Paternity Appeal Dismissed for Untimely Filing Despite Service Irregularities
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA child, represented by their mother, filed a paternity and maintenance action against the alleged father, who resided abroad and failed to appear at two preliminary hearings after the initial court partially granted the petition, establishing paternity. The appellate court dismissed the appeal, filed after the twenty-day statutory period following diplomatic notification of the lower court's decision, rendering the appeal inadmissible despite potential irregularities in the pre-judgment service of process, as there were no grounds for absolute nullity of the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 CPC, Art. 308 cpv. 1 CPC, Art. 146 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 150 CPC, art. 313*bis* CPC; Paternity Appeal Dismissed for Untimely Filing Despite Service Irregularities: The appellate court dismissed the appeal, filed after the twenty-day statutory period following diplomatic notification of the lower court's decision, rendering the appeal inadmissible despite potential irregularities in the pre-judgment service of process, as there were no grounds for absolute nullity of the original judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to determine that the appeal was inadmissible because it was filed outside the twenty-day time limit.
Used to decide the appeal using the simplified procedure due to the impossibility of issuing a judgment on the merits.
Used to justify the decision not to award costs/indemnities to the counterparty.
Testo completo
Incarto n.: 11.98.00118 · Lugano 9 ottobre 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __.__.______ (azione di filiazione e di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con petizione del 28 gennaio 1991 da
__________ __________ (1989), __________ (rappresentata dalla madre __________ __________ e patrocinata dall’avv. __________ __________ -__________, __________)
contro
__________ __________, __________ (Iugoslavia);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso (*recte*: appello) presentato il 18 luglio 1998 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 6 aprile 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 28 gennaio 1991 __________ __________, cittadina serba nata il ____________________ 1989 a __________, ha introdotto per il tramite del suo curatore davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città una petizione intesa all’accertamento della paternità e al versamento di un contributo di mantenimento nei confronti di __________ __________e, cittadino serbo di __________;
che con risposta del 16 maggio 1991 il convenuto si è opposto alla petizione;
che all’udienza preliminare del 4 maggio 1992 __________ __________, convocato nelle vie diplomatiche, non si è costituito;
che il convenuto non è comparso nemmeno alla nuova udienza preliminare, indetta per il 10 novembre 1997, alla quale era stato convocato per plico raccomandato da lui ricevuto il
17 settembre 1997;
che, statuendo il 6 aprile 1998, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha accertato la paternità di __________ __________ nei confronti dell’attrice, ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che __________ __________ è insorto contro la sentenza con un ricorso (*recte*: appello) del 18 luglio 1998 in cui chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore;
che l’appello non è stato notificato alla controparte;
considerando
in diritto: che la sentenza impugnata, emanata il 6 aprile 1998, è stata intimata il giorno stesso nelle vie diplomatiche ed è pervenuta al destinatario il 17 giugno 1998 (ricevuta trasmessa dall’Amba-sciata di Svizzera a Belgrado);
che il termine per appellare è cominciato a decorrere il giorno successivo all’intimazione (art.
131 CPC), mentre la data alla quale l’appellante ha fatto tradurre la sentenza non è determinante;
che l’atto di appello, consegnato il 18 luglio 1998 alle poste iugoslave, non rispetta il termine di venti giorni previsto dall’art. 308 cpv. 1 CPC e si rivela quindi irricevibile;
che ci si potrebbe invero interrogare sulla regolarità delle convocazioni alla seconda udienza preliminare e al dibattimento finale, notificate per posta raccomandata senza rispettare la via diplomatica prescritta dalla Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile (RS 0.274.12), applicabile in concreto;
che ad ogni modo non sono dati in concreto motivi di nullità assoluta della sentenza (DTF 122 I 97), intimata come si è visto nelle corrette vie diplomatiche, ragione per cui la validità del giudizio avrebbe potuto essere esaminata solo in presenza di un appello ricevibile (art. 146 CPC);
che, data nella fattispecie la manifesta impossibilità di emettere un giudizio di merito, l’impugnazione può essere decisa secondo la procedura semplificata dell’art. 313*bis* CPC;
che i costi dell’attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che vista la residenza all’estero dell’appellante appare tuttavia opportuno rinunciare al prelievo di tasse e spese, mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte (art. 150 CPC) cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria