Husband v. Wife (Indigence and Legal Aid in Divorce Appeal)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning a divorce action where the lower court had granted the husband exemption from court fees but denied him free legal counsel based on a municipal certificate, the appellate court reversed the decision, finding the appellant was indigent because he was a long-term unemployed individual receiving public assistance for basic living needs, which outweighed the municipality's unclear pre-notification regarding a future review of his benefits. The court reasoned that the statutory requirements for legal aid—indigence and a probability of a favorable outcome (which was implicitly met)—were satisfied by the concrete evidence of the appellant's reliance on public aid, thus granting him full legal assistance for both the initial proceedings and the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 156 cpv. 1 CPC, Art. 152 OG, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 155, art. 157 CPC, art. 64 LTF; Husband v. Wife (Indigence and Legal Aid in Divorce Appeal): The court reasoned that the statutory requirements for legal aid—indigence and a probability of a favorable outcome (which was implicitly met)—were satisfied by the concrete evidence of the appellant's reliance on public aid, thus granting him full legal assistance for both the initial proceedings and the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the procedural rule for requesting legal aid, although the final order itself does not explicitly cite it for the decision on the appeal merits (which concerned legal aid application).
Cited in the reasoning as a prerequisite for legal aid (condition of indigence), although the final order itself does not explicitly cite it for the decision on the appeal merits.
Cited in the reasoning as a prerequisite for legal aid (probability of favorable outcome), although the final order itself does not explicitly cite it for the decision on the appeal merits.
Cited in the reasoning as the general principle governing the allocation of procedural costs, although the final order itself only states the decision on costs.
This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3), which rule on granting legal aid (assistenza giudiziaria/gratuito patrocinio) based on Cantonal Code of Civil Procedure (CPC) provisions mentioned in the reasoning.
Testo completo
Incarto n.: 11.98.00184 · Lugano 23 dicembre 1998/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 3 luglio 1998 da
__________ __________, __________. __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti,
punti di questione: 1.
Se deve essere accolto l’appello del 18 novembre 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 27 ottobre 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2.
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1948) e __________ __________ (1966) si sono sposati a __________ il __________ 1993. Dal matrimonio non sono nati figli. Il 3 dicembre 1997 il marito ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 20 gennaio 1998, e il giorno stesso ha instato per il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Con petizione del 3 luglio 1998 __________ __________ ha poi postulato il divorzio. __________ __________ vi ha aderito. Le parti hanno confermato le loro domande al dibattimento finale del 6 ottobre 1998.
B. Statuendo il 27 ottobre 1998, il Pretore ha pronunciato il divorzio. La tassa di giustizia e le spese sono state poste a carico dello Stato, entrambi i coniugi essendo stati ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria per quel che concerne l’esenzione dal pagamento della tassa di giustizia. Con separato decreto di stessa data il Pretore ha negato all’attore il gratuito patrocinio, fondandosi su un certificato municipale rilasciato il 19 ottobre 1998 dal Comune di __________. __________.
C. __________ __________ è insorto con un appello del 18 novembre 1998 contro il rifiuto del gratuito patrocinio, chiedendo che in riforma del giudizio impugnato il beneficio dell’assistenza giudiziaria gli sia concesso in misura totale. Egli postula tale beneficio anche in sede di appello. __________ __________ non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L’assistenza giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). La procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria è governata dalla massima ufficiale, con la conseguenza che il giudice deve contribuire alla raccolta delle prove e non può respingere la domanda solo perché la documentazione prodotta gli sembra insufficiente (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, ad art. 156, n. 1). Presupposti indispensabili per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria sono – da un lato – la condizione di indigenza e – dall’altro – la probabilità di esito favorevole della causa (art. 155 e 157 CPC).
2. Il requisito dell’indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia. La condizione di indigenza non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale del
diritto esecutivo, ma tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso, quali la complessità della causa, l’urgenza, l’entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all’interessato, così come i suoi impegni finanziari (RDAT 1993 II 278; Rep. 1983, pag. 118). Il giudizio sull’esistenza dello stato di indigenza deve basarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui essa presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179) oppure al momento della decisione sull’istanza (cfr. l’art. 152 OG; DTF
108 V 265 segg.).
3. In concreto il Pretore ha limitato il beneficio dell’assistenza giudiziaria alla dispensa dal pagamento della tassa di giustizia, ritenendo sulla base degli elementi contenuti nel certificato municipale del 19 ottobre 1998 che il convenuto poteva provvedere alle spese di patrocinio con il proprio reddito. L’appellante contesta tale punto di vista, sostenendo che la revisione delle prestazioni assistenziali preannunciata nel certificato dal Municipio di _. __________ non è sufficiente per negare la sua situazione di indigenza odierna, ampiamente documentata. La censura è fondata. Dagli atti risulta infatti che l’appellante, disoccupato di lunga durata e in attesa di prestazioni di invalidità, riceve dall’ente pubblico prestazioni assistenziali per il suo sostentamento, come pure per il pagamento del canone di locazione e dei premi della cassa malati (certificato municipale agli atti, decisione 28 marzo 1997 dell’Ufficio dell’assistenza sociale). Il Municipio ha invero preavvisato negativamente il
19 ottobre 1998 la domanda di assistenza giudiziaria, asserendo che “la situazione personale e finanziaria non è chiara”. A prescindere dal fatto che l’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il giudice solo valore indicativo (Rep. 1990 pag. 275), nella fattispecie le uniche informazioni concrete sulla situazione finanziaria dell’appellante attestano che quest’ultimo necessita di prestazioni assistenziali finanche per sopperire alle proprie esigenze minime. Deve quindi essere considerato indigente (DTF 124 I 1).
4. Il requisito della probabilità di esito favorevole della causa non è contestato e il primo giudice l’ha implicitamente ammesso concedendo l’assistenza giudiziaria, seppur limitata alla dispensa dal pagamento della tassa di giustizia. L’appello deve dunque essere accolto, l’attore avendo diritto di beneficiare dell’assi-stenza giudiziaria in misura totale per la procedura giudiziaria di prima sede.
5. Gli oneri processuali seguirebbero, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto tuttavia delle particolarità della fattispecie, si giustifica di prescindere dalla riscossione di spese e tasse di giustizia in questa sede. La convenuta, che ha rinunciato a presentare osservazioni all’appello, non può d’altra parte essere considerata soccombente (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 148, n. 2). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto al versamento di ripetibili (DTF del 5 maggio 1997 nella causa C. contro M., consid. 5 con richiamo a Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e note 1 segg. ad art. 159). Ciò giustifica di concedere l’assistenza giudiziaria anche in appello, l’indigenza del ricorrente essendo già stata accertata e la probabilità di esito favorevole, confermata dall’accoglimento dell’appello, essendo manifestamente data.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
2. __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
3. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
- avv. __________ __________, __________;
- avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria