Appellant Versus Dismissal of Personality Protection Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant contested a lower court's decree that struck a personality protection case from the record, which the lower court interpreted as a withdrawal of the action following an initial ex parte injunction regarding a press conference. The appellate court found the appeal admissible because the existence of a withdrawal and the issue of costs were legitimately in dispute, but rejected the appeal overall, confirming that the initial communication indicated a withdrawal under the relevant procedural article, meaning the lower court correctly dismissed the case without ordering a hearing on the merits, and that the appellant's failure to formally request a ruling on costs barred the complaint about not being heard on that matter; the court also dismissed the appellant's attempts to introduce new evidence and partially upheld the opposing party's request to strike offensive language from the appeal filings, ultimately assigning all procedural costs to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 292 CP, Art. 352 CPC, Art. 351 CPC, Art. 352 cpv. 3 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 322 CPC; Appellant Versus Dismissal of Personality Protection Case: The appellate court found the appeal admissible because the existence of a withdrawal and the issue of costs were legitimately in dispute, but rejected the appeal overall, confirming that the initial communication indicated a withdrawal under the relevant procedural article, meaning the lower court correctly dismissed the case without ordering a hearing on the merits, and that the appellant's failure to formally request a ruling on costs barred the complaint about not being heard on that matter; the court also dismissed the appellant's attempts to introduce new evidence and partially upheld the opposing party's request to strike offensive language from the appeal filings, ultimately assigning all procedural costs to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in consideration 3 as the ground justifying the initial dismissal of the case (desistenza/acquiescence).
Cited in consideration 1 as a potential procedural basis for the initial dismissal, which the appellant contested.
The underlying basis of the action (injunction case) discussed in consideration 2 regarding the inadmissibility of new facts/evidence in appeal.
Applied in consideration 2 to reject new documents submitted on appeal.
Cited in consideration 2 regarding the court's power to acquire evidence ex officio, confirming the inadmissibility of new documents.
Cited in consideration 4 as the basis for determining costs and fees when a case is struck based on desistenza.
Cited in consideration 4 regarding the equitable taxation of costs and fees in specific circumstances.
Cited in consideration 5 to address the appellant's claim regarding the violation of the right to be heard following provisional measures.
Cited in consideration 5 regarding the appellant's claim concerning compensation for unjustified provisional measures.
Cited in consideration 5 as an analogy for the principle of compensating damages caused by unjustified provisional measures.
Cited in consideration 6 as the legal basis for striking out parts of submissions (only applicable for insults, not for new allegations).
Applied in consideration 8 to rule that procedural costs follow the outcome of the appeal (appellant loses).
Applied in consideration 8 to justify moderating the respondent's legal fees due to their unfounded motion to strike out parts of the appeal.
The main decision on the merits, rejecting the appeal and confirming the lower court's decree, implicitly relies on the findings establishing the grounds for admissibility and rejection discussed in considerations 1-5.
Used in order 4 to partially grant the appellant's request to strike out terms from the respondent's submission because they bordered on insults/excessive language.
Applied in order 5 to assign procedural costs to the appellant, who lost the appeal.
Applied in order 5 to moderate the respondent's legal fee indemnity due to their unfounded strike-out motion and partially losing their own strike-out motion.
Testo completo
Incarto n. 11.98.00200 · Lugano, 8 febbraio 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa DI.98.00359 (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 25 novembre 1998 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________, __________) Contro
dott. __________ dott. __________ dott. __________ dott. __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________) dott. __________, __________, e dott. __________, __________;
*giudicando ora sul decreto del 4 dicembre 1998* con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 16 dicembre 1998 presentato dal dott. __________ contro il decreto di stralcio emesso il 4 dicembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Se dev’essere accolta l’istanza di restituzione in intero presentata dall’attore l’8 gennaio 1999 con le osservazioni all’ appello;
3. Se dev’essere accolta l’istanza di intersecazione contenuta nelle osservazioni medesime;
4. Se dev’essere accolta l’istanza di intersecazione presentata dall’appellante il 15 gennaio 1999;
5. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 25 novembre 1998 __________ si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché fosse ordinato ai medici __________, __________, __________, __________, __________ e __________ di astenersi – sotto comminatoria dell’art. 292 CP – dal menzionare in qualsiasi modo il suo nome nel corso di conferenze stampa o in altre pubbliche occasioni. Cautelarmente egli ha chiesto che i convenuti fossero costretti a rispettare l’ordine – sotto pena dell’art. 292 CP – sin dalla conferenza stampa indetta per l’indo-mani alle ore 10, in una sala dell’hotel “__________” a Losanna, dalla Società svizzera di endocrinologia e di diabetica insieme con la Società svizzera di medicina dello sport. Il Pretore ha accolto il giorno stesso la domanda cautelare senza contraddittorio, emanando l’ingiunzione richiesta e convocando le parti alla discussione del 16 dicembre 1998, alle ore 15.15.
B. __________ ha scritto al Pretore il 3 dicembre 1998 che alla nota conferenza stampa i convenuti avevano ottemperato all’or-dine, che il processo risultava quindi superato, non essendovi motivo per supporre che gli interessati si comportassero scorrettamente in futuro, che la causa poteva così essere tolta dai ruoli e l’udienza del 16 dicembre 1998 annullata. Preso atto di tale dichiarazione, con decreto del 4 dicembre 1998 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, ha annullato la convocazione all’ udienza e ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 240.– complessivi) a carico dell’istante.
C. Insorto con un appello del 16 dicembre 1998 contro il decreto di stralcio, il dott. __________ propone di dichiarare nullo (o quanto meno di annullare) quest’ultimo e di rinviare gli atti al Pretore perché riconvochi le parti al contraddittorio sulla domanda cautelare, subordinatamente perché statuisca sulle ripetibili, dandogli la possibilità di esprimersi al riguardo. Nelle sue osservazioni dell’8 gennaio 1999 __________ conclude per il rigetto dell’appello e per la conferma del decreto impugnato, postulando la restituzione del termine per pronunciarsi sui documenti allegati all’appello (nel caso in cui questi fossero ricevibili) e l’intersecazione di vari passaggi contenuti nell’appello stesso. __________ non ha reagito alla domanda, ma insta a sua volta, con memoriale del 15 gennaio 1999, per l’intersecazione di due paragrafi figuranti nelle osservazioni avversarie. Nel suo allegato del 1° febbraio 1999 __________ si oppone all’intersecazione.
Considerando
in diritto: 1. Un decreto di stralcio per avvenuta transazione, ritiro dell’azione o acquiescenza della controparte (art.
352 CPC) ha portata meramente dichiarativa – nel senso che il Pretore si limita a constatare la fine del processo – ed è pertanto appellabile solo in materia di spese e ripetibili (Rep. 1985 pag. 145 in fondo). La prassi di questa Camera ha esteso nondimeno la possibilità di appello contro decreti di stralcio anche ai casi in cui litigiosa sia l’esistenza stessa di una transazione, di una dichiarazione di ritiro o di un atto di acquiescenza (I CCA, sentenza del 27 novembre 1992 in re M.; del 13 ottobre 1994 in re G., consid. 2). Analogo principio vale per i decreti di stralcio dovuti a sopravvenuta carenza d’oggetto, mancanza di interesse giuridico o perenzione processuale (art. 351 CPC; I CCA, sentenza del 20 settembre 1994 in re L., consid. 1; del 6 dicembre 1994 in re Di R., consid. 2; dell’8 novembre 1995 in re S.-W.). Rimane esclusa, invece, la possibilità di impugnare con appello il merito di una dichiarazione di ritiro o di acquiescenza (censurabili solo con restituzione in intero: art.
352 cpv. 3 CPC), così come quello di una transazione (che può essere rimesso in discussione solo con azione ordinaria: Rep. 1982 pag. 203 consid. 2).
Nella fattispecie l’appellante contesta che l’attore abbia formalmente ritirato la petizione (art. 352 CPC), sostenendo che nelle circostanze del caso il Pretore avrebbe potuto – tutt’al più – stralciare la causa per sopravvenuta carenza d’oggetto o per mancanza di interesse giuridico (art. 351 CPC), dandogli modo però di esprimersi previamente sull’ammontare delle ripetibili (ciò che in concreto non è avvenuto). Ora, l’esistenza di una dichiarazione di ritiro può – come si è appena visto – formare oggetto di appello, così come può formare oggetto di appello il problema delle ripetibili. Tempestivo, il gravame del convenuto è pertanto ricevibile.
2. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in appello, salvo che – e la riserva discende dal diritto federale – la causa sia retta dal principio inquisitorio. Nella fattispecie l’attore ha introdotto una petizione fondata sull’art. 28a cpv. 1 n. 1 CC, ovvero una causa ordinaria (“azione inibitoria”) che il diritto federale non assoggetta al principio inquisitorio. I documenti nuovi che l’appellante allega al ricorso non sono quindi ammissibili. Né essi potrebbero – per avventura – essere assunti d’ufficio giusta l’art. 322 CPC, tale norma consentendo l’acquisizione di altre prove, ma non di documenti nuovi. Quanto non figura nel fascicolo di prima sede non può quindi, in concreto, essere considerato ai fini del giudizio. Ciò rende senza oggetto l’istanza di restituzione in intero formulata dall’attore con le osservazioni all’appello.
3. Il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli con espresso richiamo, nel decreto impugnato, all’art. 352 CPC, che prevede la fine del processo senza sentenza in caso di transazione, acquiescenza o desistenza. Egli ha accertato la conclusione della procedura, in altri termini, interpretando come una dichiarazione di ritiro la lettera inviatagli dall’attore il 3 dicembre 1998 (act. III). Il contenuto di quello scritto non mancava invero di ambiguità, poiché in esso l’interessato non diceva in modo chiaro di recedere dalla lite, ma accennava semplicemente a una causa “superata” e ormai “priva di interesse”. Sia come sia, nelle osservazioni all’appello egli conferma univocamente che “la lite ha preso fine per desistenza”, “a seguito della sua desistenza” (pag. 4). Il Pretore ha ben capito perciò il senso della lettera. Poco importa che il motivo dello stralcio non figuri formalmente nel dispositivo del decreto: il rinvio esplicito nei considerandi all’art 352 CPC non lasciava spazio a dubbi. A torto perciò l’appellante contesta, su questo punto, l’esistenza di un atto di desistenza, rispettivamente l’applicazione dell’art. 352 cpv. 1 CPC. In proposito il ricorso si dimostra privo di fondamento.
4. Se la causa è stralciata dai ruoli per desistenza, transazione o accettazione della domanda, “le tasse, le spese e le ripetibili sono stabilite e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice adito” (art. 151 CPC). Desistenza equivale nondimeno a soccombenza (Rep. 1978 pag. 375), sicché in linea di principio chi recede dalla lite deve indennizzare la controparte per le spese giudiziarie e di patrocinio da essa sopportate. Motivi di equità possono indurre il giudice, se mai, a moderare tale indennizzo (l’art. 77 cpv. 3 CPC prevede in tale ipotesi “spese giudiziarie e di patrocinio equitativamente tassate”). Resta il fatto che in caso di desistenza, transazione o acquiescenza il giudice statuisce sulle ripetibili solo “a richiesta di parte”. Il giudice non è quindi tenuto a interpellare il convenuto per sapere se statuire anche in materia di ripetibili: egli può limitarsi a stralciare la causa dai ruoli e a pronunciare sulle spese processuali. Spetterà in tal caso al convenuto, al momento in cui avrà ricevuto il decreto di stralcio, sollecitare un’indennità. In concreto l’appellante non ha avanzato, finora, alcuna richiesta al Pretore. Non può lamentare quindi una violazione del suo diritto di esprimersi. Anche in proposito l’appello manca di buon diritto.
5. L’appellante asserisce che nel caso in esame lo stralcio della causa viola l’art. 28*d* CC e rende impossibile l’applicazione dell’art. 28*f* CC. Non è vero. L’art. 28*d* cpv. 1 CC prevede bensì che il giudice offre alla parte colpita da un provvedimento cautelare la possibilità di esprimersi, sempre però
– ovviamente – che l’istante non rinunci alla domanda. Il convenuto non può seriamente pretendere, in effetti, che si discutano misure provvisionali non più richieste. Quanto all’art. 28*f* CC, esso dispone che l’istante deve risarcire il danno causato da provvedimenti cautelari ingiustificati (analogo principio enuncia del resto, per i provvedimenti cautelari disciplinati dal
diritto cantonale, l’art. 383 cpv. 1 CPC). Mal si comprende tuttavia perché lo stralcio della causa dovrebbe precluderne l’applicazione. Il convenuto leso da un provvedimento cautelare può adire il giudice, invero, anche se l’azione di merito è stata ritirata o non è stata introdotta. In tal caso il giudice del risarcimento esamina egli stesso – in mancanza di un pronunciato di merito – se il provvedimento cautelare fosse giustificato o no (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 3ª edizione, pag. 174 n. 661 in fine). Ciò posto, una volta di più l’appello si rivela destinato all’in-successo.
6. L’attore chiede, nelle osservazioni all’appello, che si intersechino interi passaggi del ricorso poiché fondati su documenti nuovi, prodotti per la prima volta davanti a questa Camera (sopra, consid. 2). L’istanza va respinta. L’intersecazione di memoriali avversari è possibile solo ove questi contengano contumelie, ossia espressioni gratuitamente offensive (art. 68 cpv. 3 CPC). Allegazioni nuove non possono essere intersecate già per il fatto che, disattendendo esse il divieto dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, non possono nemmeno essere considerate ai fini del giudizio.
7. L’appellante chiede a suo turno che si intersechino, nella frase della controparte “le affermazioni volgari e esaltate di pagina 11”, i due aggettivi “volgari” ed “esaltate” (memoriale di osservazioni, punto 5, pag. 3). A giusto titolo. Nella pagina 11 dell’ap-pello il convenuto si profonde per vero in una filippica infervorata contro il malvezzo del doping nelle attività sportive e sugli effetti di prevenzione generali legati al pubblico dibattito, ma – a parte l’inutile prolissità dell’argomentazione – non si ravvisano esaltazioni offensive o eccessi indecorosi, né il tono trascende quello usualmente acceso che può contraddistinguere taluni allegati forensi. A ragione il convenuto chiede perciò che lo sfogo esagerato dell’attore sia censurato.
La seconda domanda di intersecazione verte sulle seguenti frasi dell’attore (osservazioni, punto 5, pag. 3 in fondo e pag. 4 in alto):
Con ciò riservandosi di stigmatizzare, ma nelle sedi opportune, il comportamento del ricorrente che si è ben volentieri lasciato citare come codenunciante in reiterate interviste anche scandalistiche del suo socio dott. __________ senza mai distanziarsene, non potendo non sapere che in questo modo si nuocesse agli interessi e all’immagine di __________, corridore professionista di grande livello, che come tutti i corridori professionisti vive, mangia e nutre la sua famiglia in particolare con i diritti della sua immagine.
Come pure non si può sottacere il comportamento dell’avv. __________ che ha spiccato o prestato man forte a una denuncia penale contro il sottoscritto collega per le affermazioni riportate a pag. 5, ragione per cui si è purtroppo dovuto ricorrere all’Ordine degli avvocati.
Il primo paragrafo, per quanto polemico e poco lungi dal dispregio, può ancora rientrare – ancorché al limite – nelle esternazioni che si possono ragionevolmente tollerare in un clima di aspra contesa processuale. Sfugge quindi all’intersecazione. Deve invece essere intersecato il secondo paragrafo, che scade in una sterile diatriba personale fra patrocinatori, di nessun rilievo e di nessun interesse per il giudizio fra le parti. Dispute interne fra avvocati fanno calare di tono il processo, acuiscono gli scontri e offendono le convenienze, con inutili perdite di tempo per il tribunale. Non si può quindi dimostrare particolare comprensione al riguardo.
8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Vanno posti quindi a carico dell’appellante, il cui ricorso deve essere respinto su tutta la linea. Si giustifica in ogni modo di moderare l’indennità per ripetibili all’attore, che ha introdotto un’istanza di intersecazione infondata e che si vede anzi intersecare due passaggi delle sue proprie osservazioni all’appello (art. 148 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. L’istanza di restituzione in intero presentata dall’attore l’8 gennaio 1999 con le osservazioni all’appello è dichiarata senza oggetto.
3. L’istanza di intersecazione contenuta nelle osservazioni medesime è respinta.
4. L’istanza di intersecazione presentata dall’appellante il 15 gennaio 1999 è parzialmente accolta, nel senso che sono intersecati i termini “volgare” ed “esaltato” al punto 5 del memoriale di osservazioni (5ª riga), come pure l’ultima frase dello stesso punto 5 (pag. 4 in alto). Per il resto l’istanza è respinta.
5. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 300.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili ridotte.
6. Intimazione:
.
Comunicazione al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria