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11.1998.116 • TRAC TI 11.1998.116 Generato dall'IA

Association v. Company: Appealability of Pre-Trial Injunction

Numero d'incarto 11.1998.116
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An association sought to prohibit a company from using specific phrases and an emblem related to its own protected name, prompting the lower court to issue a provisional injunction forbidding the use of the phrases and a similar emblem. The appellate court deemed the appeal against this provisional injunction inadmissible because the lower court's decision was issued prior to a final hearing following the presentation of evidence, meaning it was not rendered "after adversarial proceedings" as required by procedural law for an appeal against such interim measures, regardless of whether evidence was admitted or rejected.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 38 cpv. 1 CPC, Art. 39 cpv. 1 CPC, Art. 382 cpv. 1 CPC, Art. 395 CPC, Art. 382 con; Association v. Company: Appealability of Pre-Trial Injunction: The appellate court deemed the appeal against this provisional injunction inadmissible because the lower court's decision was issued prior to a final hearing following the presentation of evidence, meaning it was not rendered "after adversarial proceedings" as required by procedural law for an appeal against such interim measures, regardless of whether evidence was admitted or rejected.

Parole chiave

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denominazioni protette uso anteriore questioni processuali associazione opposizione al marchio applicabilità del diritto di prelazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

This provision was cited in the preamble to the ruling and justifies the inadmissibility of the appeal based on procedural grounds.

art. 382 cpv. 1 CPC

This provision established that the appeal was inadmissible because the precautionary measure was not issued following a full adversarial hearing ('contraddittorio').

art. 148 cpv. 1 CPC

This provision concerns the general rule for allocating procedural costs, although the court decided not to collect them in this specific case.

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Testo completo

Incarto n. 11.98.00116 · Lugano, 5 agosto 1998/lcg · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 22 giugno 1998 dall’

Associazione __________ __________ __________ __________ e __________ -__________ __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________o)

contro

__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________, __________ (rappresentata da __________ __________. __________, __________),

*giudicando ora sul decreto cautelare* emanato dal Pretore il 21 luglio 1998;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello (“ricorso”) presentato il 31 lu-glio 1998 dalla __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ contro il decreto emesso il 21 luglio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 22 giugno 1998 l’Associazione __________ __________ __________ __________ e __________ __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________ ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché fosse vietato alla __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________– sotto comminatoria dell’art. 292 CP – di usare la locuzione “Or-dine Sovrano ed Ospedaliero __________ __________ __________ __________ __________ ” oppure “Ordine Militare ed Ospedaliero __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________ e __________ __________ ”, tanto in italiano quanto in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese. Essa ha chiesto inoltre che fosse ordinato all’ufficiale del registro di commercio del Distretto di Lugano di cancellare dal nome della convenuta le parole “__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ”. La prima domanda è stata formulata anche in via cautelare.

B. All’udienza del 15 luglio 1998, indetta dal Pretore per la discussione della cautelare, l’attrice ha esteso la domanda, chiedendo che fosse vietato alla convenuta anche l’uso dello stemma. La convenuta si è opposta all’istanza. Entrambe le parti hanno prodotto documenti. L’attrice ha postulato altresì l’escussione di due testimoni e il richiamo di atti dall’Ufficio del registro di commercio. Sulle prove offerte il giudice deve ancora statuire.

C. Con decreto del 21 luglio 1998 il Pretore, sottolineando come “l’adozione delle misure richieste appare necessaria ancor prima di procedere nell’istruzione della procedura cautelare”, ha accolto la relativa domanda e ha vietato alla convenuta l’uso delle note locuzioni, con proibizione di usare qualsiasi stemma “uguale a quello dell’istante”. L’addebito della tassa di giustizia (fr. 220.–) e delle spese (fr. 95.–) è stato rinviato al giudizio di merito.

D. Contro il decreto predetto la convenuta è insorta con un appello (“ricorso”) del 31 luglio 1998 inteso a ottenere che la __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ rimanga iscritta come tale nel registro di commercio. L’appello non è stato intimato alla controparte.

Considerando

in diritto: 1. Ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili, nonché le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC), la capacità di stare in giudizio comprendendo anche quella di compiere personalmente tutti gli atti processuali (art. 39 cpv. 1 CPC). Quanto alle persone giuridiche, esse agiscono per mezzo dei loro organi (art. 54 e 55 CC). Ciò premesso, ci si potrebbe interrogare se in concreto il rappresentante dell’appellante sia un organo dell’as-sociazione, in particolare se possa procedere in giudizio da sé solo. La questione, che comporterebbe l’accertamento del presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC), può nondimeno – in questa sede – rimanere aperta, l’appello rivelandosi improponibile già per le ragioni che seguono.

2. I provvedimenti cautelari decisi dal giudice sono emanati con la procedura sommaria degli art.

376 segg. CPC. L’art. 382 cpv. 1 CPC stabilisce, a tale proposito, che solo i provvedimenti cautelari preceduti da contraddittorio possono essere appellati. Per contraddittorio non va intesa però ogni discussione preliminare o interlocutoria davanti al giudice, bensì – per prassi costante – la discussione finale (cfr. l’art. 395 CPC), indetta dopo l’even-tuale istruttoria (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 382 con rinchiami).

3. Nella fattispecie, all’udienza del 15 luglio 1998 entrambe le parti hanno notificato prove. Sull’ammissibilità delle testimonianze e del richiamo dall’Ufficio del registro di commercio, inoltre, il Pretore deve ancora statuire, nessuna norma prevedendo che un giudice debba decidere seduta stante quali mezzi probatori esperire (art. 365 a 367 CPC, cui rinvia l’art. 379 cpv. 5 CPC). Se il Pretore ammetterà

– in tutto o in parte – le prove richieste, la discussione finale interverrà una volta conclusa l’istruttoria. Ma la discussione finale dovrà ancora intervenire quand’anche il Pretore decidesse di respingere tali prove. Il rifiuto di ogni misura istruttoria non impedisce alle parti, in effetti, di esprimersi un’ultima volta sulla cautelare, almeno per indicare se – nonostante il rigetto delle prove offerte – esse mantengono le rispettive conclusioni (I CCA, sentenza dell’11 gennaio 1993 in re S. e del 7 ottobre 1993 in re T., consid. 2). Dal verbale del 15 luglio 1998 non risulta, per altro, che le parti abbiano rinunciato a tale facoltà. Se ne deduce che, sia come sia, nel caso in esame la discussione finale dell’istanza cautelare dovrà ancora avere luogo. Il decreto impugnato non può considerarsi pertanto una decisione emessa “previo contraddittorio” nel senso dell’art. 382 cpv. 1 CPC, sicché il gravame dell’appellante si dimostra – già a un primo esame – inammissibile.

4. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che l’appello è stato introdotto da un rappresentante sprovvisto di formazione giuridica, si giustifica eccezionalmente di soprassedere a ogni prelievo. Non è il caso in ogni modo di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è nemmeno stato intimato.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– __________ __________. __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria