Appeal Dismissed: Denial of Extension for Civil Action Initiation Documents Deemed Unappealable Ordinance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought to overturn a lower court's order that denied an extension of time to complete the initiation documents for a civil action aiming to prevent a marriage, which required the appellant to provide missing information and names of the defendants. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the lower court's decision, which addressed a procedural matter like an extension request under the relevant procedural code, was issued as an ordinance explicitly not subject to appeal under the law, rendering the appeal and the associated request for a suspensive effect moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 CPC, Art. 94 cpv. 1 CPC, Art. 286 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC, art. 313bis CPC; Appeal Dismissed: Denial of Extension for Civil Action Initiation Documents Deemed Unappealable Ordinance: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the lower court's decision, which addressed a procedural matter like an extension request under the relevant procedural code, was issued as an ordinance explicitly not subject to appeal under the law, rendering the appeal and the associated request for a suspensive effect moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the final orders regarding the decision on court costs.
This provision establishes that the appealed ordinances are not subject to appeal, leading to the inadmissibility ruling.
Testo completo
Incarto n. 11.98.00129 · Lugano, 04 settembre 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
visto l’appello (“ricorso”) del 3 settembre 1998 presentato da
__________ __________, __________ contro
l’ordinanza emanata il 2 settembre 1998 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa __________.__________.__________ (opposizione al matrimonio) promossa dall’appellante con petizione (“istanza”) del 13 agosto 1998;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello (“ricorso”) inoltrato da __________ __________ contro l’ordinanza emessa dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 13 agosto 1998 __________ __________ ha introdotto davanti al-la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, un’“istanza di interdizione” mirante a impedire un matrimonio “__________g-__________ __________ ”;
che con ordinanza del 17 agosto 1998 il Segretario assessore ha assegnato all’istante, in luogo e vece del Pretore, un termine di 20 giorni per completare l’atto introduttivo della lite, per produrre i documenti a sostegno e per indicare il nome con il recapito esatti dei convenuti;
che __________ __________ ha postulato il 31 agosto 1998 una proroga del termine, se possibile fino al termine di una procedura pendente dinanzi alla Camera dei ricorsi penali contro una decisione del 24 agosto 1998 con cui il Procuratore generale aveva dichiarato, nel frattempo, di non avviare indagini preliminari nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
che, statuendo il 2 settembre 1998, il Segretario assessore ha respinto la domanda di proroga;
che contro l’ordinanza appena citata __________ __________ ha presentato il 3 settembre 1998 un “ricorso” (appello) inteso a ottenere – previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame – una proroga del noto termine;
che l’appello non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che su una domanda di proroga dei termini (art. 130 CPC) il giudice decide mediante ordinanza;
che, in effetti, le misure disciplinanti il procedimento sono prese con ordinanza (art. 94 cpv. 1 CPC);
che l’atto appellato, del resto, è designato chiaramente come tale;
che, emanate giusta l’art.
286 CPC, le ordinanze non sono appellabili né possono essere impugnate con qualsivoglia altro rimedio giuridico (art. 95 cpv. 1 CPC);
che pertanto il “ricorso” introdotto dall’istante si rivela, già a un primo esame, improponibile;
che l’inammissibilità dell’appello rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel gravame;
che, per quanto riguarda le spese del giudizio odierno, esse andrebbero poste a carico del soccombente secondo l’art. 148
cpv. 1 CPC;
che nondimeno, data la particolarità del caso, si giustifica – per questa volta – di rinunciare al prelievo di oneri processuali;
in applicazione dell’art. 313*bis* CPC, pronuncia: 1. L’appello (“ricorso”) è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione a __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria