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11.1998.165 • TRAC TI 11.1998.165 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal Due to Settlement and Cost Allocation

Numero d'incarto 11.1998.165
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellants, whose appeal challenged a lower court ruling that found an illicit violation of their personal rights, withdrew their appeal after reaching an out-of-court settlement with the opposing parties, which resulted in the matter being struck from the court rolls due to transaction. The court reasoned that while withdrawing an appeal typically subjects the withdrawing party to procedural costs and reimbursement for the counterparty's legal fees, the parties mutually agreed to waive any reciprocal claims for fees, leading the court to reduce the mandatory justice fee while assigning the remaining costs jointly to the appellants.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, Art. 352 CPC; Appeal Withdrawal Due to Settlement and Cost Allocation: The court reasoned that while withdrawing an appeal typically subjects the withdrawing party to procedural costs and reimbursement for the counterparty's legal fees, the parties mutually agreed to waive any reciprocal claims for fees, leading the court to reduce the mandatory justice fee while assigning the remaining costs jointly to the appellants.

Parole chiave

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spese legali diritto di recesso gestione del sinistro rimborso delle spese diritti procedurali riduzione della multa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

Used to justify the reduction of the court fee due to the parties' willingness to resolve the dispute.

art. 352 CPC

Cited as the procedural basis for disposing of the case following the withdrawal of the appeal.

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Testo completo

Incarto n.: 11.98.00165 · Lugano 22 dicembre 1998/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente

per statuire nelle cause __.__.______ e __.__.______ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Riviera promosse con

petizione del 5 settembre 1991 da

__________ __________, __________, e __________.__________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________ - __________ __________ (__________), __________, e __________ - __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ (____________________), __________ (patrocinate dall’avv. __________ __________, __________);

premesso che la __________ __________ - __________ __________ (__________) e la __________ - __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ (____________________) hanno presentato appello il 13 ottobre 1998 contro una sentenza del 22 settembre 1998 con cui il Pretore del Distretto di Riviera ha accolto le petizioni e ha accertato l’illecita lesione della personalità degli attori;

richiamata l’ordinanza del 20 ottobre 1998 con la quale la presidente della Camera ha sospeso la procedura di appello, le parti essendo in trattative per risolvere la vertenza in via extragiudiziaria;

preso atto che le appellanti hanno comunicato il 17 dicembre 1998 di ritirare il gravame, le parti avendo sottoscritto il 15/16 dicembre 1998 una convenzione con cui hanno posto fine alla lite;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla causa, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

accertato che in concreto le parti hanno rinunciato di comune accordo all’attribuzione di ripetibili;

ritenuto che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà delle parti nel risolvere il contenzioso (art. 21 LTG);

richiamato l’art. 352 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per transazione.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti in solido a carico delle appellanti. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria