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11.1998.14 • TRAC TI 11.1998.14 Generato dall'IA

Co-Owners' Appeal on Approved Financial Statements and Litigation Costs

Numero d'incarto 11.1998.14
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Two co-owners appealed a lower court decision that upheld the assembly's approval of the 1996 financial statements for the property co-ownership, arguing the accounting was flawed; although the appellants later withdrew the main challenge after the assembly subsequently approved revised accounts, the appellate court proceeded to rule on the appeal concerning court costs and attorney's fees, ultimately dismissing the appeal because the initial challenge against the accounts failed to state a specific reduction amount as required by procedural rules, and finding the original judgment's assessment of the CHF 600 court fee (which was lower than the statutory minimum for the litigation value related to the contested CHF 42,902 profit) and the CHF 500 in costs awarded to the opposing party (representing fair compensation for time spent by the property administrator) was within the court's discretionary power.

Regesto Legislator

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Art. 75 CC, Art. 309 cpv. 5 CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. d CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 3 cpv. 1 LTG, Art. 5 CPC; Co-Owners' Appeal on Approved Financial Statements and Litigation Costs: Gli attori chiedono la riduzione della tassa di giustizia stabilita dal Pretore, affermando che l’importo di fr. 600.– è eccessivo per una procedura promossa in applicazione dell’art.

Parole chiave

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comproprietà conti finanziari spese di procedura riduzione delle tasse base legale determinazione dei compensi Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 309 cpv. 5 CPC

Cited in the reasoning when discussing the formal requirements that could lead to inadmissibility, although the final ruling concerns the merits of the aspects that were not withdrawn.

art. 309 cpv. 2 lett. d CPC

Cited in the reasoning when discussing the formal requirements that could lead to inadmissibility, although the final ruling concerns the merits of the aspects that were not withdrawn.

art. 309 cpv. 2 lett. e CPC

Cited in the reasoning as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to insufficient specification of the requests.

art. 17 LTG

Cited in the reasoning when determining that the fee set by the lower court was below the minimum required for the value of the dispute, supporting the decision to reject the appeal on the merits.

art. 150 CPC

Cited in the reasoning regarding the concept of 'ripetibili' (reimbursement of expenses).

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to justify imposing the procedural costs on the appellants, as the withdrawal is equivalent to losing the appeal.

art. 75 CC

Cited in the reasoning as the substantive law governing the initial action, although the appeal specifically concerned costs.

art. 3 cpv. 1 LTG

Cited in the reasoning to explain how the court sets the judicial fee based on the nature and complexity of the case.

art. 712*t* cpv. 2 CC

Cited in the reasoning in relation to the representation of the condominium association.

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Testo completo

Incarto n.: 11.98.00014 · Lugano 5 agosto 1998/lcg · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Poretti Schuhmacher

sedente

per statuire nella causa __.__._____ (contestazione di deliberazione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

promossa con petizione del 23 aprile 1997 da

__________ e __________ __________ -__________, __________ contro

Comunione dei comproprietari della particella n. __________RFD, __________ (rappresentata dalla __________ __________, __________)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 16 gennaio 1998 presentata da __________ e __________ __________ -__________ contro la sentenza emessa il 12 dicembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ e __________ __________ -__________ sono comproprietari in parti uguali del foglio n. __________ (quota di 9/1000) della particella n. __________ RFD di __________, denominata Condominio __________. __________ __________ -__________, revisore dei conti della proprietà per piani, ha proposto all’as-semblea dei comproprietari, nel suo rapporto del 15 marzo 1997, di non approvare i conti e di rinviarli all’amministrazione affinché li completasse. All’assemblea del 24 marzo 1997 la maggioranza dei comproprietari ha respinto la proposta, approvando il bilancio e il conto economico al 31 dicembre 1996 presentati dall’amministrazione.

B. Il 20 aprile 1997 __________ e __________ __________ -__________ hanno convenuto la Comunione dei comproprietari davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che fosse annullata la deliberazione assembleare del 24 marzo 1997 sull’approvazione del bilancio e del conto di esercizio 1996 e che gli atti fossero rinviati all’amministrazione per allestire nuovi conti in conformità alle disposizioni di legge. Con risposta del 20 maggio 1997 la comunione dei comproprietari, rappresentata __________ -trice __________ __________, si è opposta alla petizione. Nella replica del 10 giugno 1997 e nella duplica del 14 luglio 1997 le parti hanno ribadito le rispettive tesi. All’udienza preliminare, tenutasi il 2 ottobre 1997, le parti hanno confermato le loro domande e, non essendovi prove da assumere, hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, riconfermandosi nelle proprie argomentazioni.

C. Con sentenza del

12 dicembre 1997 il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo che la tenuta della contabilità non era né illegale né contraria agli statuti. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste a carico degli attori, con obbligo di rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili di fr. 500.–.

D. Gli attori sono insorti contro tale sentenza con un appello del 16 gennaio 1998 nel quale chiedono di annullare la nota deliberazione dell’assemblea o quanto meno, in subordine, di ridurre la tassa di giustizia e di sopprimere ogni indennità per ripetibili alla controparte. La Comunione dei comproprietari propone nelle sue osservazioni del 18 febbraio 1998 di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.

E. Su richiesta della giudice delegata la Comunione dei comproprietari ha trasmesso un estratto della deliberazione assembleare, tenutasi il 20 maggio 1997, con la quale l’assemblea dei comproprietari ha autorizzato __________ __________ a stare in lite.

F. __________ e __________ __________ -__________ hanno comunicato il 30 marzo 1998 di ritirare la domanda principale del loro appello, divenuta nel frattempo priva di oggetto a seguito dell’accoglimento della loro richiesta all’assemblea dei comproprietari tenutasi il 27 marzo 1998. Essi hanno tuttavia ribadito di mantenere l’appello sulla domanda subordinata relativa alla tassa di giustizia e alle spese.

Considerando

in diritto: 1. Gli attori chiedono la riduzione della tassa di giustizia stabilita dal Pretore, affermando che l’importo di fr. 600.– è eccessivo per una procedura promossa in applicazione dell’art.

75 CC. Essi non indicano tuttavia di quanto dovrebbe essere ridotta la tassa di giustizia litigiosa. Ora, l’atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) – non solo l’indicazio-ne precisa dei punti che si intendono impugnare (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC), ma anche l’enunciazione completa delle richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). Dandosi contestazioni patrimoniali l’appellante non può limitarsi a chiedere modificazioni indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 6 ad art. 30; Rep. 1993 227). Analogo principio vige del resto sul piano federale (Messmer/ Imboden, Die Eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Ciò posto, il ricorso degli appellanti, che non adempie i requisiti dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, potrebbe essere dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina.

2. Si volesse anche vagliare il ricorso nel merito, l’esito non sarebbe migliore. Nella determinazione degli oneri processuali – e della loro suddivisione fra le parti

– il Pretore dispone in effetti di ampia latitudine. Entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e di ripetibili la sua valutazione è censurabile, quindi, solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1992 nella causa A. c. I., consid.

3 e del 18 aprile 1995 nella causa GMS c. T. e B., consid. 8).

La legge sulla tariffa giudiziaria (RL 3.1.1.5) prevede che la tassa di giustizia è fissata dal giudice in considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della controversia (art. 3 cpv. 1 LTG). L’azione di contestazione di una deliberazione ha per principio natura pecuniaria (DTF 108 II 77; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 5a edizione, Berna 1997, 13 n. 140 pag. 364; Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 1 ad art. 5 CPC). Gli attori non hanno indicato alcun valore, limitandosi a presentare un’azione ordinaria, e la convenuta non ha sollevato obiezioni. Se non che, il valore litigioso è determinante non solo per la determinazione delle tasse e delle ripetibili, ma anche per accertare la ricevibilità dell’appello (art. 15 CPC). Ora, gli attori contestavano in sostanza l’utile di fr. 42’902.20 figurante nel bilancio 1996 approvato dall’assemblea dei comproprietari, che a loro avviso non corrispondeva alla realtà (petizione, pag. 3; rapporto di revisione del 15 marzo 1997, doc. B; verbale dell’as semblea del 24 marzo 1997, doc. D). Il valore della causa da essi promossa corrisponde perciò a tale importo, che dev’essere considerato

facendo astrazione della loro quota di comproprietà (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire,

Berna 1990, vol. I, nota 9.8 ad art. 36; per analogia: Meier-Hayoz/Rey, Berner Kommentar, nota 126 ad art. 712*m* CC e Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna, 1996, note 79 e segg. pag. 258). Ora, l’art.

17 LTG prevede, per le cause di valore tra fr. 20’001.– e fr. 50’000.–, una tassa di giustizia da fr. 750.– a fr. 2’000.–. La tassa di giustizia determinata dal Pretore, in fr. 600.– si rivela quindi inferiore alla tariffa, a tutto favore degli appellanti.

3. Gli appellanti contestano anche l’indennità per ripetibili di fr. 500.– attribuita dal Pretore alla convenuta e argomentano che quest’ultima non era stata rappresentata da un legale e non aveva quindi diritto a indennità, tanto più che la causa era stata provocata dai conti incompleti presentati dall’amministrazione. L’argomentazione non potrebbe essere condivisa nemmeno se fosse ricevibile. Nel concetto di ripetibili (art. 150 CPC) dottrina e giurisprudenza fanno rientrare, infatti, anche un’equa indennità per chi in causa non si avvale di un patrocinatore, già per compensare il dispendio di tempo (per analogia: Sträuli/ Messmer, ZPO, 3ª edizione, §

68 n. 5; I CCA, sentenza del 15 dicembre 1987 in re C. c. F.; Rep. 1990 pag. 213). In concreto la Comunione dei comproprietari era rappresentata dall’ammini-strazione (art. 712*t* cpv. 2 CC), il cui operato è stato ratificato dall’assemblea dei comproprietari (cfr. massima pubblicata in SJZ 93 [1997] pag. 381). Nella fattispecie la rappresentante ha redatto la risposta di causa, la duplica e ha partecipato all’udien-za preliminare. Anche solo tenendo conto del tempo necessario per tali prestazioni, fatturate separatamente alla convenuta (contratto di amministrazione doc. 1, punto 9), l’indennità di fr. 500.–, addirittura modesta, rientra senz’altro nella latitudine di apprezzamento del Pretore. Anche su questo punto l’appello deve quindi essere respinto.

4. Gli oneri processuali sono posti a carico degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC), tanto nella misura in cui il ricorso è stato ritirato (la desistenza equivale a soccombenza: Rep. 1978 375) quanto nella misura in cui è stato mantenuto. Gli appellanti rifonderanno alla controparte, inoltre, un’adeguata indennità per le spese cagionate dall’attuale procedura.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1.Nella misura in cui non è stato ritirato, l’appello è respinto in quanto ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 300.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 350.–

sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– complessivi per ripetibili di appello.

.

3. Intimazione a:

– __________ e __________ __________ -__________, __________;

– __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria