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11.1998.197 • TRAC TI 11.1998.197 Generato dall'IA

Pension Fund v. Supervisory Authority (Mootness)

Numero d'incarto 11.1998.197
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was brought by a pension fund against a supervisory authority's decision that approved its account statement and levied a Fr. 300 administrative fee for the reporting period of July 1, 1996, to June 30, 1997. While the appeal was pending, the supervisory authority reconsidered and reduced the administrative fee to Fr. 50, matching the appellant's request, which rendered the appeal without object. The court thus declared the appeal moot, reasoning that since the sole party involved had achieved the desired outcome and no significant costs were incurred by the appellant, neither court fees nor legal costs (repetition fees) would be levied or awarded.

Regesto Legislator

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Art. 50 cpv. 4 LPAmm, Art. 423 cpv. 2 CPC; Pension Fund v. Supervisory Authority (Mootness): 300 administrative fee for the reporting period of July 1, 1996, to June 30, 1997. While the appeal was pending, the supervisory authority reconsidered and reduced the administrative fee to Fr. 50, matching the appellant's request, which rendered the appeal without object. The court thus declared the appeal moot, reasoning that since the sole party involved had achieved the desired outcome and no significant costs were incurred by the appellant, neither court fees nor legal costs (repetition fees) would be levied or awarded.

Parole chiave

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fondo pensionistico contributi per le attività di vigilanza pignoramento delle rendite spese amministrative istituto di previdenza di diritto pubblico adeguamento della rendita Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 50 cpv. 4 LPAmm

Cited in the reasoning regarding the need to rule on costs and legal fees after the appeal became moot.

art. 423 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning as the procedural rule referenced by art. 50 cpv. 4 LPAmm for ruling on costs.

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Testo completo

Incarto n. 11.98.00197 · Lugano, 20 gennaio 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

visto il ricorso del 10 dicembre 1998 presentato dal

Fondo di previdenza per il personale della ditta __________. __________ __________ e __________ __________ __________., __________ (rappresentato dallo stesso __________. __________ __________, __________)

contro la decisione emessa il 4 novembre 1998 dalla

Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale

in materia di approvazione di rendiconto (tassa amministrativa);

premesso che il 4 novembre 1998 la Divisione della giustizia ha approvato, quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale, il rendiconto dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 del Fondo di previdenza del personale della ditta __________. __________ __________ e __________ __________ __________.;

preso atto che con ricorso del 10 dicembre 1998 il citato fondo di previdenza ha impugnato la tassa amministrativa di fr. 300.– applicata dalla Divisione della giustizia, chiedendone la riduzione a fr. 50.–;

accertato che in pendenza di ricorso la Divisione della giustizia ha riconsiderato la propria decisione e ha ricondotto la tassa litigiosa a fr. 50.–, come postulava il ricorrente;

considerato che in tali condizioni il ricorso è divenuto senza oggetto, il fatto che la nuova decisione non sia ancora passata in giudicato non avendo importanza nel caso specifico, ove solo il fondo di previdenza è parte in causa;

stabilito che nelle circostanze descritte rimane da statuire sulle spese e le ripetibili (art. 50 cpv. 4 LPAmm, cui rinvia l’art. 423 cpv. 2 CPC);

ritenuto che, viste le particolarità del caso, si può rinunciare al prelievo di oneri processuali, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili al ricorrente, il quale non ha dovuto far capo a un legale né ha affrontato spese di rilievo;

decreta: 1. Il ricorso è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– __________. __________ __________, __________;

– Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale.

Per la Prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria