Appeal Regarding Rectification of Certificate of Inheritance Based on Will Interpretation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court was presented with an appeal against a lower court's decision that rectified an initial certificate of inheritance; the initial certificate named the predeceased husband's heirs (the appellants) as the sole inheritors, while the rectification, requested by the decedent's sisters, declared the sisters as the sole inheritors, following a review of the will. The appellate court reasoned that the initial certificate was incorrect because the will designated the appellants only as legatees of specific assets (substituting for the predeceased husband) under Clause 3, not as instituted heirs; conversely, the court found that the sisters, who were designated under Clauses 4 and 5, were to be considered the sole instituted heirs because, in the absence of children, the distribution of estate items to them, absent contrary intent, constituted an institution of heirs under applicable law. Therefore, the appeal was rejected, and the lower court's rectification, which correctly identified the sisters as the heirs, was confirmed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 90 cpv. 1 LDIP, Art. 559 cpv. 1 CC, Art. 559 con, Art. 3 LAC, Art. 360 cpv. 1 CPC, Art. 360 cpv. 2 CPC; Appeal Regarding Rectification of Certificate of Inheritance Based on Will Interpretation: The appellate court reasoned that the initial certificate was incorrect because the will designated the appellants only as legatees of specific assets (substituting for the predeceased husband) under Clause 3, not as instituted heirs; conversely, the court found that the sisters, who were designated under Clauses 4 and 5, were to be considered the sole instituted heirs because, in the absence of children, the distribution of estate items to them, absent contrary intent, constituted an institution of heirs under applicable law. Therefore, the appeal was rejected, and the lower court's rectification, which correctly identified the sisters as the heirs, was confirmed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was explicitly cited as the basis for the final ruling to dismiss the appeal.
This provision regarding the allocation of procedural costs is referenced in the discussion leading to the dispositive order on costs.
Testo completo
Incarto n. 11.98.00113 · Lugano 4 giugno 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
visto l’appello (*Widerspruch*) del 24 luglio 1998 presentato da
__________ __________, nata __________, __________, e __________ __________, __________ (ora patrocinate dal lic. iur. __________ __________, studio legale __________ __________ __________, __________o)
contro la decisione del 21 luglio 1998 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha rettificato un certificato ereditario da egli medesimo emanato il 5 settembre 1997 nella successione fu __________ __________ __________ __________ (1909-1997), nata __________ -__________, cittadina germanica con ultimo domicilio a __________, su istanza di
____________________, nata __________, __________
(patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________),
rettifica dalla quale risulta erede, accanto a quest’ultima,
____________________N, nata __________, __________ (__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 24 luglio 1998 presentato da __________ __________ e __________ __________ contro la decisione emessa il 21 luglio 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il ____________________ 1997 è deceduta a __________, suo ultimo domicilio, senza figli, __________ __________ __________ __________, nata __________ (1909), cittadina germanica, vedova fu __________ __________ __________. Davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna il suo esecutore testamentario dott. __________ __________ ha pubblicato il 30 gennaio 1997 il seguente testamento pubblico:
(...)
3. Frau __________ __________ (...) und Frau __________ __________, geb. __________, (...) hinterlasse ich, als Nacherbinnen meines verstorbenen Ehemannes, das Haus und die Grundstücke Parzellen Nr. __________und __________in der Gemeinde __________ als Miteigentum je zu einer Hälfte sowie je zu einer Hälfte das Depot Nr. __________ __________-__________und das Konto-Korrent Nr. ____________________-__________bei der __________ __________ __________ (vorheriges Depot und Konto-Korrent __________ __________ __________ __________).
(...)
4. Meiner Schwester __________ __________ (...) hinerlasse ich DM 500 000.00 meines Konto-Korrents Nr. ____________________-__________und Depot Nr. __________ __________-__________bei der __________ __________ __________, plus die Hälfte des auf demselben vorgenannten Konto-Korrents Nr. ____________________-__________und Depot Nr. ____________________-__________bei der __________ __________, verbleibenden Saldos.
5. Meiner Schwester __________ __________ (...) hinterlasse ich die Hälfte des nach Abzug der DM 500 000.00 auf dem Konto-Korrent Nr. __________ __________-__________bei der __________ __________ __________, verbleibenden Saldos.
(...)
8. Nichts verfüge ich zu Gunsten des Gemeinwesens.
B. Su richiesta dell’esecutore testamentario, Il Pretore ha rilasciato il 5 settembre 1997 un certificato ereditario in cui risulta che uniche eredi della disponente sono __________ __________ e __________ __________ -__________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, sono state poste a carico della successione.
C. __________ __________ si è rivolta il 14 luglio 1998 al Pretore, chiedendogli di rettificare il certificato ereditario. Non avendo la testatrice designato le persone beneficate quali suoi eredi – essa ha sostenuto – “eredi della defunta (vedova senza figli) non possono che essere gli eredi legali, vale a dire le due sorelle”. Di conseguenza essa ha postulato l’emanazione di un nuovo certificato, sostitutivo del primo, in cui lei medesima e __________ __________ risultassero uniche eredi di __________ __________ __________ __________. Con decisione del 21 luglio 1998 il Pretore ha accolto l’istanza, ha annullato il certificato del 5 settembre 1997 e ha emesso un nuovo certificato conforme alle richieste dell’istante. Non sono stati riscossi oneri processuali.
D. Contro la citata decisione __________ __________ -__________ e __________ __________ hanno presentato un appello (*Einspruch*) del 24 luglio 1998, redatto in tedesco, in cui concludono per l’annullamento del nuovo certificato ereditario. Il giudice delegato di questa Camera ha fissato loro un termine per tradurre il ricorso, per eleggere domicilio in Svizzera e per firmare debitamente l’impugnazione. Le destinatarie hanno reagito il 26 maggio 1999, adducendo di avere ricevuto solo quel giorno l’ordinanza, e hanno indicato il loro patrocinatore nella persona del lic. iur. __________ __________. __________ __________ ha confermato con firma autografa l’atto di ricorso. Per la traduzione entrambe hanno chiesto una proroga del termine.
Considerando
in diritto: 1. Le appellanti si sono debitamente costituite in giudizio, firmando l’atto di ricorso e indicando un domicilio in Svizzera ove possano avvenire le notificazioni. Concedere loro una proroga del termine per tradurre il gravame dilazionerebbe invano la procedura, già ritardata oltre misura da una laboriosa intimazione per rogatoria a __________. Ciò si esaurirebbe del resto in una mera formalità, l’impugnazione rivelandosi in ogni modo – come si vedrà in appresso – senza possibilità di buon esito.
2. Nella fattispecie è indiscusso che la successione è disciplinata dal diritto svizzero (art. 90 cpv.
1 LDIP; Schnyder in: Schweizerisches Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 27 ad art. 90). Ora, l’art. 559 cpv. 1 CC prevede che, trascorso un mese dalla comunicazione ai beneficati del testamento, gli eredi istituiti i cui diritti non siano espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore possono ottenere una dichiarazione dell’autorità secondo cui sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione dell’eredità. Identico diritto è riconosciuto da dottrina e giurisprudenza agli eredi legittimi (Karrer in: Schweizerisches Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 6 ad art. 559 con richiami).
3. Nel Cantone Ticino il certificato ereditario è emesso con procedura di camera di consiglio (art. 2 cpv. 2 n. 10 e art. 3 LAC). Il Pretore non è tenuto a indire un contraddittorio (art. 360 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che la procedura è retta dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 360), egli può – ravvisandone l’opportunità – assumere informazioni e provocare spiegazioni da terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). La sua decisione è impugnabile entro 10 giorni (cfr. Rep. 1976 pag. 201). Ciò non toglie, comunque sia, che il certificato ereditario possa ancora essere modificato più tardi, in particolare ove si riveli incompleto o inesatto (Karrer, op. cit., n. 47 ad art. 559 CC con rinvii). È quanto ha fatto il Pretore nel caso in esame. Introdotto nei dieci giorni successivi alla notifica della decisione del Pretore, l’appello in esame è pertanto tempestivo.
4. Il certificato ereditario annullato dal Pretore, del 5 settembre 1997, indicava quali uniche eredi di __________ __________ __________ __________ le appellanti, sorelle del di lei marito (______________________________, deceduto il ____________________ 1983). Già a prima vista tale indicazione appare erronea, giacché la testatrice non ha designato le appellanti in qualità di sue eredi istituite: ha disposto soltanto di lasciare *alle eredi sostituite del marito premorto*, in ragione di metà ciascuna, due fondi a __________ e il saldo di due conti bancari genericamente intestati agli eredi fu __________ __________ __________ (clausola n. 3 del testamento pubblico). Trattandosi di legati, non di istituzioni d’erede, le appellanti non dovevano figurare nel certificato ereditario. Giustamente perciò il Pretore ha deciso di rettificare l’atto.
5. __________ __________ e __________ __________ nate __________, sorelle della disponente, sono state beneficate anch’esse alla stregua di legatarie (clausole n. 4 e 5 del testamento pubblico), tant’è che in nessun punto delle disposizioni di ultima volontà esse sono anche solo menzionate come eredi. Sono comunque sia eredi legittime, __________ __________ __________ __________ non avendo avuto figli. Ora, l’art. 608 cpv. 3 CC stabilisce che “l’attribuzione di un oggetto della successione ad un erede vale come norma divisionale e non come legato, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione”. E siccome dal testo del testamento pubblico non si evince alcuna diversa intenzione, le due sorelle vanno considerate alla stregua di uniche eredi della disponente. Anche sotto questo profilo la decisione del Pretore si dimostra dunque corretta e non v’è alcuna ragione di annullarla.
6. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che le appellanti si sono rivolte a questa Camera senza alcuna nozione giuridica e che il ricorso non è stato intimato a __________ __________ né a __________ __________ per le osservazioni, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente
– al prelievo di spese e all’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visto l’art. 313*bis* CPC,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– lic. iur. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________;
– __________ __________ -__________, __________ (__________).
Comunicazione:
– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;
– Ufficio delle imposte di successione e donazione, Lugano;
– avv. dott. __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria