Appeal Dismissed for Procedural Defects in Spousal Support Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning provisional measures in a marital dispute, which included spousal support and the use of a vehicle, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to adhere to mandatory procedural requirements for an appeal, specifically lacking required indications of the appealed decision and failing to articulate specific factual or legal grounds or the desired ruling for reform, which constituted a fundamental defect rendering the filing null and void regardless of potential leniency for a non-legally trained appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 cpv. 5 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313*bis* CPC; Appeal Dismissed for Procedural Defects in Spousal Support Case: In an appeal concerning provisional measures in a marital dispute, which included spousal support and the use of a vehicle, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to adhere to mandatory procedural requirements for an appeal, specifically lacking required indications of the appealed decision and failing to articulate specific factual or legal grounds or the desired ruling for reform, which constituted a fundamental defect rendering the filing null and void regardless of potential leniency for a non-legally trained appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for deciding the appeal using the simplified procedure because it was deemed inadmissible.
Mentioned in the reasoning as the general rule for allocating procedural costs, although the final order waived them.
Mentioned in the reasoning to explain why the appellant was not given a deadline to correct the appeal defects, justifying the inadmissibility.
Testo completo
Incarto n. 11.98.00001 · Lugano 30 gennaio 1998/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause __.__.______, __.__.______ e __.__.______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 14 aprile 1997, 12 maggio 1997 e 3 ottobre 1997 dall’
__________.__________ __________, __________ contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 dicembre 1997 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
4 dicembre 1997 dal Pretore del Distretto di __________, sezione 6;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________
(1934) e __________ nata __________ (1937) si sono sposati a __________ (__________) il __ __________ 1959 e dalla loro unione è nato __________ __________ (1972);
che il 14 aprile 1997 il marito ha instato davanti al Pretore di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 2 giugno successivo;
che con istanza del 14 aprile 1997 __________ __________ ha chiesto l’adozione di misure provvisionali, in particolare l’attribuzione dell’abitazione coniugale a __________ (inc. __________.__________.__________);
che alla discussione del 6 giugno 1997 la moglie ha postulato, per il caso in cui si fosse dovuta costituire una dimora separata, un contributo alimentare di fr. 2’500.– mensili, ridotto in seguito a fr. 2’200.– (inc. __________.__________.__________);
che il 3 ottobre 1997 __________ __________ ha chiesto al Pretore di ordinare al marito di metterle a disposizione l’autovettura __________ “__________ __________ ” (inc. __________.__________.__________);
che alla discussione finale del 23 ottobre 1997 le parti si sono riconfermate in tutte le rispettive domande;
che il Pretore, statuendo il 4 dicembre 1997, ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2’200.– mensili e a mettere a disposizione della stessa l’autovettura;
che le spese, con una tassa di giustizia di fr. 700.–, sono state poste per un quinto a carico della moglie e per quattro quinti a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2’000.– per ripetibili;
che con un “ricorso” in tedesco del 19 dicembre 1997 __________ __________ contesta il citato decreto;
che il gravame non è stato notificato alla controparte;
considerando
in diritto: che l’appellante impugna il giudizio del Pretore sostenendo di non essere in grado di versare alcun contributo alimentare;
che l’atto d’appello deve contenere – tra l’altro – l’indicazione esatta delle parti e del loro domicilio, l’indicazione della sentenza da cui si appella, come pure le domande e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. b, c, e, f CPC);
che, mancando tali requisiti, la dichiarazione di appello è nulla (art. 309 cpv. 5 CPC);
che il ricorrente censura il contributo alimentare a favore della moglie, così come l’obbligo di consegnarle la nota automobile e la ripartizione degli oneri processuali, ma non indica nemmeno implicitamente quale giudizio dovrebbe essere emanato in riforma del decreto impugnato e – soprattutto – non si confronta concretamente con le motivazioni del Pretore;
che la tolleranza e la benevolenza da riservare ad appellanti sprovvisti di cognizioni giuridiche non possono rimediare nella fattispecie alle manifeste e insanabili carenze dell’atto di appello, ciò che rende inutile assegnare al ricorrente un termine perché traduca il rimedio giuridico in italiano (art. 142 cpv. 3 CPC);
che il gravame, irricevibile, sfugge quindi a un esame di merito e può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313*bis* CPC;
che gli oneri processuali andrebbero per principio a carico dell’ appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che, date le particolarità del caso, appare tuttavia giustificato prescindere dal prelievo di tasse e spese;
che in ogni modo non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
per questi motivi,
richiamato l’art. 313*bis* CPC
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono oneri processuali né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria