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11.1998.199 • TRAC TI 11.1998.199 Generato dall'IA

Entity Appeal of Supervisory Authority's Resolution on 1997 Accounting Dismissed Due to Withdrawal After Substitute Resolution.

Numero d'incarto 11.1998.199
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An entity appealed a supervisory authority's resolution that approved its 1997 annual accounting, showing a net worth decrease, but the authority subsequently issued a substitute resolution correcting the net worth to the entity's initial figure, leading the entity to withdraw its appeal. The appellate court dismissed the case due to the withdrawal, reasoning that although withdrawal typically implies bearing costs, the authority's subsequent action effectively rendered the appeal moot, thus justifying the waiver of all court fees and attorney's fees.

Regesto Legislator

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Art. 50 cpv. 3 LPAmm, Art. 423 cpv. 2 CPC; Entity Appeal of Supervisory Authority's Resolution on 1997 Accounting Dismissed Due to Withdrawal After Substitute Resolution: The appellate court dismissed the case due to the withdrawal, reasoning that although withdrawal typically implies bearing costs, the authority's subsequent action effectively rendered the appeal moot, thus justifying the waiver of all court fees and attorney's fees.

Parole chiave

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contributi per le attività di vigilanza desistenza dall'azione ammortamento di titoli di credito revoca della decisione amministrativa errore contabile amministrazione delle finanze Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 50 cpv. 3 LPAmm

Cited by analogy to justify waiving costs due to the opposing party having rendered the appeal moot.

art. 423 cpv. 2 CPC

Cited by analogy to justify waiving costs due to the opposing party having rendered the appeal moot.

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Testo completo

Incarto n. 11.98.00199 · Lugano, 15 febbraio 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso del 15 dicembre 1998 presentato dalla

__________ __________ __________ __________ (__________), __________ (rappresentata dal presidente __________ __________, __________)

contro la risoluzione emessa il 20 luglio 1998 nell’incarto n. __________ dalla

Divisione della giustizia, autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale,

in materia di rendiconto annuo;

premesso che la __________ __________ __________ __________ (__________) ha introdotto ricorso a questa Camera il 15 dicembre 1998 contro una risoluzione del 20 luglio 1998 con cui la Divisione della giustizia, autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale, ha approvato il rendiconto 1997 accertando la sostanza netta della ricorrente in fr. 58 673.20 all’inizio dell’esercizio e in fr. 53 344.30 alla fine dello stesso, onde una diminuzione di fr. 5328.90;

constatato che il 4 febbraio 1999, in pendenza di ricorso, la Divisione della giustizia ha emesso una nuova risoluzione – sostitutiva della prima – in cui accerta la sostanza netta della __________ alla fine dell’esercizio 1997 in fr. 58’673.20, preso atto che la ricorrente, ricevuta la nuova risoluzione, ha comunicato l’11 febbraio 1999 a questa Camera di ritirare il ricorso, la Divisione della giustizia avendo accolto la richiesta contenuta nel gravame;

ricordato che il ritiro di un ricorso equivale per principio a soccombenza (Rep. 1978 pag. 375 seg.), ciò che comporta di regola l’addebito delle spese processuali al desistente;

ritenuto nondimeno che nel caso in esame soccorrono giusti motivi per rinunciare a ogni prelievo, la Divisione della giustizia avendo essa medesima – di fatto – reso il gravame senza oggetto;

richiamato per analogia l’art.

50 cpv. 3 LPAmm, cui rinvia l’art. 423 cpv. 2 CPC, decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– __________ __________, __________;

– Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria