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11.1998.126 • TRAC TI 11.1998.126 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal and Costs in Custody Dispute

Numero d'incarto 11.1998.126
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a provisional custody order that granted their child's custody to the other parent and reserved visitation rights for the appellant, seeking custody and spousal support for the child; however, the appellant later withdrew the appeal due to changed circumstances, leading the court to strike the case from the roll based on the withdrawal constituting desistance, holding the withdrawing party liable for appeal costs and awarding the opposing party reimbursement for attorney fees, while simultaneously rejecting the appellant's request for legal aid because divorce costs are primarily the parties' responsibility, and the appellant failed to demonstrate that the other spouse could not provide adequate *ad litem* fees, especially given the respondent's sufficient financial means.

Regesto Legislator

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Art. 163 CC, Art. 159 CC, Art. 155 CPC, Art. 157 CPC, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Appeal Withdrawal and Costs in Custody Dispute: Non si riscuotono tasse o spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili di appello.

Parole chiave

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revoca del gratuito patrocinio affidamento provvisorio dei figli spese legali mutamento delle circostanze rimborso delle spese sostegno finanziario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

The court explicitly referred to this article in connection with the final ruling on the appeal, although the grounds for the ruling are based on the withdrawal (desistenza).

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Testo completo

Incarto n. 11.98.00126 · Lugano 5 novembre 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente

per statuire nella causa __.__.______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con istanza del 15 giugno 1998 da

__________ __________ -__________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________ -__________, nata __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________);

premesso che con decreto cautelare del 17 agosto 1998 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha regolato l'assetto provvisionale dei coniugi __________ __________ -__________ (1966) ed __________ nata __________ __________ (1960), affidando il figlio __________ (____________________1993) al padre, riservato il diritto di visita della madre;

accertato che il 28 agosto 1998 __________ __________ -__________ è insorta a questa Camera, postulando

– previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la riforma del decreto impugnato, nel senso di vedersi affidare il figlio e di obbligare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 600.– mensili in favore del ragazzo;

constatato che nelle sue osservazioni del 14 settembre 1998 __________ __________ -__________ ha proposto di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato;

ricordato che il 13 aprile 1999 le parti sono state sentite da questa Camera;

visto che il 26 ottobre 2001 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello, la situazione essendo nel frattempo mutata;

posto che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili di seconda sede;

rammentato che il ritiro dell'appello equivale a desistenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.) e comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;

stabilito che in concreto non v'è motivo per scostarsi da tale principio, ma che per tenere conto delle modeste condizioni finanziarie dell'appellante si prescinde nondimeno dal prelevare tasse o spese;

ritenuto che, per quanto attiene all'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante, i costi di una procedura di divorzio sono a carico delle parti, l'assistenza gratuita dello Stato essendo puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 138 ad art. 159 CC; Hindeling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 552 nota 5 con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82);

rilevato che per ottenere l'assistenza giudiziaria un coniuge deve quindi rendere verosimile l'impossibilità di chiedere all'altro coniuge un'adeguata provvigione *ad litem*;

appurato che nella fattispecie l'appellante nemmeno pretende estremi del genere, tanto meno attendibili ove si pensi che nel 1999 il marito guadagnava circa fr. 4'400.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2'323.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, onere di locazione fr. 680.–, riscaldamento fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 256.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 12.–, imposte stimate fr. 200.–);

osservato del resto che il beneficio dell'art. 155 CPC andrebbe comunque sia respinto, la desistenza precludendo al ricorso ogni possibilità di successo (art. 157 CPC);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse o spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili di appello.

3. L'istanza di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.

4. Intimazione a:

– avv. dott. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario