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11.1998.169 • TRAC TI 11.1998.169 Generato dall'IA

Appeal Regarding Termination of Provisional Spousal Support Upon Divorce Decree

Numero d'incarto 11.1998.169
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal stemming from a divorce case where the lower court had ruled to grant the divorce and deny spousal support, the appellant challenged a subsequent provisional measure order that revoked prior spousal support payments based on the theory that the judgment of divorce *ipso iure* terminates the provisional maintenance obligations. The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that provisional maintenance orders established during the divorce proceedings are automatically superseded by the substantive rulings on support in the final divorce judgment, which are provisionally enforceable even if appealed, meaning the prior provisional orders become moot upon the rendering of the merits decision, regardless of whether the divorce decree itself is subject to a suspensive appeal.

Regesto Legislator

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Art. 310 cpv. 4 lett. a CPC, Art. 145 cpv. 2 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Appeal Regarding Termination of Provisional Spousal Support Upon Divorce Decree: The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that provisional maintenance orders established during the divorce proceedings are automatically superseded by the substantive rulings on support in the final divorce judgment, which are provisionally enforceable even if appealed, meaning the prior provisional orders become moot upon the rendering of the merits decision, regardless of whether the divorce decree itself is subject to a suspensive appeal.

Parole chiave

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contributi di mantenimento provvisori sentenza di divorzio stralcio del procedimento decisione esecutiva motivazione nel merito contributi di mantenimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 120 II 2
anche DTF 120 II 2 consid.
DTF 120 II 3
che la possibilità di adottare misure provvisionali anche dopo il passaggio in giudicato della pronuncia del divorzio e fino alla sentenza definitiva sugli effetti accessori (DTF 120 II 3 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 310 cpv. 4 lett. a CPC

Cited in the reasoning as the basis for the provisional enforceability of alimony judgments, which underpins the confirmation of the lower court's decision to revoke provisional measures upon the final divorce judgment.

art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to impose procedural costs on the unsuccessful appellant.

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Testo completo

Incarto n. 11.98.00169 · Lugano 16 novembre 1998/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa __.__._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 27 luglio 1998 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 ottobre 1998 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 12 ottobre 1998 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

2.

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che nell’ambito di una causa di stato che oppone __________ __________ alla moglie __________ nata __________, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disciplinato con decreto del 10 dicembre 1996 l’assetto cautelare dei coniugi, obbligando il marito a versare un contributo alimentare mensile di fr. 3’031.– per la moglie e di fr. 1’000.– per ciascuno dei due figli e ordinando al datore di lavoro del marito di trattenere fr. 5’031.– mensili dallo stipendio;

che in esito a un appello presentato da __________ __________i, con sentenza del 9 aprile 1998 questa Camera ha ridotto a fr. 2’415.– il contribuito alimentare mensile per la moglie (inc. __________.__________.__________);

che il 15 luglio 1998 il Pretore, in accoglimento della petizione presentata dal marito, ha pronunciato il divorzio, ha negato alla moglie qualsiasi prestazione alimentare e ha respinto la domanda riconvenzionale presentata da quest’ultima;

che contro tale sentenza __________ __________ ha interposto appello il 18 settembre 1998 (inc. __________.__________.__________);

che nel frattempo, con istanza del 27 luglio 1998, __________ __________ ha postulato davanti al Pretore la revoca delle misure provvisionali;

che alla discussione del

17 settembre 1998 __________ __________ si è opposta all’istanza;

che, statuendo il 12 ottobre 1998 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accertato la decadenza dell’obbligo alimentare del marito nei confronti della moglie e ha ridotto a fr. 2’000.– mensili l’ordine di trattenuta dallo stipendio;

che contro il citato decreto cautelare __________ __________ è insorta con un appello del 19 ottobre 1998 nel quale chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo – di respingere l’istanza;

che l’appello non è stato notificato alla controparte;

e considerando

in diritto: che il primo giudice ha accertato la decadenza dell’obbligo contributivo del marito, rilevando che le misure provvisionali adottate pendenti azioni di divorzio per la sussistenza della moglie e dei figli sono sostituite *ipso iure* dai dispositivi della sentenza di merito sulle prestazioni alimentari, immediatamente esecutive anche in caso di appello (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC);

che l’appellante non contesta tale principio, ma ritiene che debba valere solo nei casi in cui la pronuncia del divorzio non sia più litigiosa, mentre non si applicherebbe qualora, con la presentazione dell’appello, rimangano applicabili le norme sugli effetti generali del matrimonio e dunque le misure provvisionali adottate pendente causa;

che le misure provvisionali adottate nell’ambito dell’art. 145 cpv. 2 CC esplicano i loro effetti per la durata del processo e diventano prive d’oggetto con il passaggio in giudicato del divorzio;

che le procedure civili cantonali stabiliscono se e in quale misura all’impugnazione di una sentenza di divorzio sia riconosciuto effetto sospensivo (v. anche DTF 120 II 2 consid. 2a con riferimenti);

che per l’art. 310 cpv. 4 lett. a CPC sono provvisoriamente esecutivi, senza cauzione e senza espressa menzione nella sentenza, “i giudizi in materia di prestazioni di alimenti”;

che analoga disposizione era già prevista dal Codice di procedura civile del 24 giugno 1924 (art. 291 §

2 lett. a e c; Rep. 1981 pag. 3);

che secondo costante giurisprudenza di questa Camera tale norma vale anche per le sentenze di merito (Rep. 1979 pag. 274, 1974 pag. 321);

che pertanto l’assetto provvisionale decade con la notifica della sentenza di merito, senza la possibilità di inibirne gli effetti;

che le tesi dell’appellante non sono idonee a rimettere in discussione la giurisprudenza di questa Camera, ove appena si consideri che si riferiscono tutte alla prassi di altri Cantoni, non decisiva;

che la possibilità di adottare misure provvisionali anche dopo il passaggio in giudicato della pronuncia del divorzio e fino alla sentenza definitiva sugli effetti accessori (DTF 120 II 3 consid. 2b) ancora non significa che non sia possibile concedere provvisoria esecuzione alle misure adottate dal giudice del merito;

che l’appello si rivela dunque destinato all’insuccesso;

che l’emanazione dell’attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’istante, cui il ricorso nemmeno è stato intimato;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 50.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 100.–

sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– avv. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria