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11.1998.112 • TRAC TI 11.1998.112 Generato dall'IA

Custody and Child Support Exemption Based on Incapacity Due to Depression

Numero d'incarto 11.1998.112
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant sought reversal of a lower court's provisional order in a marital status case, which had awarded custody of the minor children to the mother and exempted the father from paying child support based on his incapacity to work due to severe depression and receipt of welfare benefits. The appellate court upheld the decision, reasoning that under federal jurisprudence, the debtor of support must be assured the executory law minimum, even when assigning support for children; since the father was demonstrably unable to work and cover his own needs, he could not be compelled to pay, and any failure to meet the children's needs must be borne by the other spouse or state assistance, with the provision that the father's support obligation could be re-evaluated if his economic situation improved.

Regesto Legislator

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Art. 145 cpv. 2 CC, Art. 163 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313^bis CPC; Custody and Child Support Exemption Based on Incapacity Due to Depression: The appellate court upheld the decision, reasoning that under federal jurisprudence, the debtor of support must be assured the executory law minimum, even when assigning support for children; since the father was demonstrably unable to work and cover his own needs, he could not be compelled to pay, and any failure to meet the children's needs must be borne by the other spouse or state assistance, with the provision that the father's support obligation could be re-evaluated if his economic situation improved.

Parole chiave

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mantenimento del figlio situazione familiare depressione grave figlio minorenne obbligo di pagamento incapacità di lavoro Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 114 II 31
2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid.
DTF 114 II 394
Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid.
DTF 123 III 1
Jurisdictional Dispute on Setting Maintenance Below Obligor's Minimum Subsistence
DTF 123 III 5
Il mimino esistenziale deve essere lasciato al debitore della rendita anche quando si tratta di assegnare alimenti ai figli (DTF 123 III 5 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313^bis CPC

This article is cited as the basis for rendering the final judgment regarding the appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in connection with the decision not to collect procedural costs based on the losing party's lack of means.

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Testo completo

Incarto n. 11.98.00112 · Lugano 4 agosto 1998/lcg · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________. __________.__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,promossa con istanza del 23 luglio 1997 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 24 luglio 1998 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 13 luglio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2.

Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________

(1941) e __________ __________ (1962) si sono sposati a __________ il ____________________ 1989. Dal matrimonio sono nati __________ (__________luglio 1989) e __________ (____________________1992). __________ __________ è padre di altri due figlie avute da un precedente matrimonio. __________, egli ha lavorato come indipendente fino al 1997, quando ha dovuto cessare l’attività per motivi di salute. Ora si trova al beneficio di aiuti assistenziali. La moglie, casalinga durante la vita in comune, ha cominciato a lavorare dopo la separazione, dapprima presso la __________ __________ __________ di __________ e attualmente presso le __________ __________ di __________. Il 2 luglio 1997 essa ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 2 marzo 1998.

B. Il 23 luglio 1997 __________ __________ ha postulato l’adozione di misure provvisionali, chiedendo l’affidamento dei figli (riservato il diritto di vista del padre), un contributo mensile di fr. 1’121.10 per sé e uno di fr. 1’435.– per i figli, l’assegnazione dell’abitazione coniugale e una provvigione *ad litem* di fr. 2’000.–. Con decreto del 25 luglio 1997 emesso senza contraddittorio il Pretore ha obbligato __________ __________ a versare un contributo mensili di fr. 700.– per la figlia __________ e di fr. 600.– per il figlio __________. Il

29 luglio successivo __________ __________ ha chiesto la revoca del decreto e alla discussione del 24 ottobre 1997 si è opposto alle domande della moglie. Chiusa l’istruttoria, alla discussione finale provvisionale del 9 giugno 1998 la moglie ha rinunciato a un contributo per sé ma ha ribadito le altre domande di giudizio, mentre il marito ha riaffermato la sua opposizione.

C. Statuendo il 13 luglio 1998, il Pretore ha affidato provvisionalmente i figli alla madre e ha esentato il padre dal versamento di contributi. Le parti sono state ammesse entrambe al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

D. __________ __________ è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 24 luglio 1998 in cui chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo e dell’assistenza giudiziaria – di obbligare il marito di versare un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per la figlia __________ e di fr. 600.– per il figlio __________. L’appello non è stato intimato ad __________ __________.

Considerando

in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996, pag. 33), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.

2. Il Pretore non ha determinato i redditi e i fabbisogni dei coniugi, ma ha esonerato il convenuto dal versamento di contributi alimentare per i figli già per il fatto che egli non risultava più in grado di esercitare per lungo tempo un’attività lucrativa a causa di uno stato depressivo importante, che l’ha condotto anche a un tentativo medicamentoso di suicidio. L’appellante non contesta i motivi addotti dal Pretore. Ritiene tuttavia che, superato il disagio momentaneo, il marito otterrà verosimilmente una rendita d’invalidità, ciò che gli permetterà di versare un contributo. Essa rimprovera inoltre al primo giudice di non avere esaminato la sua situazione economica, altrettanto disastrosa di quella del marito e destinata a peggiorare poiché essa non potrà più percepire l’anticipo degli alimenti da parte dello Stato.

3. Secondo la più recente giurisprudenza (DTF 123 III 1, 121 I 97, 121 III 301), nella regolamentazione dei contributi alimentari per la durata del processo di divorzio deve essere assicurato al coniuge debitore del contributo il minimo previsto dal diritto esecutivo, l’eventuale ammanco rimanendo a carico dell’altro coniuge (senza reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno). Il mimino esistenziale deve essere lasciato al debitore della rendita anche quando si tratta di assegnare alimenti ai figli (DTF 123 III 5 consid. 3b/bb e 9 consid. 5). In concreto è fuori dubbio che attualmente il marito non può esercitare, a causa della sua precaria situazione psicofisica, alcuna attività lucrativa e che, al beneficio di prestazioni assistenziali, egli non è neppure in grado di coprire da sé il proprio fabbisogno. Contrariamente all’opinione dell’appellante, tale stato di cose non appare nemmeno meramente transitorio, sicché non si vede come egli potrebbe versare un contributo ai figli. Certo, ciascun coniuge deve provvedere al mantenimento dei figli minorenni (art. 163 CC), ma ciò non toglie che il contributo alimentare debba essere concretamente determinato in base alle capacità economiche del genitore. Del resto la procedura provvisionale non è destinata a ottenere dallo Stato ciò che un genitore, sprovvisto di mezzi e inabile al lavoro, non è in grado di fornire né deve servire a riscuotere dall’ente pubblico anticipi di alimenti che sono in realtà prestazioni assistenziali (Geiser, nota 2 in: AJP 4/96 pag. 491). Nel caso in cui la situazione economica del convenuto dovesse migliorare, l’appellante potrà postulare in ogni momento la modifica dell’assetto cautelare e ripresentare la richiesta di un contributo per i figli.

4. Dato quanto precede, l’appello deve essere respinto senza che sia necessario approfondire la situazione economica della moglie. L’emanazione dell’attuale giudizio rende senza oggetto, per altro, la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello.

5. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma il prelievo di oneri sottrarrebbe all’interessata mezzi necessari per il suo mantenimento, motivo per cui si può rinunciare eccezionalmente alla riscossione di tasse e spese, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è stato nemmeno intimato. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può invece essere accolta, poiché – foss’anche dato il requisito dell’indigenza – nel caso in rassegna difettava sin dall’inizio il requisito cumulativo della parvenza di buon diritto.

Per questi motivi,

visto l’art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

3. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

4. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ ____________________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria