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11.1998.25 • TRAC TI 11.1998.25 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal and Procedural Costs in Status Case

Numero d'incarto 11.1998.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a provisional measure decree in a status case, but the appellant subsequently withdrew the grievance, which is legally equivalent to a desistment. The court struck the case from the rolls due to this withdrawal, ruling that while withdrawal generally subjects the withdrawing party to procedural costs and reimbursement of the counterparty's expenses, the parties had specifically agreed to bear their own anticipatory costs and compensate legal fees, though the court nonetheless ordered a reduction of the justice fee.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, Art. 352 CPC; Appeal Withdrawal and Procedural Costs in Status Case: The court struck the case from the rolls due to this withdrawal, ruling that while withdrawal generally subjects the withdrawing party to procedural costs and reimbursement of the counterparty's expenses, the parties had specifically agreed to bear their own anticipatory costs and compensate legal fees, though the court nonetheless ordered a reduction of the justice fee.

Parole chiave

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spese legali rimborso delle spese decisioni incidentali ritiro dell'istanza giudiziaria statuto giuridico recupero delle spese esecutive Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

Cited in the reasoning regarding the reduction of the court fee, which relates to the costs determined in the final order.

art. 352 CPC

Cited as the legal basis for striking the case from the rolls due to withdrawal (desistenza).

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Testo completo

Incarto n. 11.1998.00025 · Lugano 16 dicembre 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __. __._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 1° novembre 1994 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ -__________, __________) contro

__________ __________ __________, nata __________, __________ __________ (__________) (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

premesso che il 30 gennaio 1998 __________ __________ __________ ha presentato appello contro un decreto cautelare del 19 gennaio 1998 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha parzialmente accolto un'istanza di modifica di provvedimento cautelare presentata il 1° novembre 1994 da __________ __________;

accertato che nelle sue osservazioni __________ __________ ha concluso per il rigetto dell’appello;

preso atto che l’appellante ha comunicato il 15 dicembre 1999 di ritirare il gravame;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;

accertato tuttavia che in concreto le parti si sono accordate sugli oneri processuali nel senso di lasciarle a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili;

ritenuto, in ogni modo, che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art.

21 LTG);

richiamato l’art. 352 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico di __________ __________ __________. Le ripetibili sono compensate.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ -__________, __________;

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario