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11.1998.167 • TRAC TI 11.1998.167 Generato dall'IA

Defamation Revision Time-Barred Due to Procedural Error

Numero d'incarto 11.1998.167
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought the revision of a civil judgment concerning defamation, erroneously citing grounds from the criminal procedure code when civil revision is governed by the Civil Procedure Code, which mandates a 20-day filing deadline from notification. Since the revision request was filed almost five years after the October 1993 decision was served, the court found the application manifestly time-barred and therefore inadmissible under simplified procedure, ordering the appellant to bear the associated procedural costs without awarding costs to the non-notified opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 300 CPP, Art. 342 CPC, Art. 349 cpv. 1 CPC, Art. 169 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Defamation Revision Time-Barred Due to Procedural Error: Since the revision request was filed almost five years after the October 1993 decision was served, the court found the application manifestly time-barred and therefore inadmissible under simplified procedure, ordering the appellant to bear the associated procedural costs without awarding costs to the non-notified opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione di una decisione codice di diritto processuale civile spese di procedura diffamazione momento del deposito ritardo ingiustificato Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

Used to decide on the inadmissible revision request using the simplified procedure.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing procedural costs on the losing party (the requester).

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Testo completo

Incarto n.: 11.98.00167 · Lugano 11 dicembre 1998/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa n. ______ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa

con petizione 19 agosto 1992 da

__________ __________ -__________, __________ contro

__________ __________, __________,

*e ora* *sulla domanda di revisione presentata il 5 ottobre 1998* dal convenuto con riferimento alla sentenza emessa il 25 ottobre 1993 da questa Camera (inc. I CCA __________/__________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se deve essere accolta la domanda di revisione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 19 agosto 1992 __________ __________ -__________ ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona __________ __________, chiedendo che fosse accertata l’illiceità di talune affermazioni formulate da quest’ultimo, che fosse fatto divieto al convenuto di ripeterle (sotto comminatoria dell’azione penale prevista dall’art. 292 CP), che la sentenza fosse pubblicata e che le fosse versata un’in-dennità di fr. 10’000.– per torto morale;

che il Pretore ha respinto la petizione con sentenza del 23 aprile 1993;

che questa Camera ha accolto parzialmente un appello dell’at-trice con sentenza del 25 ottobre 1993 (inc. n. __________/__________), intimata alle parti, per quanto risulta dagli atti, il 28 ottobre successivo;

che il 5 ottobre 1998 __________ __________ ha introdotto alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello una domanda di revisione del processo di cui all’incarto n. __________/__________ e della sentenza emanata il 25 ottobre 1993 da questa Camera;

che la Corte di cassazione e di revisione penale, constatato che la sentenza di cui è chiesta la revisione è stata emanata nell’am-bito di una causa civile, ha trasmesso il

9 ottobre 1998 l’istanza a questa Camera (inc. n.__________.__________.__________);

che la domanda di revisione non è stata notificata alla controparte;

e considerando

in diritto: che il richiedente invoca nella propria domanda di revisione i motivi previsti dall’art. 299 lett. a, b e c del codice di procedura penale (CPP), nel convincimento – fallace – di essere stato condannato penalmente;

che la revisione di una sentenza emanata da un tribunale civile può essere richiesta se ricorrono le condizioni previste dagli articoli 340 segg. del Codice di procedura civile (CPC);

che diversamente a quanto prevede l’art. 300 CPP, la domanda di revisione di una sentenza civile deve essere presentata entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza stessa (art. 342 CPC);

che nella fattispecie il richiedente non precisa la data alla quale gli è stata notificata la sentenza 25 ottobre 1993, intimata il 28 ottobre 1993, né sostiene di averla ricevuta solo in tempi recenti;

che la domanda di revisione del 5 ottobre 1998 appare di conseguenza manifestamente tardiva, essendo stata presentata quasi cinque anni dopo l’emanazione della sentenza;

che ci si potrebbe chiedere, ciò premesso, se i motivi invocati dal richiedente non rientrino nel novero di quelli previsti per la restituzione in intero contro le sentenze, disciplinata dagli art. 346 segg. CPC;

che non vi è tuttavia motivo di trasmettere d’ufficio l’allegato del 5 ottobre 1998 al Pretore del Distretto di Bellinzona, competente per l’esame di una domanda di restituzione in intero (art. 349 cpv. 1 CPC), trattandosi in concreto di un atto informe e che non può essere considerato alla stregua di una petizione (art. 169 CPC, cui rinvia l’art. 349 cpv. 1 CPC);

che la domanda 5 ottobre 1998, manifestamente irricevibile, può essere decisa pertanto con la procedura semplificata dell’art. 313*bis* CPC;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi posti a carico del richiedente, ma non si giustifica di attribuire indennità per ripetibili alla controparte, cui la domanda non è nemmeno stata intimata;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. La domanda di revisione è irricevibile.

2. Gli oneri processuali della revisione, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico del richiedente. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– __________ __________, __________;

– __________ __________ -__________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria