Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.1998.86 • TRAC TI 11.1998.86 Generato dall'IA

Estate Collation Appeal Withdrawal and Cost Allocation

Numero d'incarto 11.1998.86
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an appeal concerning an action for collation (division of estate assets), the appellate court was presented with the appellant's withdrawal of their appeal after the procedure had been suspended pending out-of-court settlement negotiations. The court reasoned that the withdrawal of an appeal is equivalent to desistance, generally requiring the withdrawing party to bear procedural costs and reimburse the counterparty for costs; however, given that the appeal was withdrawn before formal service and due to the parties' willingness to settle, the court struck the case from the rolls, imposed reduced court fees and expenses on the appellant, and refrained from awarding any costs for legal representation to the opposing parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 21 LTG, Art. 352 CPC; Estate Collation Appeal Withdrawal and Cost Allocation: The court reasoned that the withdrawal of an appeal is equivalent to desistance, generally requiring the withdrawing party to bear procedural costs and reimburse the counterparty for costs; however, given that the appeal was withdrawn before formal service and due to the parties' willingness to settle, the court struck the case from the rolls, imposed reduced court fees and expenses on the appellant, and refrained from awarding any costs for legal representation to the opposing parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
divisione ereditaria spese legali ripartizione delle spese desistenza dall'azione recupero delle spese esecutive rappresentanza legale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 21 LTG

Used to justify the adequate reduction of the judicial fee considering the parties' goodwill.

art. 352 CPC

Cited as the procedural basis for disposing of the case due to the withdrawal (desistenza) of the appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n.: 11.98.00086 · Lugano 14 dicembre 1998/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di collazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 16 dicembre 1996 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinate dall’avv. dott. __________ __________, __________);

premesso che __________ __________ ha presentato appello il 15 maggio 1998 contro una sentenza del 30 aprile 1998 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto un’istanza di restituzione in intero del 18 marzo 1998 e ha parzialmente accolto una petizione del 16 dicembre 1996;

richiamati il decreto 27 maggio 1998 con cui la presidente della Camera ha conferito effetto sospensivo all’appello e l’ordinanza 2 giugno 1998 con la quale essa ha sospeso la procedura di appello, le parti essendo in trattative per risolvere in via extragiudiziaria la vertenza;

preso atto che l’appellante ha comunicato il 10 dicembre 1998 di ritirare il gravame;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

accertato che in concreto non si giustifica di attribuire ripetibili alle appellate, la procedura essendo stata sospesa prima ancora dell’intimazione del gravame;

ritenuto che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà delle parti nel risolvere il loro contenzioso (art. 21 LTG);

richiamato l’art. 352 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria