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11.1998.7 • TRAC TI 11.1998.7 Generato dall'IA

Maintenance Order Appeal Rejected on Income, Expenses, and Retroactivity

Numero d'incarto 11.1998.7
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court rejected an appeal against a provisional maintenance order in a marital status case, finding the appellant failed to adequately substantiate claims for a lower income assessment (rejecting self-prepared documents as insufficient proof against a pre-determined income figure) and a reduced living expense calculation for the spouse (since the lower court had already accounted for the adult child's contribution). Furthermore, the court upheld the retroactive start date of the provisional support payments to the date the conciliation request was filed, and dismissed the appellant's request for legal aid because the appeal lacked the requisite probability of success, while granting the respondent legal aid due to the difficulty of collecting awarded costs.

Regesto Legislator

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Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 173 cpv. 3 CC, Art. 145 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 157 CPC, Art. 159 CPC; Maintenance Order Appeal Rejected on Income, Expenses, and Retroactivity: Furthermore, the court upheld the retroactive start date of the provisional support payments to the date the conciliation request was filed, and dismissed the appellant's request for legal aid because the appeal lacked the requisite probability of success, while granting the respondent legal aid due to the difficulty of collecting awarded costs.

Parole chiave

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contributi di mantenimento mantenimento del figlio maggiorenne valutazione del reddito situazione familiare spese di sostentamento contributi di mantenimento provvisori Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 173 cpv. 3 CC

Cited in the reasoning to support the retroactive application of provisional maintenance payments, which justified rejecting the appeal on this point.

art. 145 CC

Cited in the reasoning as the article to which art. 173 cpv. 3 CC applies analogously, supporting the rejection of the appeal regarding the start date of maintenance.

art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

Cited to deem a specific request in the appeal inadmissible due to lack of motivation.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant.

art. 157 CPC

Cited as the basis for rejecting the appellant's request for legal aid due to lack of probability of a favorable outcome.

art. 159 CPC

Cited as the basis for granting the respondent legal aid and waiving the award of costs against her.

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Testo completo

Incarto n. 11.98.00007 · Lugano 11 febbraio 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa __.__._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 14 marzo 1997 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 2 gennaio 1998 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 22 dicembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2.

Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;

3. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ anche altri introiti: fr. 550.– mensili per l’attività di custode (doc. 5; riassunto scritto del 5 novembre 1997, pag. 2 in alto) e fr. 362.50 per lavori di giardinaggio (doc. L). Ora, è indubbio che nel Ticino la congiuntura economica ristagna. Ciò non esonerava l’appellante tuttavia dal rendere verosimile una riduzione del proprio reddito. Semplici conteggi da lui medesimo allestiti non bastano, poiché equivalgono a semplici dichiarazioni di parte. Nelle circostanze descritte, senza eccedere nel suo potere di apprezzamento il Pretore poteva quindi stimare, quanto meno a un giudizio di mera verosimiglianza, il reddito dell’interessato in fr. 3’500.– mensili. Il gravame, su questo punto, è destinato all’insuccesso.

3. L’appellante afferma che il suo fabbisogno minimo ammonta in realtà a fr. 2’230.– mensili, il Pretore avendo omesso di considerare l’importo di fr. 222.40 quale perdita di guadagno. Totalmente sprovvista di motivazione, la richiesta si rivela già a un primo esame irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Sfugge perciò a qualunque esame.

4. Secondo l’appellante il fabbisogno della moglie ammonta a soli fr. 1’747.40 mensili, poiché il canone di locazione e l’assicura-zione mobiliare devono essere ridotti per tenere conto della partecipazione del figlio __________, che vive con la madre. Ora, è vero che di regola nel fabbisogno del coniuge convivente deve essere

inserito l’onere di alloggio presumibile che egli avrebbe come persona sola (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung:

Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 156; I CCA, sentenza del 9 novembre 1998 in re M.). In concreto tuttavia il Pretore ha già considerato nel reddito della moglie la partecipazione del figlio alle spese di alloggio, di modo che se si volesse ridurre tale costo, la partecipazione del figlio alle spese domestiche dovrebbe essere stralciata dal reddito della moglie, con i medesimi risultati. Si aggiunga che un canone di locazione di fr. 533.– per una persona sola, come postula l’appellante, non appare, comunque sia, adeguato nel mercato logistico della cintura urbana luganese. Anche su questo punto l’appello si rivela privo di buon diritto.

5. L’appellante chiede infine che il contributo alimentare decorra unicamente dalla pronuncia della decisione e non già dal 14 marzo 1997, come stabilito dal Pretore. A torto. L’obbligo di versare contributi alimentari in via provvisionale può essere imposto anche – su richiesta del coniuge istante – con effetto retroattivo di un anno, non oltre però il momento in cui è stata presentata l’istanza per il tentativo di conciliazione; ciò vale anche se la richiesta di provvedimenti cautelari è stata formulata solo successivamente (art. 173 cpv. 3 CC applicabile per

analogia nell’ambito dell’art. 145 CC; DTF 115 II 201; Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 124 ad art. 145; I CCA,

sentenze del 9 luglio 1997 in re S. e del 1° giugno 1994 in re M.). Nella fattispecie è pacifico che l’istanza per il tentativo di conciliazione e quella cautelare sono state introdotte il 14 marzo 1997, di modo che a ragione il Pretore ha fatto decorrere il contributo da tale data. Ciò posto, l’appello si rivela infondato nel suo intero.

6. Gli oneri processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Destinata al rigetto è la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante già per il fatto che, foss’an-che dato il requisito dell’indigenza, il caso in rassegna difettava sin dall’inizio del requisito cumulativo della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Quanto all’assistenza giudiziaria postulata dalla moglie, l’attribuzione di ripetibili renderebbe la domanda – di per sé – senza oggetto. Dato nondimeno che l’even-tuale indennità sarebbe di difficile (se non impossibile) incasso, si giustifica di rinunciare all’attribuzione di ripetibili e di concedere il gratuito patrocinio (art. 159 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello principale è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 250.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

4. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

5 Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria