Appellant Withdraws Co-owners' Assembly Annulment Appeal Following Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant, who had unsuccessfully sought the annulment of a co-owners' assembly resolution in the first instance, subsequently appealed the decision, but then communicated a settlement reached with the co-owners' association concerning all ongoing litigation and requested the withdrawal of the appeal. The court recognized that generally, the party withdrawing from litigation bears the costs unnecessarily incurred, but, noting the parties' good faith in reaching an out-of-court settlement, it reduced the procedural fees and costs for the appeal to a minimal amount, ultimately dismissing the case from the rolls due to withdrawal and compensating the parties for their respective legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Appellant Withdraws Co-owners' Assembly Annulment Appeal Following Settlement: The court recognized that generally, the party withdrawing from litigation bears the costs unnecessarily incurred, but, noting the parties' good faith in reaching an out-of-court settlement, it reduced the procedural fees and costs for the appeal to a minimal amount, ultimately dismissing the case from the rolls due to withdrawal and compensating the parties for their respective legal fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify the reduction of procedural costs due to the parties' amicable settlement.
Cited as the procedural basis for issuing the decree (which includes the striking out of the case).
Testo completo
Incarto n.: 11.1998.00161 · Lugano 23 luglio 2001/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __.__.______ (annullamento di delibera assembleare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del
7 giugno 1996 da
__________ __________ __________ __________ __________, __________ (__________, __________) (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ __________ ”, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
premesso che con sentenza del 14 settembre 1998 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto un'azione di annullamento relativa a una delibera assembleare del 27 aprile 1996 presentata da __________ __________ __________ __________ __________ contro la Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ ”, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'000.– e le spese a carico dell'attrice, con obbligo di rifondere dalla convenuta fr. 2'000.– per ripetibili;
accertato che il 2 ottobre 1998 __________ __________ __________ __________ __________ ha interposto appello contro la citata sentenza, postulando l'accoglimento della petizione;
preso atto che nelle sue osservazioni del 16 novembre 1998 la Comunione dei comproprietari ha proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato;
esaminata ora la lettera del 17 luglio 2001 con cui __________ __________ __________ __________ __________ comunica di avere raggiunto con la controparte un accordo transattivo per tutte le liti giudiziarie in corso e chiede lo stralcio della procedura di appello;
ritenuto che nell'accordo sottoscritto il 18 giugno/13 luglio 2001 le parti hanno concordato di porre le tasse di giustizia delle procedure ancora pendenti a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili (punto n. 5), con riserva della diversa pattuizione prevista al punto n. 1 per quelle di prima istanza;
considerato che di regola chi recede da una lite deve sopportare le tasse e le spese inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.) e che nella fattispecie non si intravedono ragioni per scostarsi da tale principio;
stabilito nondimeno che gli oneri processuali vanno ridotti al minimo per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via stragiudiziale la vertenza (art. 21 LTG);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 150.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario