasoning to establish the substantive prerequisites (indigence and probability of success) for granting legal aid.

art. 152 OG

Cited in the reasoning concerning the temporal scope for evaluating indigence.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the general basis for awarding costs according to the outcome of the appeal.

art. 64 CPC

This provision (or its equivalent in the procedural code cited in the reasoning, as the text uses CP/CPC terminology mixed with OG references for procedural aspects of legal aid) is the basis for granting legal aid/free counsel in the appeal procedure, explicitly covered in orders 1 and 3.

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Testo completo

Incarto n. 11.98.00089 · Lugano 9 giugno 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa __.__.______ (azione di separazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa

con petizione del 29 dicembre 1997 da

__________ __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

*giudicando ora sul diniego dell’assistenza giudiziaria* chiesta dal convenuto;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 maggio 1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;

2.

Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ (1962), cittadino italiano, e __________ __________ __________ nata __________

(1967) si sono sposati a __________ -__________ il ____________________ 1997. Dall’unione non sono nati figli. Il 22 agosto 1997 la moglie ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 3 novembre 1997. Con petizione del 29 dicembre 1997 __________ __________ __________ __________ ha poi postulato la separazione per tempo indeterminato e l’omologazione della convenzione sugli effetti accessori sottoscritta dai coniugi il 17 dicembre 1997. Nella sua risposta del 27 gennaio 1998 __________ __________ ha aderito alla petizione e il 23 febbraio 1998 ha instato per il beneficio dell’assistenza giudiziaria.

B. Statuendo il 12 maggio 1998, il Pretore ha pronunciato la separazione e ha omologato la convenzione sugli effetti accessori. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dal convenuto è stata respinta. Contro tale rifiuto __________ __________ è insorto con un appello del 19 maggio 1998, nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato tale beneficio gli sia concesso. __________ __________ __________ __________ ha dichiarato, il 3 giugno 1998, di rimettersi alla giudizio di questa Camera.

Considerando

in diritto: 1. L’assistenza giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). La procedura è governata dalla massima ufficiale, con la conseguenza che il giudice deve contribuire alla raccolta delle prove e non può respingere la domanda solo perché la documentazione prodotta gli sembra insufficiente (Rep. 1994 pag. 306; Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, ad art. 156, n. 1). Presupposti indispensabili per l’ammis-sione al beneficio dell’assistenza giudiziaria sono – da un lato – la condizione di indigenza e – dall’altro – la probabilità di esito favorevole della causa (art. 155 e 157 CPC).

2. Il requisito dell’indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). La condizione di indigenza non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo in considerazione anche tutte le circostanze del caso, quali la complessità della causa, l’urgenza, l’entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all’interessato, così come i suoi impegni finanziari (RDAT 1993 II 278; Rep. 1983 pag. 118). Il giudizio sullo stato di indigenza deve basarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui essa presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179), rispettivamente al momento della decisione sull’istanza (cfr. l’art. 152 OG; DTF 108 V 265 segg.; RDAT 1998 II 19).

3. In concreto il Pretore ha negato al convenuto l’assistenza giudiziaria poiché non l’ha ritenuto indigente. In particolare egli ha accertato un reddito del richiedente di fr. 2’200.– mensili e ha stabilito il suo fabbisogno minimo in fr. 1’582.– (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, onere di locazione fr. 311.– e premio della cassa malati fr. 246.30), concludendo che con un agio mensile di fr. 617.30 l’interessato può far fronte al pagamento dei costi legali. L’appellante contesta tale opinione, sostenendo che il canone di locazione deve essere fissato in fr. 622.– mensili poiché egli non convive, e che gli devono essere riconosciuti fr. 200.– per pasti e bibite prese fuori casa, fr. 167.– di onere fiscale e fr. 150.– quali spese di trasferta.

4. a) Per quanto riguarda il costo dell’abitazione, dal fascicolo processuale risulta che l’appellante vive a Locarno in un appartamento di due locali e mezzo per il quale versa un canone di fr. 622.– mensili. Dal contratto medesimo risulta che locatori sono l’appellante e __________ __________. La circostanza non è tuttavia decisiva, poiché la convivenza non giustifica da sé sola e in tutti i casi la riduzione a metà dell’onere di alloggio. Questa Camera ha da tempo affinato la propria giurisprudenza (Rep. 1990 pag. 122 n. 22) per tenere conto della dottrina più aggiornata (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 156): più semplicemente, ora, essa inserisce nel fabbisogno del coniuge convivente l’onere di alloggio presumibile che egli avrebbe come persona sola (I CCA, sentenza del 9 luglio 1997 in re S.). In concreto non si può ragionevolmente presumere che l’appellante possa trovare nel Locarnese un appartamento a un costo come quello stimato dal Pretore (fr. 311.– mensili), ragione per cui considerare l’onere di alloggio effettico di fr. 622.– mensili appare giustificato.

b) Per quel che concerne la spesa per pasti fuori casa, dal contratto di lavoro sottoscritto con il ristorante “__________ __________ ” di __________ si evince che il dipendente deve pagare separatamente il pasto (pranzo/cena) per un costo di fr. 7.–. In circostanze siffatte l’appellante ha sufficientemente reso verosimile di essere obbligato a consumare pasti fuori casa, ciò che gli cagiona spese supplementari. Nel fabbisogno può dunque essere inserito l’importo di fr. 140.– a questo titolo.

c) La pretesa relativa all’onere fiscale non può essere riconosciuta. L’appellante era infatti soggetto all’imposta alla fonte e il reddito considerato dal Pretore era già al netto di imposta. Quand’anche il richiedente fosse ora assoggettato alla tassazione ordinaria, il suo reddito mensile dovrebbe quindi essere maggiorato della deduzione per la trattenuta d’imposta alla fonte, non più dovuta. Il risultato finale, a ogni modo, non si modificherebbe apprezzabilmente.

d) Le spese di trasferta possono essere riconosciute in ragione di fr. 30.– mensili, l’interessato potendo far capo ai mezzi pubblici per recarsi da __________ a __________.

5. In definitiva il fabbisogno dell’appellante deve essere fissato in fr. 2063.30 mensili, di modo che l’agio mensile ammonta in realtà a fr. 136.70. In circostanze siffatte non si può ragionevolmente pretendere che egli faccia fronte in modo autonomo al pagamento dei suoi costi legali. L’appello deve essere dunque accolto e il convenuto ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria a decorrere dal 23 febbraio 1998 (l’assistenza giudiziaria non è concessa a titolo retroattivo: I CCA,

sentenza del 22 ottobre 1996 in re G., consid. 12 con riferimenti; Rep. 1995 pag. 231, 1994 pag. 385). L’indennità al patrocinatore d’ufficio sarà commisurata, in ogni modo, all’impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso per trattare con ragionevole speditezza una causa analoga.

6. Gli oneri seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), che però non si ravvisa, l’attrice essendo rimasta silente (DTF del 5 maggio 1997 in re C., consid. 5). Si giustifica dunque di rinunciare al prelievo di spese, né è possibile attribuire ripetibili. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte

in causa e non può essere tenuto a versare ripetibili (sulla nozione di parte: Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d’organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 156 e n. 1 ad art. 159). La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’interessato deve dunque essere accolta anche in appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

__________ __________ __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assisten-za giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

__________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

4. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria