Appeal Withdrawal and Procedural Costs in Property Sale Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed an appeal against a provisional measure that authorized the sale of property to cover past-due interest and amortization payments; however, the appellant subsequently withdrew the appeal, which the court treated as a desistance. The court ordered the case stricken from the rolls, held the appellant responsible for the procedural costs including a reduced court fee, and ruled that the related legal fees were to be compensated between the parties as previously stipulated in their divorce agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, Art. 352 CPC; Appeal Withdrawal and Procedural Costs in Property Sale Dispute: The court ordered the case stricken from the rolls, held the appellant responsible for the procedural costs including a reduced court fee, and ruled that the related legal fees were to be compensated between the parties as previously stipulated in their divorce agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court reduced the judicial fee based on this article following the withdrawal of the appeal.
This procedural article was cited in connection with the withdrawal of the appeal which led to the case being struck from the roll.
Testo completo
Incarto n. 11.1998.00064 · Lugano 14 dicembre 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 marzo 1998 da
__________ __________, nata __________, __________ __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (__________) (patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________);
premesso che il 9 aprile 1998 __________ __________ ha presentato appello contro un decreto cautelare del 27 marzo 1998 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato __________ __________– tra l'altro – a vendere in nome proprio e per conto di lui la particella n. __________ RFD di __________ __________, destinando il ricavato al pagamento di interessi e ammortamenti arretrati;
accertato che nelle sue osservazioni dell'8 maggio 1998 __________ __________ ha concluso per il rigetto dell’appello;
preso atto che l’appellante ha comunicato il 9 dicembre 1999 di ritirare il gravame;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
ritenuto in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art.
21 LTG);
accertato inoltre che nella fattispecie si giustifica di compensare le ripetibili, così come hanno pattuito i coniugi nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio;
richiamato l’art. 352 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario