Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.1998.173 • TRAC TI 11.1998.173 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Procedural Defects in German Filing

Numero d'incarto 11.1998.173
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was filed by one party in a divorce action against a lower court decision that granted the divorce, ordered the appellant to pay the other party a sum in settlement of marital property, recognized the husband's ownership of a vehicle, and the wife's ownership of antique furniture, while rejecting the wife's counterclaim. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the document, submitted in German, failed to meet mandatory procedural requirements by not clearly indicating the judgment being challenged, the specific requests, or the factual and legal grounds for the appeal, thus precluding any substantive review despite the appellant's claims regarding her former legal assistance and the opposing party's conduct.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 309 cpv. 5 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313bis CPC; Appeal Dismissed for Procedural Defects in German Filing: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the document, submitted in German, failed to meet mandatory procedural requirements by not clearly indicating the judgment being challenged, the specific requests, or the factual and legal grounds for the appeal, thus precluding any substantive review despite the appellant's claims regarding her former legal assistance and the opposing party's conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
causa di divorzio vizio di procedura insinuazione del credito motivo di revisione ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione impugnabilità della decisione di rinvio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 313bis CPC

Used to decide the appeal via simplified procedure because it was declared inadmissible.

art. 309 cpv. 5 CPC

Used implicitly as the ground for declaring the appeal inadmissible due to lack of required content (Art. 309 para. 2 letters b, c, e, f CPC).

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the general rule for imposing procedural costs, although costs were ultimately waived in the dispositive.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.98.00173 · Lugano 16 novembre 1998/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 27 gennaio 1997 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, nata __________, __________ (già patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 ottobre 1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa l’8 ottobre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

2.

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che __________ __________

(1953) e __________ nata __________ (1950) si sono sposati a __________ __________ 1989; dalla loro unione non sono nati figli;

che il 13 maggio 1996 la moglie ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 29 maggio successivo;

che con petizione del 27 gennaio 1997 __________ __________ ha chiesto la pronuncia del divorzio, la condanna della moglie al versamento di fr. 50’000.– e l’accertamento della sua proprietà su un’autovettura __________, riconoscendo quella della moglie sul mobilio nel di lei possesso;

che nella risposta del 12 maggio 1997 __________ __________ si è opposta alla petizione e con domanda riconvenzionale ha postulato essa medesima il divorzio, un contributo alimentare mensile di fr. 2’220.–, la condanna del marito al pagamento di fr. 50’000.– per diversi titoli e di un imprecisato importo in liquidazione del regime dei beni;

che nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le loro domande, l’attore opponendosi all’azione riconvenzionale;

che, esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno presentato i rispettivi memoriali conclusivi nei quali hanno riaffermato le loro domande di giudizio, salvo rinunciare, la moglie, alla richiesta di contributo alimentare;

che il Pretore, statuendo l’8 ottobre 1998, ha pronunciato il divorzio in accoglimento della petizione, ha obbligato la moglie a versare al marito fr. 9’099.85 in liquidazione del regime dei beni, ha riconosciuto la proprietà del marito sull’autovettura __________ e quella della moglie sui mobili di antiquariato nel di lei possesso, respingendo la domanda riconvenzionale;

che entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria, tuttavia __________ __________ è stata tenuta a rifondere alla controparte fr. 5’000.– per ripetibili;

che con un “ricorso” in tedesco del 20 ottobre 1998 __________ __________ contesta la citata sentenza;

che il gravame non è stato notificato alla controparte;

considerando

in diritto: che l’appellante impugna il giudizio del Pretore affermando in sostanza di non essere stata convenientemente assistita dal proprio legale, di non essere in grado di versare alcun importo al marito e criticando infine il comportamento di quest’ultimo;

che l’atto d’appello deve contenere – tra l’altro – l’indicazione esatta delle parti e del loro domicilio, l’indicazione della sentenza da cui si appella, come pure le domande e i motivi di fatto e di diritto sui quali esso si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. b, c, e, f CPC);

che, mancando tali requisiti, la dichiarazione di appello è nulla (art. 309 cpv. 5 CPC);

che nella fattispecie la ricorrente non indica nemmeno implicitamente in quale modo dovrebbe essere riformata la sentenza impugnata e – soprattutto – non si confronta concretamente con la dettagliata motivazione del Pretore;

che la tolleranza e la benevolenza da riservare ad appellanti sprovvisti di cognizioni giuridiche non possono rimediare nella fattispecie alle manifeste e insanabili carenze dell’atto di appello, ciò che rende inutile assegnare alla ricorrente un termine perché traduca il rimedio giuridico in italiano (art. 142 cpv. 3 CPC);

che il gravame, irricevibile, sfugge quindi a un esame di merito e può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313*bis* CPC;

che gli oneri processuali andrebbero per principio a carico dell’ appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);

che, date le particolarità del caso, appare tuttavia giustificato prescindere dal prelievo di tasse e spese;

che in ogni modo non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;

per questi motivi,

richiamato l’art. 313*bis* CPC

pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono oneri processuali né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria