Appellant's Attempt to Renounce Inheritance Denied Due to Prior Estate Division
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought an extension for the statutory term to renounce an inheritance after the testator's death, arguing they were unaware of the will's stipulations regarding property use and a clause about not bequeathing to charity until the will was formally published months after the heirs had already agreed to and completed a division of the estate. The court rejected the appeal, reasoning that having actively participated in and finalized the estate division constituted interference with the inheritance affairs, which statutorily precludes the right to renounce, and further finding no grave cause for an extension as the will's terms concerning property use were either conditional or effectively resolved by subsequent property restructuring, and the charity clause was merely a response to a required procedural inquiry by the notary and imposed no actual burden on the heirs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 576 cpv. 1 CC, Art. 576 CC, Art. 571 cpv. 2 CC, Art. 78 LN, Art. 148 cpv. 1 CPC; Appellant's Attempt to Renounce Inheritance Denied Due to Prior Estate Division: The court rejected the appeal, reasoning that having actively participated in and finalized the estate division constituted interference with the inheritance affairs, which statutorily precludes the right to renounce, and further finding no grave cause for an extension as the will's terms concerning property use were either conditional or effectively resolved by subsequent property restructuring, and the charity clause was merely a response to a required procedural inquiry by the notary and imposed no actual burden on the heirs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural rule was cited to justify placing the procedural costs on the appellant.
Testo completo
Incarto n.: 11.98.00122 · Lugano 24 agosto 1998/lcg · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
visto l’appello del 7 agosto 1998 presentato da
__________ __________ __________ -__________, __________ contro
la sentenza del 31 luglio 1998 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto una proroga del termine per la rinuncia all’eredità lasciata da __________ __________ (1908-1993), già in __________;
Ritenuto
in fatto: che il __________ __________ 1993 è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, __________ __________ (1908), lasciando eredi la moglie __________ con i figli __________ __________ e __________;
che gli eredi hanno proceduto alla divisione della successione con contratto dell’11 luglio 1993, completato il 13 novembre 1994;
che il 15 luglio 1998 il notaio __________ __________ ha pubblicato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord il testamento pubblico di __________ __________, ricevuto il 27 febbraio 1975 dal notaio __________ __________;
che il 30 luglio 1998 __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord la restituzione del termine per rinunciare all’eredità del padre (art. 576 cpv. 1 CC);
che con sentenza del 31 luglio 1998 il Pretore ha respinto l’istanza, rilevando che la successione era già stata divisa con il concorso dell’istante e che l’ingerenza di quest’ultimo negli affari della successione impediva l’assegnazione un nuovo termine per la rinuncia all’eredità;
che contro la sentenza del Pretore Pretore __________ __________ __________ è insorto con un appello del 7 agosto 1998 con cui chiede la revoca della sentenza e l’assegnazione di un nuovo termine per la rinuncia alla successione;
che non essendovi controparti, l’appello non è stato oggetto di intimazione;
considerando
in diritto: che a norma dell’art.
576 CC l’autorità competente può, per motivi gravi, prorogare il termine per rinunciare all’eredità o concederne uno nuovo;
che l’art. 571 cpv. 2 CC preclude tuttavia all’erede ingeritosi negli affari della successione la facoltà di rinunciare all’eredità;
che il Pretore ha rifiutato di concedere all’istante un nuovo termine per la rinuncia all’eredità con l’argomento – come detto – che l’istante si era ingerito negli affari della successione, avendo proceduto alla divisione in concorso con gli altre eredi;
che il ricorrente non contesta l’avvenuta divisione dell’eredità secondo il contratto firmato nel luglio 1993 (doc. G), ma ribadisce che non l’avrebbe accettata se fosse stato a conoscenza delle condizioni poste dal testatore, comunicate solo il 15 luglio 1998, alla pubblicazione del testamento pubblico 27 febbraio 1975;
che l’accettazione dell’eredità preclude la possibilità di chiedere l’assegnazione di un nuovo termine ai sensi dell’art. 576 CC (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, n. 6 ad art. 576 CC);
che, a parte ciò, in concreto non sono dati nemmeno motivi gravi per chiedere un nuovo termine, poiché il testamento 27 febbraio 1975 – contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente – non comporta per gli eredi alcun aggravio;
che le indicazioni del testatore sull’assegnazione in uso dell’ap-partamento al piano superiore della casa di __________ sembrano invero riservare l’accordo degli altri comproprietari dell’immobile (“sempre che gli eredi di mia sorella __________ siano consenzienti con l’attuale ripartizione della casa”: doc. C), conformemente a quanto prevedono le norme legali relative al regime della comproprietà ordinaria a quel momento applicabile (doc. B);
che tuttavia nel 1977, posteriormente alla confezione del testamento, l’immobile è stato costituito in proprietà per piani originaria e al momento della sua morte __________ __________ era comproprietario del fondo n. __________ di __________, con una quota di 500/1000 consistente nel diritto esclusivo sull’appartamento n. 72 (piano superiore);
che quindi l’assegnazione in uso degli appartamenti a suo tempo prevista dai precedenti comproprietari (doc. A) è stata formalizzata con la costituzione della proprietà per piani, nel senso che l’istante ha ora il diritto esclusivo di godere e sistemare l’appartamento ai piani superiori nei limiti di quanto la legge consente (art. 712*a* CC), sicché la ripartizione dei locali non può più essere rimessa in discussione;
che il testamento menziona alla clausola n. 4 la frase “non posso lasciare alcunché in beneficenza”;
che tale indicazione, lungi dall’essere una condizione imposta agli eredi, costituisce in realtà la risposta del testatore alla domanda rivoltagli dal notaio se volesse disporre qualche legato a favore di istituzioni di pubblica beneficenza, richiesta che per legge il pubblico ufficiale deve rivolgere al testatore (art. 78 LN);
che la risposta essendo stata negativa, gli eredi non sono stati gravati da alcun onere o condizione;
che l’appello, infondato, deve di conseguenza essere respinto;
che gli oneri processuali sono posti a carico del ricorrente (art. 148 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 150.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a __________ __________ -__________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria