Appeal Withdrawal Due to Appellant's Death and Waiver of Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal challenging a divorce decree and its accessory consequences was withdrawn following the appellant's death, which rendered the status aspect of the case moot, although accessory matters might survive under cantonal law; the court, noting that withdrawal equates to desistance and typically results in costs and reimbursement, ultimately waived all fees and refused to award costs to the opposing party because they had not submitted observations on the appeal, thereby removing the case from the rolls due to desistance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 143 CC, Art. 150 CPC, Art. 352 CPC; Appeal Withdrawal Due to Appellant's Death and Waiver of Costs: considerato che, per quanto attiene alle ripetibili, l’attore non ha formulato osservazioni all’appello, di modo che in concreto non se ne legittima l’assegnazione (art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for the court's decision to strike the case from the roll due to withdrawal/desistance.
Cited in the reasoning leading to the decision not to award costs (ripetibili) to the respondent.
Testo completo
Incarto n. 11.98.00151 · Lugano 28 dicembre 1998/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __.__.______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 13 marzo 1996 da
__________ __________, __________ -__________ contro
__________ __________, già in __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che il 21 settembre 1998 __________ __________ ha introdotto appello contro la sentenza emessa il 29 luglio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con la quale è stato pronunciato il divorzio e sono state disciplinate le relative conseguenze accessorie;
preso atto che con lettera del 15 dicembre 1998 l’avv. __________ __________ comunica a questa Camera la morte dell’appellante e il ritiro del gravame, in seguito alla conclusione di un accordo;
osservato che, se con la morte di un coniuge una causa di stato diviene senza oggetto (DTF 93 II 153 consid. 3a), la procedura di ricorso riguardo agli effetti accessori del divorzio o della separazione non necessariamente decade, incombendo al diritto cantonale prevederne la sorte (Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 38a ad art. 143 CC);
accertato che, comunque sia, il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta in linea di principio l’addebito delle spese a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
ritenuto in ogni modo che la particolarità della fattispecie giustifica di soprassedere al prelievo di tasse e spese;
considerato che, per quanto attiene alle ripetibili, l’attore non ha formulato osservazioni all’appello, di modo che in concreto non se ne legittima l’assegnazione (art.
150 CPC);
richiamato l’art. 352 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________, __________ -__________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria