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11.1998.13 • TRAC TI 11.1998.13 Generato dall'IA

Divorce Appeal Withdrawal and Cost Allocation

Numero d'incarto 11.1998.13
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning a provisional measure related to a divorce case, the appellant withdrew the appeal after the spouses reached an agreement on the accessory consequences of the divorce. The court ruled that the withdrawal constitutes a desistance, generally requiring the withdrawing party to bear the procedural costs, but noted that the parties had agreed the appellant would cover the appeal court fee while legal fees (costs) would be compensated; consequently, the court struck the case from the roll due to desistance, held the appellant responsible for the appeal court fee and expenses totaling CHF 100, and confirmed the compensation of legal fees, while equitably reducing the court fee given the parties' goodwill in resolving the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Divorce Appeal Withdrawal and Cost Allocation: The court ruled that the withdrawal constitutes a desistance, generally requiring the withdrawing party to bear the procedural costs, but noted that the parties had agreed the appellant would cover the appeal court fee while legal fees (costs) would be compensated; consequently, the court struck the case from the roll due to desistance, held the appellant responsible for the appeal court fee and expenses totaling CHF 100, and confirmed the compensation of legal fees, while equitably reducing the court fee given the parties' goodwill in resolving the dispute.

Parole chiave

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spese legali ritiro dell'azione di divorzio ripartizione delle spese conseguenze del ritiro determinazione del mantenimento postmatrimoniale liquidazione del regime matrimoniale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

Used to justify the equitable reduction of the court fee due to the parties' goodwill in resolving the dispute.

art. 352 cpv. 1 CPC

Cited as the procedural basis for the decision regarding the withdrawal (desistenza) of the appeal.

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Testo completo

Incarto n.: 11.98.00013 · Lugano 29 settembre 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa __.__._____ (provvisionale in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa

con istanza del 17 aprile 1997 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);

premesso che __________ __________ ha interposto appello il 19 gennaio 1998 contro un decreto cautelare del 7 gennaio 1998 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha parzialmente accolto un’istanza cautelare presentata il 17 aprile 1997 da __________ __________ nell’ambito di una causa di divorzio da lui promossa;

preso atto che l’appellante ha comunicato il 25 settembre 1998 di ritirare l’appello, i coniugi avendo nel frattempo sottoscritto una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

accertato che i coniugi si sono accordati sugli oneri processuali nel senso che il marito assume la tassa di giustizia dell’appello, mentre le ripetibili sono compensate;

ritenuto che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il contenzioso (art. 21 LTG);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 70.–

*b)* spese fr. 30.–

fr. 100.–

sono posti a carico dell’appellante, compensate le ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria