Spousal Support Calculation Appeal Regarding Pre-Obligation Travel Expenses
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant contested a provisional measure order that included spousal support, appealing primarily to eliminate the support obligation for the wife, based on the assertion that the calculation of the appellant's net monthly income (determined to be CHF 4500 including family allowances) incorrectly failed to deduct past work-related travel expenses incurred before the support obligation began in December 1997. The court dismissed the appeal, reasoning that the operative income for determining the support obligation is that existing from the commencement of the obligation, rendering the appellant's past expenses irrelevant to the current calculation, which was otherwise factually supported by employment documentation; consequently, the appeal was deemed manifestly unfounded, leading to the rejection of the appellant's request for legal aid and an order for the appellant to pay the respondent's costs, though actual collection of costs was waived due to the family's financial situation, with legal aid granted to the respondent contingent on uncollectible cost recovery.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 145 cpv. 2 CC, Art. 157 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 155 CPC; Spousal Support Calculation Appeal Regarding Pre-Obligation Travel Expenses: The court dismissed the appeal, reasoning that the operative income for determining the support obligation is that existing from the commencement of the obligation, rendering the appellant's past expenses irrelevant to the current calculation, which was otherwise factually supported by employment documentation; consequently, the appeal was deemed manifestly unfounded, leading to the rejection of the appellant's request for legal aid and an order for the appellant to pay the respondent's costs, though actual collection of costs was waived due to the family's financial situation, with legal aid granted to the respondent contingent on uncollectible cost recovery.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the rejection of the appellant's request for legal aid because the appeal was clearly unfounded.
Cited in the reasoning regarding the rule that procedural costs follow the outcome of the case, which influences the final cost orders.
Cited in the reasoning as the basis for granting legal aid to the opposing party, which is reflected in order no. 4.
Testo completo
Incarto n. 11.98.00029 · Lugano, 7 gennaio 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 27 ottobre 1997 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro
__________ __________, __________ (patrocinato dalla lic. iur. __________ __________, studio avv. __________ __________ -__________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 9 febbraio 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 29 gennaio 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello;
3. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________
(1969) e __________ __________ (1972), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il __________ 1992;
che dal matrimonio sono nati __________ (__________1994) e __________ (____________________1997);
che il __________ 1997 è decaduto infruttuoso un tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie il 27 ottobre 1997 al Pretore del Distretto di Bellinzona;
che con istanza del 30 dicembre 1997 __________ __________ ha postulato in via provvisionale l’affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del marito), un contributo alimentare di fr. 2180.– complessivi destinato a sé e ai figli per il mese in corso, uno di fr. 3280.– mensili complessivi dal 1° gennaio 1998 (con trattenuta di stipendio per il medesimo importo), una provvigione *ad litem* di fr. 2000.– e il beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che il Pretore, statuendo il 29 gennaio 1998, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre secondo accordo tra le parti), ha imposto ad __________ __________ un contributo mensile di fr. 383.– per la moglie e di fr. 600.– per ogni figlio (compresi gli assegni familiari), ha respinto sia la domanda di trattenuta sia quella di provvigione, ha rinunciato al prelievo di spese processuali, condannando __________ __________ versare all’istante fr. 800.– per ripetibili;
che contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 9 febbraio 1998 volto a ottenere – previo conferimento dell’assistenza giudiziaria – la soppressione del contributo alimentare per la moglie;
che nelle sue osservazioni del 20 febbraio 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello, instando a sua volta per il beneficio dell’assistenza giudiziaria;
e considerando
in diritto: che litigioso è unicamente – in concreto – il reddito del convenuto, calcolato dal Pretore in fr. 4500.– netti mensili (compresi gli assegni familiari);
che non sono in discussione, per converso, né il metodo di calcolo applicato dal primo giudice in ossequio all’art. 145 cpv. 2 CC, né il fabbisogno minimo dei coniugi, né tanto meno il fabbisogno in denaro dei figli;
che il Pretore ha desunto l’importo di fr. 4500.– netti mensili da una lettera agli atti (doc. 1), precisata dalla testimonianza di __________ __________ (contitolare della __________ per cui lavora il convenuto), la quale ha dichiarato che dal 1° novembre 1997 il suo unico dipendente percepisce uno stipendio di fr. 4182.– netti, compresi gli assegni familiari (fr. 366.– mensili complessivi), più la tredicesima (verbali, pag. 4 seg.);
che, effettivamente, lo stipendio del convenuto ammonta perciò a fr. 54 000.– annui, onde un reddito medio di fr. 4500.– mensili (compresi gli assegni familiari);
che a parere dell’appellante da tale somma andrebbero dedotte le spese di trasferta – rifuse dal datore di lavoro – da egli sopportate fra il giugno del 1997 (mese in cui è stato assunto) e l’ottobre successivo;
che tuttavia l’obbligo contributivo dell’appellante verso moglie e figli decorre solo dal 1° dicembre 1997, né egli pretende di avere dovuto affrontare le citate spese professionali anche dopo di allora;
che nelle condizioni descritte non è dato a divedere quale pertinenza avrebbe l’appello, decisivo essendo il reddito del convenuto a valere dal mese in cui comincia il suo obbligo contributivo, non il reddito pregresso;
che il ricorso, manifestamente infondato, appariva perciò destinato fin dall’inizio all’insuccesso;
che in tali circostanze il beneficio dell’assistenza giudiziaria non può entrare in linea di conto (art.
157 CPC), indipendentemente dalla situazione economica in cui versa il convenuto;
che, ciò posto, gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che nondimeno, considerata la difficile situazione finanziaria della famiglia, si giustifica di rinunciare eccezionalmente al prelievo di spese;
che merita un’indennità per ripetibili invece la controparte, la quale ha formulato osservazioni all’appello;
che si legittima inoltre di concedere l’assistenza giudiziaria alla moglie (art. 155 CPC), nella misura in cui l’incasso delle ripetibili dovesse risultare insufficiente, difficile o addirittura impossibile;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante è respinta.
3. Non si riscuotono tasse né spese. L’appellante rifonderà alla controparte un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.
4. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ nella misura in cui l’indennità per ripetibili risultasse insufficiente o di difficile incasso.
5. Intimazione:
– lic. iur. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria