Appeal Withdrawal and Procedural Costs in Divorce Modification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning a divorce action, the appellant withdrew their appeal after the parties reached an agreement modifying the ancillary consequences regarding the father's personal relations with the minor daughter, which agreement was approved by the lower court. The court reasoned that a withdrawal of an appeal equates to a discontinuance, rendering the appellant technically unsuccessful, and thus ordered the appellant to bear the procedural costs, including a reduced court fee due to the parties' amicable resolution, while compensating the parties for their legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Appeal Withdrawal and Procedural Costs in Divorce Modification: The court reasoned that a withdrawal of an appeal equates to a discontinuance, rendering the appellant technically unsuccessful, and thus ordered the appellant to bear the procedural costs, including a reduced court fee due to the parties' amicable resolution, while compensating the parties for their legal fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court explicitly cited this article in the reasoning section for the decision to reduce the court fee (tassa di giustizia).
This procedural article was cited just before the dispositive orders, justifying the overall ruling to strike the case due to withdrawal (desistenza).
Testo completo
Incarto n.: 11.1998.00146 · Lugano 16 dicembre 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 24 febbraio 1998 da
__________ __________, __________ contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che il 21 settembre 1998 __________ __________ ha introdotto appello contro la sentenza di divorzio emanata il 9 luglio 1998 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
preso atto che nel corso di un'udienza tenutasi il 3 dicembre 1999 davanti al Segretario assessore le parti hanno pattuito una modifica della convenzione sulle conseguenze accessorie in merito alle relazioni personali del padre con la figlia minorenne __________, accordo che è stato omologato dal Segretario assessore in calce al verbale di udienza;
constatato che l’attore ha dichiarato all’udienza di ritirare l’appello presentato il 21 settembre 1998;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), sicché per principio l'interessato va considerato soccombente;
accertato che le parti hanno concordato di compensare le ripetibili e di porre le spese dell'appello a carico della parte che le ha anticipate;
ritenuto, in ogni modo, che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art.
21 LTG), anche per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario