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11.1998.10 • TRAC TI 11.1998.10 Generato dall'IA

Claimant's Standing for Property Declaration and Land Register Rectification

Numero d'incarto 11.1998.10
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An individual claiming co-ownership in a property initiated an action seeking a declaration of ownership over two specific rooms within a neighboring structure and the subsequent rectification of the land register, which the lower court partially rejected, finding the claimant lacked standing for the register rectification but not for the ownership declaration. The appellate court reasoned that the primary claim was an action for a declaration of property rights, not a *rei vindicatio*, thus requiring a legitimate interest, which the claimant possessed due to uncertainty about the boundary or title, and that as a co-owner, the claimant could bring such an action concerning indivisible rights, even in a condominium setting, which meant the appeal against the finding on standing for the ownership claim was dismissed; however, concerning the rectification claim, the court found the claimant also possessed the requisite legitimate interest, as the action is a means to enforce an existing, albeit unrecorded, real right, leading to the reversal of the lower court's ruling on standing for the register rectification.

Regesto Legislator

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Art. 100 cpv. 1 CPC, Art. 96 cpv. 4 CPC, Art. 13 LOG, Art. 641 CC, Art. 648 cpv. 1 CC, Art. 648 CC; Claimant's Standing for Property Declaration and Land Register Rectification: The appellate court reasoned that the primary claim was an action for a declaration of property rights, not a *rei vindicatio*, thus requiring a legitimate interest, which the claimant possessed due to uncertainty about the boundary or title, and that as a co-owner, the claimant could bring such an action concerning indivisible rights, even in a condominium setting, which meant the appeal against the finding on standing for the ownership claim was dismissed; however, concerning the rectification claim, the court found the claimant also possessed the requisite legitimate interest, as the action is a means to enforce an existing, albeit unrecorded, real right, leading to the reversal of the lower court's ruling on standing for the register rectification.

Parole chiave

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rettifica del registro fondiario regime della proprietà legittimazione a ricorrere interesse ad agire azione di rivendicazione rettificazione di confine Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 123 III 62
La legittimazione attiva o passiva è un presupposto di merito che va esaminato d’ufficio in ogni stadio di causa (DTF 123 III 62 consid.
DTF 110 II 352
Creditor's Debt Collection for Statute of Limitations Interruption: Debtor's Interest in Negative Declaratory Action Unworthy of Protection
DTF 114 II 346
diritto, né per quanto riguarda il suo principio né per quel che è della sua estensione (DTF 114 II 346 consid.
DTF 114 II 255
con rinvii; DTF 114 II 255 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 648 cpv. 1 CC

Cited in the reasoning to support the right of a single co-owner to act in indivisible matters, although the decision on the main appeal was ultimately to reject it.

Art. 975 cpv. 1 CC

Cited in the reasoning as the basis for the claim seeking rectification of the land register, which was central to the successful cross-appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for ordering the unsuccessful defendant (convenuta) to bear the procedural costs of the main appeal.

art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

Cited in the reasoning when examining the admissibility of the cross-appeal.

art. 100 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning when determining that the decision on active legitimacy was an appealable judgment, not a decree.

art. 96 cpv. 4 CPC

Cited in the reasoning when confirming the admissibility of the appeal based on its nature as a judgment, notwithstanding the provisions for decrees.

art. 181 CPC

Cited in the reasoning when determining that the decision on active legitimacy was an appealable judgment, not a decree.

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Testo completo

Incarto n. 11.98.00010 · Lugano, 14 dicembre 1998/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (accertamento di proprietà e rettifica del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 5 ottobre 1995 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________ -__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),

*e ora sulla sentenza del 1° dicembre 1997* con cui il Pretore ha giudicato sulla legittimazione attiva;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 7 gennaio 1998 presentato da __________ __________ -__________ contro la sentenza emessa il 1° dicembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

2. Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 9 febbraio 1998 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ possiede le tre proprietà per piani n. ____________________,

____________________e ____________________, pari a complessivi 603/1000 della particella

n. __________RFD, situata nel nucleo di __________. Il 5 ottobre 1995 egli ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, contro __________ __________ -__________, cui appartiene la contigua particella n. __________ RFD, perché fosse accertata la sua proprietà su due vani a confine, planimetricamente nel caseggiato della vicina, e fosse ordinata la rettifica del registro fondiario. La convenuta si è opposta alla petizione, contestando in primo luogo la qualità per agire di __________ __________. Nel successivo scambio di memoriali ogni parte ha mantenuto le rispettive posizioni.

B. All’udienza preliminare del 4 luglio 1996 le parti hanno confermato le loro domande. __________ __________ -__________ ha mantenuto l’eccezione sollevata con la risposta, chiedendo che sulla legittimazione attiva si decidesse preliminarmente. Entrambe le parti hanno offerto svariati mezzi di prova. Il Pretore si è riservato di esaminare previamente l’eccezione e di statuire in un secondo tempo, ove fosse stato il caso, sull’ammissibilità delle prove notificate.

C. Con

sentenza del 1° dicembre 1997 il Pretore ha rigettato l’ec-cezione per quanto concerne l’accertamento della proprietà, accogliendola invece nella misura in cui riguarda la rettifica del registro fondiario, al cui proposito la petizione è stata respinta. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

D. Contro la sentenza predetta __________ __________ -__________ è insorta con un appello volto a ottenere l’accoglimento dell’eccezione anche per quanto attiene all’accertamento della proprietà, con riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere interamente la petizione. Nelle sue osservazioni del 9 febbraio 1998 __________ __________ propone di respingere il gravame e con appello adesivo dello stesso giorno insta perché l’eccezione della convenuta sia rigettata anche nella misura in cui si riferisce alla rettifica del registro fondiario. La convenuta postula, con osservazioni del 9 marzo 1998, il rigetto dell’appello adesivo.

Considerando

in diritto: I. Sull’appello principale

1. La legittimazione attiva o passiva è un presupposto di merito che va esaminato d’ufficio in ogni stadio di causa (DTF 123 III 62 consid. 3a, 118 Ia 130 consid. 1). La decisione con cui un Pretore statuisce sulla qualità per agire o per difendere è quindi una sentenza, non un decreto nel senso dell’art. 100 cpv. 1 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 e 5 ad art. 181). Ne segue che il ricorso in esame, al beneficio per legge dell’effetto sospensivo, è ricevibile indipendentemente da quan-to prevede – per i decreti appunto – l’art. 96 cpv. 4 CPC.

2. Il fascicolo processuale non contiene indicazioni sul valore litigioso. Trattandosi di statuire sulla proprietà di due locali contigui all’abitazione dell’attore si può nondimeno presumere che quest’ ultima si apprezzi, con i due vani aggiunti, di almeno fr. 8000.– rispetto al suo attuale valore di mercato (art.

13 LOG). Anche sotto questo profilo l’appello è perciò ricevibile.

3. Il Pretore ha ammesso la legittimazione dell’attore, in quanto la causa tende all’accertamento della proprietà, “anche se ci si trova in presenza di una proprietà per piani, e a maggior ragione se si considera che l’attore rivendica la proprietà per sé e non per la comunione dei condomini” (sentenza impugnata, consid. 4). L’appellante sostiene invece che un’azione di rivendicazione spetta al solo proprietario. La controparte non essendo mai stata proprietaria dei locali in questione, né a titolo originario né derivato, la petizione andrebbe respinta già per questo motivo. Inoltre l’attore avrebbe dovuto, per agire a suo esclusivo beneficio, farsi cedere previamente dagli altri comproprietari (nelle forme dell’atto pubblico) le quote relative al

diritto reale su cui è fondata l’azione. Mancando tale requisito, la rivendicazione non sarebbe proponibile.

4. In concreto l’attore ha formulato due domande distinte: anzitutto ha chiesto che si accerti la sua proprietà sui due vani litigiosi e in secondo luogo che si ordini la relativa rettifica del registro fondiario (petizione, pag. 12; replica, pag. 17 seg.). Contrariamente a quanto reputa l’appellante – e contrariamente a quanto sembra reputare anche il Pretore – la prima domanda non configura una rivendicazione di proprietà, bensì un’azione di accertamento. Un’azione di rivendicazione tende infatti a che il bene litigioso sia consegnato al proprietario, ma non comporta formali constatazioni sull’esistenza del diritto di proprietà (Wiegand in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 68 in fine ad art. 641 CC; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 61 ad art. 641 CC; Haab in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1977, n. 36 ad art. 641 CC; Rey, Die Grund-lagen des Sachenrechts und das Eigentum, Berna 1991, pag. 434, n. 2033 in fine). Nel caso in esame l’attore non chiede che gli siano consegnati i locali litigiosi, ma che sia formalmente accertato il suo titolo di proprietà, senza il quale egli non potrebbe ottenere la rettifica del registro fondiario. Sotto questo profilo i riferimenti dello stesso attore all’istituto della *rei vindicatio* (peti-zione, pag. 10; replica, pag. 3 segg.), fuori luogo, nulla mutano alla natura dell’azione.

a) Un’azione di accertamento della proprietà è disciplinata esclusivamente, come tutte le azioni di accertamento, dal diritto federale (DTF 110 II 352). Essa presuppone perciò un interesse legittimo (Rey, op. cit., pag. 440 n. 2061), il quale è dato – trattandosi di accertare un

diritto di proprietà – ove dal comportamento del convenuto risulti una situazione di insicurezza relativamente al rapporto giuridico, tale insicurezza sia di pregiudizio concreto per il proprietario e l’azione di accertamento appaia come un mezzo idoneo per rimediare a siffatta incertezza (Meier-Hayoz, op. cit., n. 135 ad art.

641 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 282, n. 1016 lett. E). Dandosi i presupposti testé enunciati, è data la legittimazione attiva. Essa non consiste infatti in un giudizio di merito anticipato, ma nel sapere se l’attore sia abilitato a far valere il diritto in questione a proprio nome. Il giudizio sulla qualità per agire non comporta in alcun modo, quindi, un sindacato sull’esistenza del

diritto, né per quanto riguarda il suo principio né per quel che è della sua estensione (DTF 114 II 346 consid. 3a).

b) Nella fattispecie non può seriamente revocarsi in dubbio che l’attore, comproprietario della particella n. __________RFD di __________, ha un interesse legittimo a chiarire asserite incertezze risultanti da discrepanze o contraddizioni tra il registro fondiario del diritto federale (art. 942 segg. CC) e libri o mappe catastali anteriori. Tanto più che, se non potesse far valere il suo diritto, egli subirebbe un concreto pregiudizio (per lo meno economico), mentre il sindacato di un tribunale è uno strumento idoneo a fugare definitivamente ogni incertezza (cfr. Rey, op. cit., pag. 440 n. 2062; Simonius/ Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. I, Basilea 1990, pag. 393, § 12 n. 35). Ammettere la legittimazione attiva non significa, con ogni evidenza, riconoscere che la proprietà dell’attore sussista effettivamente (potrebbe essersi estinta, ad esempio, già per la circostanza di non essere stata fatta debitamente valere durante l’intavolazione del registro fondiario definitivo). Giovi ripetere che la legittimazione non va identificata con il verosimile fondamento della pretesa: essa riguarda solo la facoltà, per l’attore, di far valere in proprio nome il

diritto vantato. Null’altro.

c) La giurisprudenza ritiene invero che, di regola, un interesse legittimo all’azione di accertamento è dato solo ove non sia possibile intentare un’azione di condanna (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 5ª edizione, pag. 187, § 34 n. 28 segg. con rinvii; DTF 114 II 255 consid. 2a). A tale principio si attiene anche Steinauer, il quale soggiunge che un’azio-ne di accertamento della proprietà ha carattere sussidiario (op. cit., pag. 282 n. 1016 lett. E in fine). Ciò presupporrebbe nondimeno che, potendosi esperire un’azione di rivendicazione o un’azione negatoria, quest’ultima comporti già di per sé un formale accertamento del

diritto di proprietà. Se non che, una tesi del genere è sostenuta solo da Simonius/ Sutter (op. cit., pag. 393, §

12 n. 34) e non trova alcun conforto in dottrina. Anzi, Meier-Hayoz afferma il proprio contrario, ricordando che l’azione di accertamento della proprietà non è sussidiaria rispetto all’azione di rivendicazione o all’azione negatoria (op. cit., n. 138 ad art. 641 CC), siccome né l’una né l’altra comportano un formale giudizio sull’esistenza del

diritto di proprietà (op. cit., n. 61 e 82 ad art. 641 CC). Haab è del medesimo avviso (op. cit., n. 36 e 45 ad art. 641 CC). Wiegand riprende senza critiche l’opi-nione dei due autori appena citati (op. cit., n.

68 ad art. 641 CC).

d) Se ne conclude che, nelle circostanze descritte, non può disconoscersi al proprietario un interesse legittimo all’azione di accertamento. L’appellante afferma che comunque sia, trattandosi di proprietà per piani, il singolo condomino non può rivolgersi al giudice da sé solo, ma deve farsi cedere previamente dagli altri condomini la facoltà di procedere a tutela del diritto. La tesi è infondata. Giusta l’art. 648 cpv. 1 CC ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, a usarne e a goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri. Trattandosi di far valere diritti indivisibili (azioni di rivendicazione, azioni negatorie, azioni di accertamento della proprietà), il singolo comproprietario “rappre-senta” la cosa (Meier-Hayoz, op. cit., n. 5 e 7 ad art. 648 CC; per quanto riguarda l’azione di rivendicazione e l’azione negatoria: Steinauer, op. cit., pag. 284 n. 1019a e pag. 286 n. 1030a). Ciò vale anche in caso di proprietà per piani (Steinauer, op. cit., pag. 347 n. 1252; Bösch in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 19 ad art. 712*a* CC). Solo nell’eventualità di un’azione di rivendicazione sembra porsi un requisito supplementare: quello secondo cui gli altri comproprietari devono consentire all’azione (Meier-Hayoz, op. cit., n. 59 ad art. 641 CC). Nella fattispecie, in ogni modo, gli altri condomini della proprietà per piani hanno ratificato esplicitamente l’opera dell’attore (doc. R). L’appello principale si rivela, ciò premesso, destituito di consistenza.

II. Sull’appello adesivo

5. Il Pretore ha respinto la legittimazione dell’attore a promuovere la rettifica del registro fondiario poiché l’attore stesso “non è titolare di alcun diritto reale sui beni immobili in questione” (sen-tenza, pag. 2). L’appellante adesivo non contesta che per ottenere una rettifica del registro fondiario occorra fondarsi su un diritto reale già esistente, ma obietta – per vero confusamente e invocando l’istituto della *rei vindicatio* (pag. 4 in alto), salvo ammettere poco prima di avere avviato un’azione di accertamento (pag. 3 in basso) – che ad appurare l’esistenza del suo diritto di proprietà è deputata appunto l’azione parallela. Per il resto egli si diffonde in argomentazioni di merito, di nessuna pertinenza ai fini dell’attuale giudizio, sulla fondatezza della pretesa (pag. 4 seg.).

6. Nelle osservazioni all’appello adesivo la convenuta mette in forse la ricevibilità del gravame perché l’attore si limita a richiamare i fatti già esposti in prima sede, senza riassumerli (pag. 3 in alto). Il dubbio trascende nel formalismo. È vero che a mente dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC il ricorso deve contenere i motivi di fatto su cui si fonda l’impugnazione. Lo scopo della norma è solo quello però di consentire alla Camera civile di appello di individuare d’acchito quali sono le modifiche richieste alla sentenza impugnata, e ciò sulla base del memoriale, senza dover dover passare in rassegna gli atti processuali di primo grado (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 309). Nel caso in esame non sussiste la minima possibilità di equivoco su quanto l’attore adesivo intende ottenere, ovvero l’accertamento della sua legittimazione attiva anche ai fini dell’azione di rettifica del registro fondiario. Sufficientemente chiaro, il ricorso è pertanto ricevibile.

7. L’art.

975 cpv. 1 CC stabilisce che, essendo stato indebitamente iscritto un diritto reale o essendo stata indebitamente cancellata o modificata una giusta iscrizione, “ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può chiedere che l’iscrizione sia cancellata o modificata”. Trattandosi di un’azione di accertamento (Simonius/Sutter, op. cit., pag. 208, § 7 n. 49 con richiami; Rey, op. cit., pag. 453 n. 2125), chiunque postuli una rettifica del registro fondiario deve poter addurre – come nel caso dell’azione di accertamento della proprietà – un interesse legittimo. Ora, il titolare di un preteso diritto di proprietà su determinati beni immobili può vantare un interesse legittimo a chiedere la rettifica del registro fondiario – sempre che sia leso direttamente o indirettamente dall’indebita operazione – se il suo diritto reale esiste al momento in cui è promossa l’azione (Steinauer, op. cit., pag. 268 n. 982 seg.; Deschenaux, Le registre foncier, in: Traité de droit privé suisse, vol. V, Friburgo 1983, pag. 671 lett. bb). In concreto l’attore, ritenendosi leso direttamente, ha invocato con la petizione un diritto di proprietà acquisito anni addietro. Ciò basta per ravvisare la sua legittimazione (Schmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 14 ad art. 975). Contrariamente all’assunto della convenuta (osservazioni, pag. 3), non occorre che l’attore comprovi una sua precedente iscrizione in registri catastali (la sentenza cui si richiama la convenuta, apparsa in __________ __________/__________pag.

193 e SJZ 122/1986 pag. 297 identifica al consid. 2 la legittimazione con la fondatezza della pretesa). Sapere se il diritto di proprietà esista veramente è un problema di merito, ma non di legittimazione.

8. Il Pretore sottolinea che l’attore medesimo riconosce di non essere titolare di alcun diritto reale. Il rinvio alla replica in cui figurerebbe un’ammissione del genere, però, cade nel vuoto (pag. 6). In realtà l’attore ha riconosciuto di non possedere alcun titolo originario che possa certificare l’iscrizione (act. V, pag. 2 in alto), ma non di essere privo di titolarità sul diritto. Al contrario: egli afferma e ribadisce la sua proprietà sui locali litigiosi. Certo, egli dà atto di non possedere alcun documento idoneo a dimostrare la sua proprietà. Appunto per questa ragione, tuttavia, egli ha avviato la parallela azione di accertamento, intesa a dimostrare l’esistenza del diritto al momento in cui è stata introdotta la causa. L’appello adesivo, provvisto di buon fondamento, merita dunque di essere accolto e la sentenza del Pretore va riformata. A ben vedere ci si può finanche domandare se in concreto la funzione dell’azione di accertamento non potesse essere assunta direttamente dall’azione di rettifica, ove appena si consideri che Meier-Hayoz si limita a prospettare un concorso di quest’ultima con l’azione di rivendicazione o con l’azione negatoria (dando apparentemente per scontato che l’azione di rettifica già includa la funzione di accertamento: op. cit., n. 85 ad art. 641 CC) e che Piotet cita l’azione di accertamento in alternativa all’azione di rettifica (sicché la seconda sembra comprendere la prima: Dienstbarkeiten und Grundlasten, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/1, Basilea 1977, pag. 592 in basso). Sia come sia, in concreto le due azioni pendenti formeranno oggetto di istruzione congiunta e di giudizio unico. Non sussidia indagare dunque se l’accertamento della proprietà abbia portata propria rispetto alla rettifica del registro fondiario.

III. Sulle spese e le ripetibili

9. La convenuta soccombe tanto sull’appello principale quanto sull’ appello adesivo. Le devono essere addebitati perciò gli oneri processuali e le ripetibili dei due ricorsi (art. 148 cpv. 1 CPC). Il giudizio odierno impone anche la modifica delle spese fissate dal primo giudice, che vanno poste interamente a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all’attore un’equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L’appello principale è respinto.

II. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 250.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico della convenuta, che rifonderà all’attore fr. 500.– per ripetibili.

III. L’appello adesivo è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. L’eccezione di carenza di legittimazione attiva è respinta.

2. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all’attore fr. 1000.– per ripetibili.

IV. Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 250.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 300.–

da anticipare dall’attore, sono posti a carico della convenuta, che rifonderà all’attore fr. 500.– per ripetibili.

V. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria