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11.1998.24 • TRAC TI 11.1998.24 Generato dall'IA

Chimney Height Dispute and Cost Allocation Appeal

Numero d'incarto 11.1998.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An action was brought seeking the demolition of a neighbor's newly installed chimney flue and chimney due to alleged excessive emissions impacting the claimant's adjacent property. The lower court partially granted the claim, ordering the defendant to raise the chimney to a height of 3.5 meters above the roof, and split the initial court costs while compensating the parties for legal fees, leading to an appeal arguing for full success. The appellate court reasoned that although the claimant succeeded on the principle of illicit disturbance, they had exaggerated their initial demand for demolition and placement, constituting partial failure, thus affirming the lower court's discretionary decision to assign appeal costs entirely to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 148 cpv. 1 CC; Chimney Height Dispute and Cost Allocation Appeal: The lower court partially granted the claim, ordering the defendant to raise the chimney to a height of 3.5 meters above the roof, and split the initial court costs while compensating the parties for legal fees, leading to an appeal arguing for full success. The appellate court reasoned that although the claimant succeeded on the principle of illicit disturbance, they had exaggerated their initial demand for demolition and placement, constituting partial failure, thus affirming the lower court's discretionary decision to assign appeal costs entirely to the appellant.

Parole chiave

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ordine di demolizione azione parziale ripartizione delle spese superamento dell'altezza massima spese legali monopolio degli spazzacamini Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 148 cpv. 1 CC

Used to impose all procedural costs on the appellant after rejecting the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.98.00024 · Lugano 26 maggio 1998/lcg · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza del 7 agosto 1996 da

__________ __________, __________ __________ __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, __________ __________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 30 gennaio 1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 19 gennaio 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

2.Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che __________ __________ è proprietaria della particella n. __________RFD di __________ __________ __________, sulla quale sorge la sua casa d’abitazio-ne, che ha un muro comune con quella edificata sul fondo n. __________, appartenente a __________ __________;

che il comignolo della casa di __________ __________ è prospiciente al balcone della casa di __________ __________;

che nel corso del novembre 1995, nell’ambito di alcuni lavori di trasformazione interna, __________ __________ ha sostituito il vecchio comignolo e installato una nuova canna fumaria;

che il 7 agosto 1996 __________ __________ ha convenuto davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna __________ e __________ __________, chiedendo, con la comminatoria dell’art.

292 CP, la demolizione del comignolo e della nuova canna fumaria;

che all’udienza dell’8 ottobre 1996, in occasione della quale __________ __________ è stato dimesso dalla lite, __________ __________ ha confermato l’istanza, alla quale __________ __________ si è opposto;

che, ultimata l’istruttoria, le parti, previa rinuncia alla discussione finale, hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno ribadito le rispettive domande di giudizio;

che statuendo il 19 gennaio 1998, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ordinato a __________ __________ di rialzare il noto comignolo fino a raggiungere un’altezza fuori tetto di 3.5 m entro 2 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza;

che la tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili;

che contro la citata sentenza __________ __________ è insorta il 30 gennaio 1998 con un appello in cui chiede di porre tutti gli oneri processuali a carico del convenuto e di assegnarle fr. 8’250.– a titolo di ripetibili;

che nelle sue osservazioni del 4 marzo 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata;

e considerando

in diritto: che in concreto l’appellante sostiene di aver vinto su tutta la linea poiché ha ottenuto ragione sull’esistenza dell’illecita turbativa, consistente in immissioni eccessive provenienti dal comignolo del vicino, come pure sulla praticabilità e l’ammissibilità della misura proposta per il ripristino dello stato originario, di modo che non può esserle imputata una parziale soccombenza, tanto più che essa avrebbe potuto addirittura limitarsi a chiedere il ripristino della situazione di legalità;

che il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC);

che per l’art. 148 cpv. 2 CPC, il giudice, in caso di soccombenza reciproca, pone in linea di principio le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili a carico delle parti in proporzione al rispettivo insuccesso, salvo che giusti motivi giustifichino una diversa ripartizione;

che nella determinazione degli oneri processuali, il Pretore dispone di ampia latitudine e la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (I CCA, sentenza del 18 aprile 1995 in re GMS./T. e B., consid. 3);

che l’istante ha postulato la demolizione della canna fumaria e del comignolo fatti costruire dal vicino, pretendendo che la ricostruzione avvenisse a più di 5 m dall’apertura della sua casa d’abitazione e sulla parte più inclinata del tetto appartenente al convenuto;

che il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, ordinando al convenuto di provvedere al rialzo del comignolo fino all’altezza fuori tetto di 3.5 m;

che l’istante ha dunque ottenuto causa vinta sul principio, ma ha esagerato nella sua domanda;

che pertanto la valutazione del Pretore, il quale ha ritenuto parzialmente soccombente l’istante e ha posto a suo carico metà delle spese processuali, compensando le ripetibili, non costutisce né un eccesso né un abuso del potere di apprezzamento;

che l’appello, infondato, deve essere di conseguenza respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata;

che gli oneri processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CC), che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti:

*a)* tassa di giustizia fr. 250.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria