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11.1998.51 • TRAC TI 11.1998.51 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible: Provisional Support Withholding Order Not Ripe for Review Before Final Hearing

Numero d'incarto 11.1998.51
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision which rejected their request for an order to withhold provisional support payments from the other spouse's pension income pending a principal status case. The appellate court declared the appeal inadmissible because provisional measures decided in summary proceedings, such as this request under family law provisions, are only appealable *after* the final contradictory hearing ("contraddittorio"), which had not yet occurred in the lower court; the court reasoned that the observations previously exchanged by the parties did not constitute the required final discussion, thus precluding appellate review of the merits of the appeal or the request for legal aid.

Regesto Legislator

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Art. 177 CC, Art. 145 cpv. 2 CC, Art. 145 CC, Art. 376 cpv. 2 lett. d CPC, Art. 382 cpv. 1 CPC, Art. 395 CPC; Appeal Inadmissible: Provisional Support Withholding Order Not Ripe for Review Before Final Hearing: The appellate court declared the appeal inadmissible because provisional measures decided in summary proceedings, such as this request under family law provisions, are only appealable *after* the final contradictory hearing ("contraddittorio"), which had not yet occurred in the lower court; the court reasoned that the observations previously exchanged by the parties did not constitute the required final discussion, thus precluding appellate review of the merits of the appeal or the request for legal aid.

Parole chiave

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gratuito patrocinio provvisorio procedura pendente esame nel merito impugnabilità della decisione di rinvio revisione eccezioni processuali tardive Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

This article was invoked just before the final orders, which declare the appeal inadmissible.

art. 148 cpv. 1 CPC

Mentioned in the reasoning regarding the allocation of procedural costs based on the outcome of the case.

art. 97 n. 5 CPC

Cited to justify the duty to check admissibility of the appeal ex officio.

art. 119bis CPC

Cited concerning the admissibility of written responses in summary proceedings.

art. 379 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the recourse available against provisional measures ordered without a hearing (revocation application).

art. 382 cpv. 1 CPC

Cited to establish when provisional measures decided under summary procedure can be appealed (after the hearing/contraddittorio).

art. 376 segg. CPC

Cited as the applicable summary procedure for provisional measures in separation/divorce pending cases.

art. 376 cpv. 2 lett. d CPC

Cited to classify provisional measures as falling under the summary procedure.

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Testo completo

Incarto n. 11.98.00051 · Lugano, 20 marzo 1998/lg · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 4 febbraio 1998 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 16 marzo 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto (“pronuncia”) emesso il marzo 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

2. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che tra __________ __________ e __________ nata __________ è pendente una causa di stato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

che il 4 febbraio 1998 __________ __________ ha chiesto al Pretore di ordinare una trattenuta di fr. 1830.– mensili, pari all’entità del suo contributo alimentare provvisionale, da una rendita che il marito percepisce dalla “__________ __________ __________. __________ (__________)”, __________;

che il Pretore ha assegnato a __________ __________ un termine di 10 giorni per presentare osservazioni;

che il 19 febbraio 1998 __________ __________ ha introdotto un memoriale in cui ha dichiarato di opporsi al provvedimento e ha postulato il rigetto della domanda;

che con decreto (“pronuncia”) del 4 marzo 1998 il Pretore ha respinto l’istanza, senza prelevare spese, ma condannando __________ __________ a rifondere al marito fr. 150.– per ripetibili;

che contro il decreto predetto __________ __________ ha inoltrato un appello del 16 marzo 1998 volto a ottenere – previa concessione dell’ assistenza giudiziaria – la trattenuta litigiosa e la conseguente riforma del giudizio pretorile;

che l’appello non è stato intimato a __________ __________;

e considerando

in diritto: che in virtù dell’art.

177 CC il giudice può ordinare ai debitori di un coniuge dimentico dei propri obblighi di mantenimento che facciano i pagamenti, in tutto o in parte, all’altro;

che tale norma è applicabile per analogia anche nel quadro dell’art. 145 cpv. 2 CC, come misura

provvisionale in pendenza di separazione o di divorzio (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988,

pag. 390 n. 19 e 20; Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 380 ad art. 145 CC);

che le misure provvisionali chieste da un coniuge in pendenza di separazione o di divorzio sono trattate con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 376 cpv.

2 lett. d CPC) e possono essere appellate solo “dopo il contraddittorio” (art.

382 cpv. 1 CPC);

che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale (cfr. l’art. 395 CPC), tenuta dopo l’eventuale assunzione delle prove (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);

che tale nozione di “contraddittorio” non è mai stata interpretata in altro modo dalla giurisprudenza (I CCA, sentenza del 7 ottobre 1993 in re T. contro V. e C. SA, consid. 1; II CCA, sentenza del 30 gennaio 1991 in re P. contro I.);

che nella fattispecie il Pretore non ha indetto contraddittorio alcuno, né le parti constano avervi rinunciato;

che un Pretore è senz’altro abilitato a ordinare misure provvisionali anche prima del contraddittorio, ma in tal caso i suoi provvedimenti possono essere solo oggetto di revoca (dopo contraddittorio, appunto) giusta l’art. 379 cpv. 2 CPC, escluso ogni altro rimedio giuridico;

che alla mancanza di contraddittorio non possono sicuramente supplire, in concreto, le osservazioni chieste dal Pretore al convenuto, per altro in spregio di qualsiasi forma, risposte scritte essendo ammissibili nella procedura sommaria solo come riassunti da allegare al verbale di udienza (art. 119*bis* CPC);

che la ricevibilità di un appello dovendo essere verificata d’uf-ficio (come quella di ogni singolo atto processuale: art. 97 n. 5 CPC), il ricorso dell’istante va dichiarato d’acchito improponibile;

che il Pretore, cui è ritornato il fascicolo processuale, esaminerà nondimeno se il gravame non possa essere considerato come domanda di revoca giusta l’art. 379 cpv. 2 CPC e convocherà le parti, dandosi il caso, al contraddittorio;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le particolarità della fattispecie inducono a non riscuotere spese, né è il caso di assegnare ripetibili, l’appello non essendo stato notificato alla controparte, la quale non ha dovuto sopportare alcun costo;

che per quanto attiene alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante, essa è destinata all’insuccesso già per la circostanza che il ricorso non ha alcuna possibilità di buon esito (anzi, non può nemmeno essere vagliato nel merito);

richiamato l’art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello è respinta.

4. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La Presidente La Segretaria