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11.1998.125 • TRAC TI 11.1998.125 Generato dall'IA

Appeal Dismissed: Court's Duty to Investigate Child Support Income in Family Law

Numero d'incarto 11.1998.125
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning provisional measures in a marital status case, the appellant contested a lower court's decision to grant the respondent's request for the full production of new evidence related to the husband's business interests, arguing the evidence was not timely submitted despite the relevance of the husband's income for determining child support obligations. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that although the initial request for evidence restitution was deficient due to the respondent failing to adequately explain the lengthy delay stemming from bureaucratic hurdles, the lower court's ultimate acquisition of the evidence was justified because, in family law matters concerning minors, the court operates under an unlimited official principle and has a duty to ex officio investigate parental income to establish appropriate child support, regardless of the parties' submissions.

Regesto Legislator

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Art. 138 CPC, Art. 139 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Appeal Dismissed: Court's Duty to Investigate Child Support Income in Family Law: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that although the initial request for evidence restitution was deficient due to the respondent failing to adequately explain the lengthy delay stemming from bureaucratic hurdles, the lower court's ultimate acquisition of the evidence was justified because, in family law matters concerning minors, the court operates under an unlimited official principle and has a duty to ex officio investigate parental income to establish appropriate child support, regardless of the parties' submissions.

Parole chiave

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obbligo di mantenimento filiale figlio minorenne situazione familiare reddito dei genitori procedura di affidamento genitoriale obblighi del funzionario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 120 II 231
In tale ambito, infatti, vige la massima ufficiale illimitata: il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to impose procedural costs on the unsuccessful appellant.

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Testo completo

Incarto n.: 11.98.00125 · Lugano 26 novembre 1998/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa __.__.______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

promossa con istanza del 29 luglio 1996 da

__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________)

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

*giudicando ora sul decreto del 7 agosto 1998* con cui il Pretore ha accolto una domanda di restituzione in intero formulata dall’istante il 19 febbraio 1998 per produrre nuovi mezzi di prova;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 19 agosto 1998 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il

7 agosto 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ (1959) e __________ __________ (1957) si sono uniti in matrimonio l’____________________ 1984 a __________ (__________, Venezuela). Dall’ unione sono nati i figli __________ (____________________1986) e __________ (____________________1990). Il marito lavora come __________ indipendente, mentre la moglie non risulta avere svolto attività lucrativa durante il matrimonio. __________ __________ ha chiesto il 26 luglio 1996 alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 3 settembre 1996. Con istanza di stessa data essa ha postulato l’adozione di misure provvisionali, in particolare l’affidamento dei figli, un contributo alimentare di fr. 2’480.10 mensili per sé e di fr. 1’000.– per i figli __________ e __________, il blocco dei conti del marito presso il __________ __________ di __________, __________ __________ __________ __________ di __________ e le __________ e, infine, una provvigione *ad litem* di fr. 3’000.–. All’udienza dell’11 ottobre 1996 l’istante ha confermato le proprie domande, alle quali si è opposto il convenuto. Quest’ultimo ha nondimeno offerto un contributo alimentare per i figli di fr. 750.– mensili per __________ e di fr. 540.– per __________. Entrambe le parti hanno notificato mezzi di prova.

B. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale provvisionale. L’istante non ha formulato conclusioni, mentre il convenuto ha proposto, nel suo memoriale del 20 febbraio 1998, un contributo alimentare di fr. 750.– mensili per ogni figlio.

C. __________ __________ ha presentato il 19 febbraio 1998 istanza di restituzione in intero per la produzione di nuovi mezzi di prova, sostenendo che le lungaggini burocratiche le avevano impedito di ottenere prima i documenti attestanti le partecipazioni azionarie del marito in Italia. All’udienza del 6 maggio 1998 essa ha ribadito l’istanza, alla quale si è opposto il convenuto.

D. Statuendo il 7 agosto 1998, il Pretore ha accolto l’istanza di restituzione in intero e ha acquisito gli atti rubricati come documenti T, U, V, Z, AA, BB, CC. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all’istante un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.

E. __________ __________ è insorto contro tale decreto con un appello del 19 agosto 1998 in cui chiede che, conferito al gravame effetto sospensivo, il provvedimento impugnato sia riformato nel senso di respingere l’istanza e di porre i costi processuali a carico dell’istante. Il Pretore ha concesso effetto sospensivo al gravame con ordinanza del 25 agosto 1998. __________ __________ non ha presentato osservazioni all’appello.

Considerando

in diritto: 1. Il Pretore ha accolto la domanda di restituzione in intero, ritenendo che la determinazione dei redditi del convenuto sia rilevante ai fini del giudizio sui contributi alimentari per i figli minorenni, su cui il giudice statuisce d’ufficio facendo capo al principio inquisitorio.

2. La restituzione per intero a norma dell’art. 138 CPC può essere chiesta dalla parte che, per circostanze non imputabili a sua colpa, intende produrre documenti o far assumere prove che appaiono influenti per l’esito del processo (Rep. 1982 pag. 105). Nella fattispecie l’istante ha fatto valere di non aver potuto ottenere prima i documenti di chi chiede l’acquisizione a causa delle “lungaggini burocratiche sulla consultazione dei pubblici registri” (istanza del 19 febbraio 1997, pag. 2). L’appellante contesta gli estremi della restituzione in intero perché i nuovi documenti riguarderebbero fatti già noti e discussi in precedenti udienze. La censura non è priva di pertinenza. L’istante non ha infatti dimostrato quali sarebbero, in concreto, le cause all’origine della ritardata produzione dei documenti relativi alle società italiane in cui è attivo il marito. Quest’ultimo rileva a giusta ragione, del resto, che la rilevanza delle retribuzioni che gli sarebbero state versate dalle ditte italiane è pacifica fin dall’11 ottobre 1996. L’istante ha notificato a quel momento, quali mezzi di prova, il bilancio della __________ __________ __________ di __________ e l’escussione del consigliere delegato della società medesima (lettera del 22 ottobre 1996). Il consigliere delegato della __________ __________ __________ è stato sentito il 28 novembre 1996 (verbali, pag. 11 seg.) e al più tardi da quest’ultima data decorre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 139 CPC per chiedere la restituzione in intero per la produzione di nuovi mezzi di prova. L’istante non si è curata di spiegare i motivi del ritardo con cui ha presentato la sua domanda, posteriore di 15 mesi all’audizione testimoniale citata, limitandosi a menzionare non meglio precisate “lungaggini burocratiche” che le avrebbero impedito di presentare prima i documenti. La restituzione in intero ha però carattere eccezionale e l’adempimento dei suoi requisiti deve essere valutato con un certo rigore (Rep. 1985 pag. 96). Le motivazioni dell’istante sono al riguardo palesemente insufficienti.

3. Il Pretore ha soggiunto nondimeno che, a prescindere dalla restituzione in intero, i documenti litigiosi sono rilevanti per la determinazione dei contributi alimentari destinati i figli minorenni. L’appellante sostiene invece che litigioso è solo il contributo alimentare per la moglie poiché quello per i figli non è contestato e gli importi che egli versa sono tali da coprire l’intero loro fabbisogno. L’argomentazione non può essere condivisa. È pacifico nella fattispecie che il primo giudice deve ancora statuire, dopo istruttoria e contraddittorio, sulle domande cautelari delle parti. Con l’istanza del 26 luglio 1996 la moglie ha postulato un contributo alimentare di fr. 2’480.10 mensili per sé e di fr. 1’000.– per ognuno dei due figli. Il marito ha offerto per i figli fr. 750.– ciascuno, assegni familiari compresi, ma tale richiesta non corrisponde alla richiesta della moglie, assai superiore. Del resto, quand’anche la moglie avesse accettato l’offerta dell’appellante, ciò non dispenserebbe il Pretore dall’esaminare l’adeguatezza del contributo alimentare per i figli. In tale ambito, infatti, vige la massima ufficiale illimitata: il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii; 118 II 93; Rep. 1995 146). Nella fattispecie il primo giudice ha ritenuto che i documenti oggetto dell’istanza 19 febbraio 1998 potrebbero essere rilevanti per il giudizio sui contributi alimentari in favore dei figli minorenni e li ha acquisiti agli atti in virtù del principio inquisitorio. A ragione, dato il fatto che egli ha il dovere di accertare d’ufficio i redditi dei genitori in simili casi (Rep. 1994 pag. 237 consid. 3).

4. L’appellante adduce, infine, che i documenti litigiosi non servirebbero per accertare il suo reddito, già dimostrato dalle altre prove assunte nell’istruttoria cautelare. L’argomentazione è prematura a questo stadio della procedura, che verte unicamente sulla possibilità per il primo giudice di acquisire d’ufficio i documenti in discussione. Le contestazioni sulla rilevanza dei dati così raccolti dovranno, se del caso, essere fatte valere al dibattimento finale provvisionale, ancora da indire. Ne segue che l’appello, infondato nel risultato, deve essere respinto.

5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica per contro di attribuire ripetibili all’appellata, che non ha presentato osservazioni all’appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 250.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico di __________ __________. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. dott. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria