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11.1998.12 • TRAC TI 11.1998.12 Generato dall'IA

Appeal Regarding Annulment of Expert Report in Parental Authority Case

Numero d'incarto 11.1998.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought the annulment or revision of a medical expert report from 1996, which was submitted in an underlying case concerning the deprivation of parental authority, and also appealed a subsequent administrative decision that declared the challenge inadmissible. The court dismissed the appeal as inadmissible because an expert report, not being a judicial decision, is not subject to the general recourse procedures applicable to administrative decisions; furthermore, the remedies for challenging evidence in the relevant administrative and civil procedures allow only for clarification or supplementation, not outright annulment of a report submitted nearly two years prior, rendering the appeal meritless and justifying the rejection of requests for legal aid and the imposition of costs upon the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 308 CC, Art. 54a LAC, Art. 39d LAC, Art. 59 RTC, Art. 423 cpv. 2 CPC, Art. 252 cpv. 2 CPC; Appeal Regarding Annulment of Expert Report in Parental Authority Case: The court dismissed the appeal as inadmissible because an expert report, not being a judicial decision, is not subject to the general recourse procedures applicable to administrative decisions; furthermore, the remedies for challenging evidence in the relevant administrative and civil procedures allow only for clarification or supplementation, not outright annulment of a report submitted nearly two years prior, rendering the appeal meritless and justifying the rejection of requests for legal aid and the imposition of costs upon the appellant.

Parole chiave

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privazione dell'autorità parentale perizia medica d'ufficio annullamento civile accertamento peritale impugnazione di decisioni amministrative gratuito patrocinio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313^bis CPC

Cited in the final orders section (implied in the costs determination).

art. 148 cpv. 1 CPC

Applied as the basis for imposing costs on the unsuccessful appellant (soccombenza).

art. 157 CPC

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.

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Testo completo

Incarto n. 11.98.00012 · Lugano, 26 gennaio 1998/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella procedura __________.__________.__________ (contestazione di perizia) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, introdotta con ricorso del 17 dicembre 1997 da

__________ __________, __________

contro la perizia allestita il 22 gennaio 1996 dal dott. __________ __________, del Servizio medico-psicologico di __________, nell’ambito di una causa di privazione dell’autorità parentale promossa dal ricorrente nei confronti di

__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello (“ricorso”) presentato il 16 gennaio 1998 da __________ __________ contro la decisione emessa il 23 dicembre 1997 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria e di nomina di un patrocinatore d’ufficio contenuta nell’appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 9 agosto 1994 __________ __________ ha chiesto alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, di privare __________ __________ __________ dell’autorità parentale sulla figlia comune __________ (1992);

che con decisione del 30 maggio 1996 la Divisione degli interni ha respinto l’istanza, ma ha tolto a __________ __________ __________ la custodia parentale, collocando la bambina presso l’Istituto __________ __________ di __________ e istituendo una curatela a norma dell’art. 308 CC;

che la decisione dell’autorità di vigilanza è stata confermata da questa Camera, su ricorso di __________ __________, con sentenza del 28 agosto 1996 (inc. __________.__________.__________);

che il 17 dicembre 1997 __________ __________ ha introdotto alla Divisione degli interni un “ricorso” tendente a ottenere l’annullamento – in subordine la revisione – di una perizia medica versata agli atti il 22 gennaio 1996 nella nota causa intesa alla privazione dell’ autorità parentale, come pure la revisione della decisione emessa il 30 maggio 1996 dalla Divisione degli interni e di un’altra decisione, relativa all’esercizio del diritto di visita (procedimento separato);

che, statuendo il 23 dicembre 1997, la Divisione degli interni ha dichiarato il gravame irricevibile e ha posto gli oneri processuali (fr. 200.– complessivi) a carico del ricorrente;

che contro la decisione predetta __________ __________ ha inoltrato a questa Camera un appello (“ricorso”) del 16 gennaio 1998 volto a ottenere quanto già chiesto alla Divisione degli interni, oltre alla designazione di un patrocinatore d’ufficio e alla ricusa dell’ autorità di vigilanza sulle tutele, del Servizio medico-psicologico di __________ e della curatrice della figlia;

che l’appello non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto: che ogni decisione dell’autorità di vigilanza sulle tutele è impugnabile entro venti giorni, secondo la norma generale dell’art. 54a LAC, alla Camera civile del Tribunale di appello (Messaggio concernente l’adeguamento della legislazione cantonale nel settore del diritto tutorio, del 12 ottobre 1994: commento agli art. 54 a

55 LAC);

che nel caso in esame l’autorità di vigilanza sulle tutele non è entrata nel merito delle critiche sollevate dal ricorrente, rilevando come un referto peritale non sia una decisione e non possa quindi essere oggetto di rimedio giuridico;

che la perizia medica censurata dall’appellante è stata esperita nell’ambito della causa in cui l’interessato chiedeva che __________ __________ __________ fosse privata dell’autorità parentale sulla figlia comune __________;

che procedure siffatte sono disciplinate dagli art. 39d LAC e 55 segg. RTC (regolamento sulle tutele e curatele: RL 4.1.2.2);

che in materia di prove l’art.

59 RTC si limita a stabilire l’applica-zione del principio inquisitorio, ma non prevede alcunché di particolare sull’assunzione di mezzi probatori, al cui riguardo fa stato quindi – in via sussidiaria – la legge di procedura per le cause amministrative (art. 423 cpv. 2 CPC);

che secondo l’art. 19 cpv.

2 della legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm) “l’assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile”, tranne che – ma in concreto la riserva non ha portata pratica

– “le Autorità comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pub-blici analoghi interrogano i testi e i periti a semplice informazione e senza formalità di procedura”;

che, per quanto attiene alla procedura civile, gli unici rimedi previsti contro una perizia sono la completazione o la delucidazione (orale o scritta) entro 15 giorni dal momento in cui il referto è comunicato alle parti (art. 252 cpv. 2 CPC), l’eventualità di una nuova perizia essendo riservata alle ipotesi – nemmeno pretese nel caso specifico

– in cui il perito non sia stato in grado di rispondere a determinati quesiti o le sue risposte appaiano manifestamente insufficienti o discordanti (art. 252 cpv. 5 CPC);

che di conseguenza, come l’autorità di vigilanza ha addotto nella decisione impugnata, in concreto la perizia medica del dott. __________ __________ non poteva formare oggetto di alcun ricorso, tanto meno a distanza di quasi due anni dalla sua assunzione;

che, nella misura in cui invoca titoli di revisione (art. 340 segg. CPC) o di restituzione in intero contro le sentenze (art. 346 segg. CPC), il gravame dell’appellante cade nel vuoto già per il fatto che la perizia in questione non è una sentenza;

che, ciò posto, i fascicoli processuali richiamati nel memoriale non sono di alcun sussidio ai fini del giudizio, onde l’inutilità di acquisirli agli atti;

che le altre norme giuridiche menzionate dall’appellante, per altro alla rinfusa, non sono di alcuna pertinenza nel caso in rassegna;

che la domanda di ricusa contro l’autorità di vigilanza sulle tutele figurante in calce al ricorso, a supporre che competa alla Camera civile di appello giudicarla, appare palesemente tardiva (art. 32 cpv. 4 LPAmm) e come tali inammissibile, mentre quelle concernenti il Servizio medico-psicologico di __________ e la curatrice esulano già a prima vista dalle attribuzioni di questa Camera;

che per quanto riguarda l’assistenza giudiziaria e la nomina di un patrocinatore d’ufficio, la richiesta non potrebbe essere accolta nemmeno se l’appellante versasse nell’indigenza, l’attuale procedura non avendo la minima possibilità di successo (art. 157 CPC);

che le richieste di risarcimento danni prospettate dall’appellante nei confronti di svariate autorità tutorie, della curatrice e del Servizio medico-psicologico di __________ non possono, comunque sia, essere fatte valere nel quadro dell’odierna procedura, di modo che la nomina di un patrocinatore d’ufficio non avrebbe senso neppure in tale prospettiva;

che le spese del ricorso in esame, commisurate all’entità e alla natura della controversia, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

richiamato l’art. 313*bis* CPC,

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

2. La richiesta di assistenza giudiziaria e di nomina di un patrocinatore d’ufficio è respinta.

3. Gli oneri processuali, consistenti in: *a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell’appellante.

4. Intimazione:

– __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________, __________.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria